La valutazione delle partecipazioni
Le partecipazioni incluse nell’attivo circolante devono essere valutate al minore tra costo e valore di presumibile realizzo.
Le eventuali svalutazioni o rivalutazioni delle partecipazioni vano collocate in Conto Economico alla voce D.19.a e D.18.a.
Le partecipazioni immobilizzate sono valutate:
- Se sono in imprese controllate o collegate al metodo del patrimonio netto o al metodo del costo;
- Se sono in altre imprese (né controllate né collegate) sono valutate al metodo del costo.
IL METODO DEL COSTO
Le partecipazioni immobilizzate sono rilevate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori diretti.
Tale costo si incrementa per conferimenti alla partecipata disposti a seguito di aumenti di capitale (aumenti di capitale gratuiti non hanno effetto sulla rilevazione della partecipazione ma in nota integrativa devono essere richiamati) o derivanti da rinuncia a crediti, mentre si decrementa in contropartita di una svalutazione qualora la partecipata riduca il proprio capitale sociale per coprire perdite di esercizio.
Il documento numero 20 ricorda che il metodo del patrimonio netto è l’unico che consente al valore della partecipazione di seguire l’andamento gestionale della partecipata: in presenza di influenza effettiva (notevole o dominante), infatti deve essere scelto tale metodo come criterio di valutazione.
Il metodo del costo può essere adottato solo se l’influenza dell’azienda in controllate o collegate è limitata da fattori particolari: gli amministratori devono però motivare in nota i motivi dell’adozione di tale criterio.
Anche adottando il criterio del costo deve essere comunque effettuato un confronto in sede di bilancio a norma dell’articolo 2426 con il valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
Se il metodo del costo conduce a un valore maggiore se ne deve dare menzione nella Nota Integrativa e per il documento numero 20 tale eccedenza è giustificata solo da una sottovalutazione dei beni della partecipata o da avviamento; in assenza di tali elementi l’eccedenza non è giustificata e richiede pertanto una svalutazione della relativa partecipazione.
Con il criterio del costo le partecipazioni vengono valutate al costo salvo perdite durevoli di valore: cioè perdite strutturali della partecipata tali da intaccare la sua consistenza patrimoniale. Il documento indica una presunzione: la perdita deve considerarsi durevole se non è dimostrabile che nel breve periodo la partecipata possa sovvertirla con positivi risultati economici.
Il mantenimento del costo pur in presenza di perdita, è ammesso nel caso in cui la partecipata sia al primo esercizio di attività.
Qualora la partecipante ritenga la perdita non durevole nella Nota Integrativa devono essere sintetizzati alcuni elementi come il tempo necessario per il recupero dell’economicità.
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
Con il metodo del patrimonio netto si fa in modo che il valore della partecipazione rifletta il corrispondente valore del patrimonio netto della partecipata: cioè rivalutare la partecipazione se la partecipata aumenta il proprio patrimonio netto (utili) e svalutarla se invece consegue delle perdite.
L’abbandono del metodo del patrimonio netto può essere causato dalle seguenti circostanze:
- Perdita del’influenza notevole;
- Perdita della destinazione durevole e quindi dell’appartenenza alla classe delle immobilizzazioni;
- Mutamento dello scopo dell’investimento da coinvolgimento nella gestione a puro investimento finanziario.
Qualora avvenisse tale passaggio il costo della partecipata sarebbe uguale al valore del patrimonio netto determinato (solo in caso di perdite durevole la svalutazione della partecipazione può anche essere superiore a quella derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto); se invece il passaggio avvenisse dal metodo del costo a quello del patrimonio netto il costo della partecipazione è rivalutabile con il valore derivante dal nuovo metodo.
Se la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio, può essere iscritto nell’attivo purché ne siano indicate le ragioni nella nota.
Ciò implica la necessità di confrontare il costo con il valore determinato dal patrimonio netto al momento dell’acquisto. In presenza di un costo d’acquisto superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto i motivi della differenza possono essere ricondotti a:
- Un avviamento della società partecipata; in tal caso la partecipazione viene mantenuta al costo di acquisto senza rilevare distintamente l’avviamento, ma lasciandolo inglobato nel costo della partecipazione;
- Una perdita; in tal caso è riconducibile ad un “cattivo affare” compiuto pagando la partecipazione ad un prezzo superiore alla quota corrispondente del patrimonio netto. In contabilità si dovrà svalutare l’importo della partecipazione.
Nel caso in cui la differenza tra costo di acquisto e corrispondente quota del patrimonio netto (già rettificato) sia negativa, si dovrà ritenere che vi sia :
- L’esistenza di un badwile, ossia un avviamento negativo cioè aspettative di perdite future. In tal caso la partecipazione sarà iscritta al corrispondente valore del patrimonio netto e la differenza con il costo darà origine a un fondo rischi e oneri nel passivo patrimoniale da usare quando la partecipata manifesta perdite.
- L’esistenza di uno sconto sul prezzo di acquisto. In tal caso la differenza darà origine a una riserva non distribuibile (da collocare in A.VII del passivo ).
L’articolo 2426 numero 4 afferma che “negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente, sono iscritte in una riserva indistribuibile”.
Infatti l’aspetto più caratterizzante il metodo del patrimonio netto consiste nel fatto che il valore della partecipazione dovrà riflettere non solo inizialmente, ma anche successivamente le variazioni che subisce il patrimonio netto della partecipata.
Ciò è determinato dall’inclusione nel valore della partecipazione del risultato di esercizio della partecipata. A tale risultato devono essere apportate delle modifiche che derivano dalle seguenti circostanze:
- Mancata applicazione delle norme di legge o dei principi contabili
- Applicazione di principi contabili uniformi a quelli utilizzati dalla partecipante
- Traduzione in moneta di conto dei bilanci espressi in valuta estera;
- Eventi significativi verificatesi tra la data di chiusura dell’esercizio della partecipata e quella della partecipante nell’ipotesi in cui esse non coincidono
- Operazioni intersocietarie
- Conseguenze delle rettifiche extracontabili operate per confrontare il costo di acquisto con il corrispondente valore del patrimonio netto.
La quota spettante del risultato di esercizio (rettificato) della partecipata deve essere inserita nel bilancio della partecipante in una riserva non disponibile (impiegabile solo per coprire perdite di esercizio) con corrispondente incremento del valore della partecipazione.
Non si avrà alcun riflesso in conto economico della partecipante, in quanto il plusvalore non è stato realizzato finanziariamente visto che ancora non è stata deliberata la distribuzione dei dividendi.
Nell’ipotesi di perdita della partecipata, invece, si deve svalutare la partecipazione addebitando un costo a conto economico (voce D.19.A).
Il documento numero 21 precisa che la svalutazione di partecipazioni non può essere coperta da riserve da rivalutazione precedentemente formatesi.
Negli esercizi successivi alla costituzione di tale riserva se la partecipata presenta delle perdite queste ultime oltre a riflettersi nella svalutazione della partecipazione determineranno anche una riduzione della riserva.
Il documento stabilisce che la contabilizzazione dei dividendi deve avvenire nell’esercizio successivo a quello in cui è stato considerato il risultato di esercizio della partecipata come variazione del valore della partecipazione.
Nel caso di pieno controllo la controllante può contabilizzare il dividendo nell’esercizio in cui esso matura.
Il dividendo deve essere inserito in conto economico della partecipante nella voce C.15.a.
Tuttavia dal momento che la concessione di un dividendo configura una realizzazione monetaria della partecipazione il valore delle azioni andrà ridotto addebitando in contropartita la riserva indistribuibile.