I titoli obbligazionari immobilizzati
I titoli immobilizzati devono essere valutati titolo per titolo attribuendo cioè a ciascuno il costo specificatamente sostenuto per l’acquisto. Il costo deve però essere svalutato a norma dell’articolo 2426 numero 3 codice civile qualora si verifichi una perdita durevole. Il documento numero 20 specifica che per la durevolezza della perdita emerge da variazioni negative espresse dal mercato o dalla gestione dell’azienda emittente; un ribasso di mercato improvviso e generalizzato non rappresenta invece di per se una condizione sufficiente per poter parlare di perdita durevole e per procedere dunque a svalutazione. Pertanto la perdita durevole si deve considerare:
- Per i titoli obbligazionari quotati su mercati immobiliari, un ribasso di mercato che sia al tempo stesso: significativo, persistente e privo di elementi che lascino fondamentalmente ritenere che sia probabile un inversione di tendenza;
- Per i titoli obbligazionari non quotati un indicazione di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente che compromettano le capacità di quest’ultima di versare gli interessi stabiliti o di rimborsare il titolo alla scadenza.
In ogni caso gli amministratori devono accostarsi a tale indagine utilizzando il criterio della prudenza valutativa.
Il criterio per determinare l’entità della perdita durevole
- Per i titoli quotati fa riferimento ad una media dei prezzi di mercato di un periodo che generalmente corrisponde agli ultimi sei mesi dell’esercizio,assieme alle indicazioni relative alle quotazioni del nuovo esercizio fino alla data di redazione del bilancio.
- Per i titoli non quotati la base di riferimento per misurare l’entità della perdita è data oltre che dai prezzi di borsa dei titoli similari dall’entità degli andamenti economici negativi della emittente.
L’eventuale svalutazione va interamente imputata al Conto Economico dell’esercizio in cui si è manifestata (voce D.19.b. svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni), e ha come contro partita un fondo svalutazione, quindi una rettifica indiretta, che a bilancio andrà nell’attivo con segno meno a diminuire il valore dei titoli. Nei successivi esercizi se vengono meno i motivi della svalutazione, deve essere ripristinato il valore originario (voce D.18.b. del Conto Economico) con contemporaneo storno del fondo.
Le voci E.20 e E.21 (proventi e oneri straordinari) dovranno contenere rispettivamente gli utili e le perdite derivanti dal realizzo di titoli a reddito fisso immobilizzati in quanto come afferma il documento numero 20 il realizzo dei titoli immobilizzati rappresenta comunque un evento straordinario della gestione. In Nota Integrativa devono essere riportate le ragioni delle eventuali svalutazioni e gli elementi utilizzate per determinarle, come pure l’ammontare delle eventuale rivalutazione di ripristino,la ragione e le conseguenze fiscali.