Le immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente.
B.I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO:
1.1. Costi pre – operativi sia di tipo legale,”costi per l’atto costitutivi, tasse ..”, sia di tipo più prettamente operativo” addestramento del personale, costi per iniziali ricerche di mercato”…
1.2. Costi dovuti alle perdite per la messa a regime di impianti
1.3. Costi relativi ad ampliamenti successivi, ad esempio: costi per aumenti del capitale sociale, ammissione della quotazione in borsa eccetera (ammortamento 5 anni).
Tali costi sono capitalizzabili se forniscono utilità futura ovvero se negli esercizi futuri si genereranno utili in grado di coprire le quote di ammortamento relative a tali beni.
COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITÀ: i costi capitalizzabili riguardano quelli relativi alla ricerca applicata e allo sviluppo, ritenendo pertanto che i costi connessi alla ricerca di base debbano essere spesati al conto economico (questo perché per la ricerca di base non sono dimostrabili i probabili benefici futuri come invece nella ricerca applicata e sviluppo). La ricerca di base è definita, dal documento numero 24, come l’insieme delle indagini non decisamente finalizzate verso determinati risultati, mentre la ricerca applicata di caratterizza per l’esistenza di uno specifico progetto verso il quale sono diretti gli sforzi dell’azienda. La capitalizzazione dei costi di ricerca applicata e sviluppo richiede il congiunto verificarsi delle seguenti condizioni:
- Chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi necessari per la ricerca applicata e lo sviluppo del prodotto/ processo
- Realizzabilità del progetto e possesso di risorse adeguate
- Recuperabilità dei costi tramite i ricavi futuri derivanti dal progetto
COSTI DI PUBBLICITÀ: il documento numero 24 ritiene possibile la capitalizzazione dei costi di pubblicità solo quando sono sostenuti per consentire il successo di un’iniziativa (lancio di un nuovo prodotto, sviluppo di una nuova attività, avvia di un’azienda). Per l’iscrizione nell’attivo si deve verificare il carattere della non ricorrenza: cioè non si possono capitalizzare i costi per la pubblicità di sostegno.
DIRITTO DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL’INGEGNO: il documento numero 24 precisa che l’iscrivibilità nell’attivo di tale bene è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti:
3.1. Titolarità di un diritto di sfruttamento;
3.2. Recuperabilità dei costi di iscrizione;
3.3. Misurabilità del costo sostenuto.
Per quanto riguarda la stima del costo iniziale nel caso di acquisto del brevetto da fornitore esterno, oltre al costo diretto di acquisto dovranno essere inclusi gli oneri accessori, i costi di progettazione, e i costi per gli studi di fattibilità relativi all’impiego del brevetto di azienda.
Qualora il brevetto non sia acquistato a titolo di proprietà ma sia utilizzato tramite ottenimento di licenza, nell’attivo (sotto la voce brevetti ) andrà inserito il costo della licenza solo se questa ha dato origine a un costo una tantum (se invece la licenza prevede costi in ogni esercizio non devono essere capitalizzati).
CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI:
Concessioni: il documento numero 24 chiarisce che le concessioni iscrivibili nella voce B.I.4 sono quelle che prevedono il sostenimento di costi una tantum e sono quelle riguardanti:
- Concessioni da parte della pubblica amministrazione di diritti su beni di proprietà degli enti concedenti “sfruttamento esclusivo suolo demaniale”,
- Concessioni della pubblica amministrazione di esercizio di attività proprie degli enti concedenti “gestione parcheggi”.
Marchi: il documento numero 24 consente la capitalizzazione dei marchi sviluppati internamente oltre che quelli acquisiti da fornitore esterno, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito. Inoltre il documento numero 24 stabilisce come limite massimo di vita utile 20 anni.
Know – how: sia che il know – how sia sviluppato internamente sia che l’azienda acquisisca da terzi soggetti segreti industriali relativi a tecnologie non brevettate, il costo sostenuto potrà essere capitalizzato e iscritto nella voce B.I.4 se sono soddisfatti i requisiti generali (utilità futura e misurabilità del costo).
AVVIAMENTO: l’avviamento si suddivide in :
5.1. Avviamento derivato, ossia derivante da acquisto di un’azienda o di un ramo o di una partecipazione;
5.2. Avviamento originario, determinato dalla sinergia della combinazione produttiva.
Il documento numero 24 attribuisce rilevanza contabile solo a quello derivato, mentre impedisce ogni riflesso contabile a quello originale(è iscrivibile solo quello derivato).
Andrà capitalizzata solo la differenza positiva tra il costo sostenuto e il valore corrente dei beni acquisiti in virtù di positive prospettive reddituali future; mentre se dovuta a cattivo affare, motivazioni personali eccetera, non vi sarà nessuna capitalizzazione quanto invece un addebitamento al Conto Economico.
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI: generalmente si riferiscono agli elementi immateriali, sviluppati internamente, prima che sia completata la loro ultima azione.
ALTRE (software solo sviluppati internamente)
N.B. per i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità e per i costi di impianto e ampliamento, l’articolo 2427 numero 3 richiede che la nota integrativa contenga la descrizione dei motivi che hanno indotto gli amministratori a capitalizzarli ossia a inserire tali costi nello Stato patrimoniale rinviandoli al futuro anziché integrarli integralmente al Conto Economico dell’esercizio nel quale si sono manifestati finanziariamente.
Il documento numero 24 dell’OIC precisa quali sono i tratti comuni delle immobilizzazioni immateriali:
- Intangibilità
- Sostenimento effettivo di costi per la loro acquisizione o la loro produzione interna e la capacità di identificare e misurare tali oneri
- Utilità pluriennale
Lo IASB inoltre aggiunge a tali requisiti quelli della identificabilità ossia la capacità di distinguere l’elemento e della controllabilità da intendersi come capacità di godimento in esclusiva dei vantaggi da esso derivabili (diritto d’autore o contratti).
Ai fini dell’iscrizione non rileva invece la fonte di provenienza nel senso che sono iscrivibili indipendentemente dal fatto che derivino da acquisto dall’esterno, produzione interna, acquisizione a titolo di godimento, purché siano rispettati i tre elementi sopra citati. L’unica eccezione è rappresentata dal caso dell’acquisto a titolo gratuito (perché il documento 24 non ritiene soddisfatto il requisito 2).