Le svalutazioni
Qualora il valore iscritto in contabilità risultasse superiore al limite così definito, l’azienda dovrà svalutare l’immobilizzazione (queste regole sono riprese dal recente standard IASB 36).
L’articolo 2426 numero 3 prevede che le immobilizzazione devono essere svalutate in caso di perdita durevole (priva di segnali che lascino presagire un’eventuale futuro recupero di valore) emergente alla data di chiusura dell’esercizio.
Il documento numero 24 precisa quindi che le cause di svalutazione devono assumere carattere di straordinarietà e di gravità (altrimenti ricadrebbero nell’ordinario processo di ammortamento).
La svalutazione implica la riduzione del valore sul quale calcolare gli ammortamenti.
Una volta compiuta la svalutazione, se le cause che l’avevano determinata non sussistono più, stabilisce il Codice Civile all’articolo 2426 numero 3 che si deve stanziare una rivalutazione al Conto Economico (rivalutazione di ripristino: unico caso di rivalutazione con impatto reddituale permesso).
Le rivalutazioni di ripristino non possono effettuarsi sugli oneri pluriennali e sull’avviamento.
La rivalutazione di ripristino può essere operata fino a concorrenza del costo originario senza superare il valore che avrebbe avuto il bene al netto degli ammortamenti che vi sarebbero stati senza svalutazione.
Nel conto economico la svalutazione confluisce nella voce B.10.C, mentre il fondo svalutazione è collocato in Stato Patrimoniale a diretta detrazione della voce a cui si riferisce; l’eventuale rivalutazione di ripristino sarà collocata nella voce A.5. il decreto legge d. lgs 6/2003 ha introdotto un modifica prevista dal nuovo 3 bis dell’articolo 2427 che prevede che in Nota Integrativa si devono precisare la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali.