I postulati di bilancio secondo il codice civile

LA STRUTTURA DEL BILANCIO (ART. 2423 COMMA 1)

Il primo comma afferma che gli amministratori devono redigere il bilancio, formato da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Il Conto Economico sintetizza l’intera dinamica reddituale dell’esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi; lo Stato Patrimoniale espone alla data della chiusura dell’esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio.

La Nota Integrativa costituisce un documento che ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei due prospetti principali per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all’altro, le problematiche valutative.

LA CLAUSOLA GENERALE DEL BILANCIO (ART.2423 COMMA 2)

 Il secondo comma contiene i postulati più importanti: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Questa espressione rappresenta la clausola generale del bilancio e da essa emergono 3 principi:

  • PRINCIPIO DELLA VERITÀ: i redattori devono operare correttamente le stime e devono rappresentare il risultato senza falsificazioni, malgrado il condizionamento dell’inevitabile soggettività. Il bilancio non potrà mai esprimere valori che aspirino all’esattezza matematica, in quanto nei processi valutativi vi sono numerosi giudizi soggettivi, ciò nonostante gli amministratori devono presentare un bilancio attendibile che rispecchi la realtà gestionale;
  • PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA: gli amministratori che redigono il bilancio per operare in modo veritiero e corretto devono tener presente le norme di legge e i principi contabili elaborati dalle associazioni professionali. Inoltre la correttezza deve essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non vada a privilegiare nessuna categoria di soggetti in particolare(principio della neutralità);
  • PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA: la chiarezza deve intendersi come sinonimo di comprensibilità del bilancio per un utente esterno (true and fair value ).

Con il terzo comma il legislatore introduce il postulato della completezza informativa.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Il quarto comma risulta speculare agendo in senso contrario e afferma che: “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

Infine il quinto comma prescrive che il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa, che può essere redatta in migliaia di euro.

ART. 2423 – bis

L’articolo si compone di 6 punti.

  1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività (PROSPETTIVA DI CONTINUAZIONE), nel senso che il bilancio riguarda un’azienda che ha la prospettiva di durare e non di cessare la propria attività (altrimenti si parlerebbe di bilancio di liquidazione).
  2. PRINCIPIO DI PRUDENZA. La prudenza assume un significato più ampio, nel senso che tutte le volte che in bilancio si tratta di presentare delle stime si deve sempre scegliere, a parità di rappresentazione veritiera e corretta, quella più prudente: gli utili soltanto sperati non devono essere inviati a Conto Economico ad influire sul reddito di esercizio, mentre i costi anche se non effettivamente sostenuti ma soltanto temuti devono trovarvi collocazione. Ogni qual volta si deve effettuare una stima si deve sempre scegliere per le posto dell’attivo l’importo minore, per quelle del passivo l’importo maggiore. Si possono indicare esclusivamente gi utili realizzati alla chiusura dell’esercizio.
  3. PRINCIPIO DI COMPETENZA: si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento(manifestazione finanziaria). Il postulato della competenza economica costituisce da sempre il fondamentale principio di redazione dei bilanci.
  4. Si deve tener conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Il legislatore afferma che prudenzialmente i rischi, ossia le perdite soltanto temute, vanno comunque imputati all’esercizio purché di competenza. La competenza agisce nel senso di ritenere a carico dell’esercizio tutti i costi che trovano in esso la causa della loro insorgenza, anche se la conoscenza materiale può essere giunta solo successivamente.
  5. Gli elementi eterogenei ricompresi  nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  6. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, altrimenti risulterebbero difficilmente comparabili i bilanci.  L’ultimo comma ammette anche la deroga alla costanza dei criteri di valutazione in casi eccezionali precisando che la Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.