La nota integrativa
La struttura della Nota Integrativa è contenuta nell’articolo 2427.
In generale la Nota assolve diverse funzioni:
- Spiegazione dei criteri di valutazione adottati per le valutazioni di bilancio;
- Fornire il dettaglio di certe voci inserite nel conto economico o nello stato patrimoniale o di specificare l’inserimento di determinati elementi entro certe voci (dettagli che il grado di sintesi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non può fornire);
- Fornire il dettaglio delle variazioni quantitative che hanno subito gli elementi contenuti nello stato patrimoniale;
- L’inserimento di dati aggiuntivi che non rappresentano commenti di voci già inserite negli schemi contabili ma che consentono di cogliere informazioni utili;
- Fornire spiegazioni sull’adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive (per evitare una lesione al principio della prudenza);
- Favorire la comparabilità formale dei bilanci sia evidenziando gli eventuali raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sia motivando i diversi importi negli esercizi successivi.
La nota integrativa inoltre consente una miglior rappresentazione chiara, veritiera e corretta ed garantisce una migliore comparabilità (articolo 2423-bis 2° comma: “gli amministratori devono illustrare i motivi che hanno determinato l’impiego di criteri di valutazione diversi dai precedenti”).
Secondo il documento numero 12 dell’OIC, inoltre, la Nota Integrativa dovrebbe contenere:
- Il rendiconto finanziario;
- Il dettaglio delle voci A5 e B14 se di importo significativo;
- Informazioni che la legge impone di inserire nella relazione sulla gestione come la descrizione della natura dell’attività dell’azienda, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio o i rapporti con imprese consociate e collegate.