Sospensione mutui e finanziamenti. Come funziona?

Sospensione mutui e finanziamenti. Come funziona?

In quali condizioni è consentita la sospensione del mutuo prima casa con il Fondo Gasparrini

In presenza di determinate condizioni di difficoltà può diventare difficile o impossibile onorare le rate di un mutuo o di un finanziamento precedentemente assunto.

Si può trattare di situazioni soggettive, che lo stato italiano ha normato prevedendo la possobilità di sospensione delle rate del mutuo con un Fondo di Solidarietà, istituito con la Legge n 244/2007.

Si tratta del cosiddetto Fondo Gasparrini, che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà economica per le seguenti situazioni :

  • cessazione del rapporto di lavoro
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
  • decesso o grave infortunio.

Sospensione dei finanziamenti in situazioni di crisi ed emergenza ( coronavirus )

In condizioni di particolare crisi e congiunture economiche gravi, la sospensione di mutui e finanziamenti può venire estesa e superare le condizioni soggettive per venir oggettivamente concessa a una platea di beneficiari più ampia.

E’ stato il caso del “Piano Famiglie” promosso da governo ABI nel 2011 ed è il caso del decreto Cura Italia e Decreto Liquidità del 2020 a seguito della crisi causata dal Covid-19 .

Sospensione mutui e finanziamenti per Coronavirus: Decreto Cura Italia

L’emergenza coronavirus ha creato la necessità di dover dare aiuto e sostegno a cittadini e imprese. Entrambi rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate, pregiudicando la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Il governo ha messo sul piatto 4.8 miliardi di euro da utilizzare come garanzia. Con il Decreto Cura Italia viene esteso il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Questo nuovo decreto riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti. Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di due volte e un periodo complessivo di 18 mesi. Il Fondo provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Chi può ottenere la sospensione del mutuo o finanziamento per il Covid-19?

Possono beneficiarne :

  • i lavoratori che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Questo in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità competente con il diffondersi del Covid-19.

L’altra novità, oltre all’estensione delle categorie che possono richiedere la sospensione delle rate, è che non sarà necessario presentare il modello ISEE. Per accedere al fondo Gasparrini era infatti necessario presentare l’Indicatore della situazione economica equivalente.

Come funziona il piano di ammortamento di un mutuo sospeso. Si pagano più interessi?

La domande che sorgono spontanee a chi abbia intenzione di sospendere un mutuo o un finanziamento sono:

  • come viene modificato il piano di ammortamento?
  • quanto vengono a costare in più gli interessi ?

Se infatti durante la sospensione si paga solo la quota interessi e non la quota capitale, al termine della sospensione riprende il piano di ammortamento del mutuo.

La durata risulta quindi allungata per un periodo pari al periodo di sospensione adottato (che come sopra specificato non può eccedere i 18 mesi).

Al termine del periodo di sospensione il finanziamento riprende il suo corso secondo il piano di ammortamento originario. Gli interessi non pagati non si aggiungono al debito residuo (altrimenti si darebbe luogo ad anatocismo) ma vengono frazionati in quote di pari importo per un periodo concordato con la banca che vengono aggiunte alla rata ordinaria. Il cliente può in qualsiasi momento richiedere la cessazione della sospensione ed il riavvio dell’ammortamento.

Esempio di piano di ammortamento di un mutuo o finanziamento sospeso

Ma facciamo un esempio pratico. Marco Rossi che ha contratto un mutuo di 200000€ a 30 anni al tasso irs del 2% fisso.

Il piano di ammortamento è il seguente per semplicità vedremo i primi 15 mesi:

image

Avremo quindi una rata fissa di 739.24 €, una quota interessi decrescente in quanto calcolata sul debito residuo, e una quota capitale crescente.
Se per qualche difficoltà familiare Mario Rossi decidesse di richiedere la sospensione del mutuo dalla 5° rata e fino alla 10° rata, allora succede quanto segue:

  • la quota interessi andrebbe pagata ugualmente (riquadro rosso nell’immagine seguente)
  • la quota capitale (in verde) andrebbe sospesa e all’11° mese si riprenderà il pagamento della rata sulla base del piano di ammortamento iniziale, quindi dalla 5° rata
  • la durata del piano verrà allungato di 6 mesi.

La sospensione della rata è prevista per un massimo di 18 mesi. Questa possibilità dovrebbe essere utilizzata solo se strettamente necessaria.
Infatti accedere al Fondo di Solidarietà potrebbe significare, per alcuni, precludersi la possibilità di surrogare il mutuo anche in futuro. Vuol dire che se il finanziamento viene congelato, non sarà possibile intervenire su questo chiedendo condizioni più vantaggiose che faranno risparmiare nel corso degli anni futuri.

E’ il caso della surroga o della rinegoziazione, vale a dire della rottamazione del mutuo vecchio con uno nuovo più conveniente. L’ipotesi è che nei prossimi mesi, i tassi possano scendere ancora e che la rata possa diventare così più leggera.