Scritture di integrazione
VALUTAZIONE DELLE MATERIE
Per quanto riguarda la valutazione delle rimanenze in magazzino al 31\12 la normativa di riferimento è innanzitutto l’articolo 2426 del codice civile e l’OIC 13.
L’articolo 2426 al punto numero 9 enuncia il principio della prudenza secondo cui la valutazione deve essere fatta al minore tra costo di acquisto e valore di mercato alla chiusura dell’esercizio (cost or market). Nel costo d’acquisto (articolo 2426, punto numero 1) vanno compresi anche gli oneri accessori (per l’OIC 13 sono: spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione, Iva indetraibile, costi di ricevimento, controllo, immagazzinaggio).
Il costo dei beni fungibili è calcolato con metodi diversi a secondo delle valutazioni fatte aziendalmente; quali il costo medio ponderato, il lifo, il fifo. Il valore di mercato è determinato al 31\12 dai listini di valutazione. Nel caso in cui il valore di mercato sia
minore del costo d’acquisto dovranno essere svalutate le materie (direttamente o indirettamente attraverso un apposito fondo svalutazione) ma secondo i criteri del codice tale minor valore non può essere mantenuto nel caso vengano meno i motivi di tale svalutazione.
Secondo l’OIC 13 nel caso giungano nuove info sul valore di mercato se ne tiene conto solo se chiariscono la situazione a fine esercizio.
Per le materie prime per quanto concerne il valore di mercato valgono i concetti di costo di sostituzione (quanto la materia costa al 31\12) e valore di realizzo indiretto (calcolato con il valore di realizzo del prodotto finito al quale vengono tolti i costi non di materie.
Il magazzino si compone di materie e materiali di consumo (per i quali esiste regolare fattura), semilavorati (elementi per i quali è iniziato il processo produttivo), prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti; a questi si aggiungono i lavori in corso su ordinazione.
Per i prodotti non si ha un costo d’acquisto derivante da fattura ma si parla di un vero e proprio costo di produzione comprendente: tutti gli oneri diretti di produzione (misurabili oggettivamente con riferimento alla singola unità di prodotto) e di una quota ragionevolmente imputabile dei costi indiretti (i costi indiretti imputabili sono esclusivamente i costi industriali – ammortamenti, manutenzioni e di
manodopera indiretta – mentre sono esclusi i costi amministrativi commerciali di ricerca e sviluppo straordinari e gli oneri finanziari).