Rimanenze di magazzino
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
- MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
- PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI
- LAVORI IN CORSI SU ORDINAZIONE
- PRODOTTI FINITI E MERCI
- ACCONTI: si riferisce agli anticipi corrisposti ai fornitori
COST OR MARKET
La regola civilistica per la valutazione delle rimanenze è contenuta nell’articolo 2426 dove si enuncia: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto/produzione o al valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato se minore”.
Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, secondo il documento numero 13, per le materie prime di consumo sussidiarie semilavorati, coincide con il costo di sostituzione, ossia il costo con il quale in normali condizioni di gestione una voce in magazzino può essere riacquistata alla chiusura dell’esercizio.
Le rimanenze di magazzino sono quindi costi da rinviare al futuro prudenzialmente svalutati quando il valore di mercato raggiunge livelli inferiori.
Se le materie in rimanenza hanno un costo inferiore al loro valore di mercato (o costo di sostituzione), dovrà essere effettuata una svalutazione, in modo diretto come minor valore delle rimanenze finali, in modo indiretto tramite la creazione di appositi fondi di svalutazione che in bilancio confluiranno a rettifica delle corrispondenti voci di magazzino esposte nell’attivo.
Se al termine dell’esercizio successivo gli stessi beni presentano un valore di mercato di nuovo superiore al costo allora la svalutazione deve essere eliminata ripristinando in bilancio il costo originario.
Per i lavori su ordinazione, pur esistendo la possibilità di compiere la valutazione con il metodo del costo, esiste anche la possibilità di valutarli con il metodo della percentuale di completamento: ovvero la valutazione in base ai corrispettivi pattuiti valutando il lavoro in corso ad una percentuale del prezzo di vendita finale, percentuale determinata dallo stato di avanzamento delle lavorazioni.
IL COSTO D’ACQUISTO
Secondo il documento numero 13 nel costo d’acquisto oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) si devono considerare:
- Gli oneri accessori (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione, eccetera)
- I costi di ricevimento, controllo e immagazzinaggio
Il valore così ottenuto va poi depurato da eventuali resi, abbuoni, premi e sconti commerciali.
N.B.: Gli oneri finanziari sono invece esclusi dalla nozione di costo di acquisto
I METODI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO PER I BENI FUNGIBILI
L’articolo 2426 dispone che il costo dei beni fungibili può essere calcolato secondo uno dei seguenti criteri valutativi:
- Metodo Costo Medio Ponderato (media ponderata): il calcolo di una media dei prezzi di acquisto ponderata per le quantità acquistate
- FIFO: ipotizza una movimentazione delle rimanenze razionale e concreta in quanto si scaricano quelle da più tempo disponibili e restano in magazzino le quantità relative agli acquisti più recenti (PREZZI DECRESCENTI)
- LIFO: si ipotizza che i beni in uscita dal magazzino siano quelli acquistati più recentemente e che nel magazzino rimarranno i beni entrati nei primi periodi. (PREZZI CRESCENTI)
Sempre che la valutazione non possa essere fatta al loro effettivo costo di acquisto. La valutazione a costi specifici, costo d’acquisti, è invece obbligatoria per i beni infungibili, ossia non sostituibili con altri delle stesse specie.
PRODOTTI FINITI
L’articolo 2426, comma 1, dispone che il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere anche altri costi (oneri indiretti) per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativi al periodo di fabbricazione.
Gli oneri indiretti da considerare riguardano esclusivamente quelli attinenti alla funzione industriali – manifatturiera (ammortamenti industriali, manodopera indiretta industriale, materiale di consumo, manutenzioni). Rimarranno invece escluse dal costo di produzione le seguenti classi di costi indiretti:
- Costi di distribuzione commerciale
- Costi di ricerca e sviluppo
- Costi amministrativi
- Oneri straordinari
- Oneri finanziari
Il documento numero 13 ritiene che per i prodotti finiti il valore di mercato coincide con il valore netto di realizzo cioè con il prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e distribuzione ancora da sostenere nella misura in cui sono prevedibili.
MERCI
Per la valutazione del costo valgono le stesse regole delle materie mentre per il valore di mercato si utilizzano quelle dei prodotti. Un criterio specifico di valutazione applicabile solo alle merci è dato dal metodo del dettaglio.
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
I requisiti fondamentali dei lavori in corso su ordinazione sono:
- Carattere formale, esistenza di un contratto con il committente
- Durata ultra annuale
- Oggetto: realizzazione di opere risultanti da un unico progetto e su ordine del committente
Il codice civile stabilisce all’articolo 2426, comma 1, che la valutazione dei lavori in corso su ordinazione può avvenire sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza anche definita come metodo della percentuale di completamento: essa consiste nel valutare la percentuale del prezzo di vendita finale, percentuale determinata dallo stato di avanzamento delle lavorazioni.
Tramite questo metodo si riconosce ad ogni esercizio una quota del ricavo pattuito a contratto, facendo in modo di distribuire il margine reddituale derivante dalla commessa lungo tutti gli esercizi, in proporziona alla parte di lavoro svolto dell’esercizio.
Inoltre i lavori possono essere anche valutati con il criterio del costo detto anche criterio della commessa completata: esso comporta una sensibile irregolarità dei risultati reddituali in quanto l’intero margine viene riconosciuto nell’esercizio della cessione dell’opera.
Il documento numero 23 afferma che il criterio della percentuale di completamento è da preferire al criterio del costo.
L’OIC ammette l’applicabilità del criterio della commessa in tre casi:
- Quando il metodo della percentuale non è applicabile
- Quando le commesse hanno durata infra – annuale
- Quando l’azienda opta per la commessa completata fornendo le informazioni derivanti dall’applicazione della percentuale in nota integrativa
Una volta scelto il metodo deve adottarsi per tutte le commesse e può essere variato ai sensi dell’articolo 2423-bis solo in presenza di casi eccezionali tali da rendere necessario il cambiamento per consentire la veritiera e corretta rappresentazione in bilancio.
ANTICIPI DAI COMMITTENTI
Secondo il documento numero 23 le somme anticipate dal committente possono essere corrisposte:
- All’inizio dei lavori, e quindi sono da considerarsi come acconti (riepilogati nella voce D.5 Passivo);
- Durante la lavorazione della commessa il documento ritiene che comunque sia ammissibile trattare le somme anticipate come debiti, ma preferisce che laddove si utilizzi il metodo della percentuale di completamento, questi anticipi siano considerati alla stregua di ricavi in funzione del lavoro già eseguito. In nota integrativa devono essere però evidenziati l’ammontare dei lavori già eseguiti e i lavori non ancora effettuati. Se gli acconti sono considerati come ricavi essi vanno a diminuire il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.