L’applicazione del principio della competenza per i frutti dei titoli obbligazionari
Il documento numero 20 dell’OIC si occupa dei titoli obbligazionari. I proventi dell’investimento in obbligazioni o titoli di Stato,devono essere rilevati secondo il principio della competenza,indipendentemente dalla manifestazione finanziaria,con logica conseguenza di accendere dei ratei attivi o dei risconti passivi qualora non vi sia coincidenza tra manifestazione finanziaria e competenza economica. Tale principio vale anche per il trattamento del premio percepito per sorteggio di obbligazioni e per i premi a favore del sottoscrittore.
Il premio o scarto di emissione è dato dalla differenza positiva tra valore di rimborso e prezzo di scarto all’atto di emissione. La regola stabilita dal documento numero 20 è che il premio o l’onere deve essere periodicamente riconosciuto a conto economico in base alla competenza temporale,senza rinviare la sua contabilizzazione e la sua incidenza all’esercizio in cui avviene il rimborso.
La stessa logica si deve applicare allo scarto negoziante, ossia nel ipotesi non di sottoscrizione iniziale ma di acquisto del titolo già esistente sul mercato. L’iscrizione in bilancio dello scarto di negoziazione deve essere effettuata secondo lo stesso criterio applicato per lo scarto di emissione; ossia anche lo scarto di negoziazione in ogni esercizio di vita residua del titolo deve essere inserito in Conto Economico per la quota di competenza.