Il patrimonio netto

Il patrimonio netto (o capitale netto, o mezzi propri) consiste nella differenza tra attività e passività patrimoniali.

Al suo interno possono essere distinti due grandi gruppi: i mezzi propri, apportati dai soci sotto forma di capitale sociale e altre riserve, e quelli derivati dai risultati economici della gestione sotto forma di reddito dell’esercizio e di accumuli di redditi di esercizi precedenti.

A norma dell’articolo 2424 il patrimonio netto deve essere esposto nel passivo dello Stato Patrimoniale.

PATRIMONIO NETTO

  1. Capitale sociale: corrisponde al valore nominale dei conferimenti sottoscritti dai soci e delle riserve girate a capitale nel corso del tempo. Nella società a base azionaria (SpA e Sapa: 120.000€; Srl solo limite: 10.000€) il capitale sociale deve essere uguale al prodotto del valore nominale unitario delle azioni emesse per il rispettivo numero. Nell’atto costitutivo deve essere specificato l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura, (per le società di capitali il 25% dei conferimenti in denaro devono essere versati a un istituto di credito come condizione preliminare per la costituzione; i rimanenti saranno successivamente richiamati dagli amministratori e versati dai soci. Per i conferimenti in natura, crediti e beni diversi dal denaro, la legge impone un integrale e immediata liberazione. Se risulta un valore dei conferimenti superiore al 20% di quello corrispondente all’importo sottoscritto si deve procedere ad una svalutazione di tali beni e inserire il conto minusvalenza da apporto di beni in natura da inserire come voce di rettifica nella classe del patrimonio netto) il numero delle azioni ecc. Tutte le variazioni successive di capitale sociale rappresentano una modifica dell’atto costitutivo (quindi per le società di capitali richiedono l’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria).
  2. Riserva da sovrapprezzo azioni: essa include la differenza tra il valore di immissione delle azioni e il loro valore nominale. In base all’ex articolo 2431 non può essere distribuita finché la riserva legale non ha raggiunto i limiti indicati dall’articolo 2430, ossia 1/5 del capitale sociale.
  3. Riserva di rivalutazione: accoglie soltanto le riserve per rivalutazioni eseguite in quanto permesse da apposite leggi di rivalutazione monetaria. Non sono da includersi le riserve da altri tipi di rivalutazione.
  4. Riserva legale: essa accoglie gli utili accantonati a norma dell’articolo 2430. In essa devono confluire almeno il 5% degli utili netti di bilancio finché il suo saldo non ha raggiunto il 20% del capitale sociale. Fino a tale limite essa può essere utilizzata, riducendone l’importo, solo per la copertura di perdite dopo che sono state impiegate tutte le altre riserve. Oltre a tale limite la riserva legale, per la parte eccedente, diviene una riserva disponibile anche per altri scopi (aumento gratuito del capitale sociale, distribuzione ai soci); se usata va comunque ricostituita per il suo importo originario.
  5. Riserva per azioni proprie in portafoglio: deve essere obbligatoriamente costituita usando altre riserve disponibili o utili distribuibili dopo che la società ha acquistato azioni proprie e per l’importo esattamente pari al costo sostenuto (valore azioni nell’attivo) e mantenuta in bilancio finché tali azioni sono presenti. Tale riserva è indisponibile finché le azioni proprie permangono nel portafoglio aziendale. In questa voce non rientra la riserva per acquisto azioni di società controllate che va a collocarsi in A.VII. (altre riserve).
  6. Riserve statutarie: esse sono disciplinate dallo statuto societario che può specificare gli scopi per i quali sono state istituite e le modalità di formazione.
  7. Altre riserve: ad esempio:
    1. Riserva straordinaria (facoltativa), riserva per rinnovamento impianti e macchinari. Esse sono riserve da accantonamento di utili, non imposte dalla legge o dallo statuto ma deliberate dall’assemblea e finalizzate verso particolari scopi;
    2. Riserva per acquisto azioni della società controllante;
    3. Riserva da conversione in euro: in essa vengono imputati gli eventuali utili differiti su cambi derivanti dall’applicazione di tassi di cambio;
    4. Riserva da riduzione di capitale sociale: accoglie le somme che residuano quando si riduce il capitale sociale per una cifra tonda a seguito di perdite o per distribuzione ai soci;
    5. Riserva da deroghe ex articolo 2423 4° comma;
    6. Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni;
    7. Riserve per versamenti di soci;
    8. Altre
  8. Utile (perdite) portati a nuovo
  9. Utile (perdite) dell’esercizio