Il conto economico

I componenti del conto economico sono i ricavi ed i costi dalla cui differenza scaturisce il reddito d’esercizio.

Sia il codice civile sia i principi contabili dell’OIC non definiscono i concetti di ricavo e costo.

Al contrario lo IASB definisce il ricavo come incremento dei benefici economici sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o decremento di passività tale da comportare un incremento del patrimonio netto.

Al contrario del nostro codice civile(più prudente), secondo il quale si possono indicare soltanto gli utili realizzati alla fine dell’esercizio, lo IASB considera ricavo la rivalutazione di un’attività anche se non si è avuta realizzazione  tramite un atto di vendita.

La struttura del conto economico è definita all’articolo 2425-bis.

Come per lo stato patrimoniale è possibile effettuare delle modifiche in ragione dell’articolo 2423-ter.

CONTO ECONOMICO:

A) Valore della produzione: comprende tutti i ricavi dei processi produttivi appartenenti sia alla gestione caratteristica che all’eventuale gestione extra caratteristica;

B) Costi della produzione: comprende tutti i costi dei processi produttivi appartenenti alla gestione caratteristica sia all’eventuale gestione extra caratteristica;

DIFFERENZA A-B: rappresenta un risultato operativo globale

C) Proventi e oneri finanziari: include i componenti reddituali relativi alla gestione dei finanziamenti (interessi attivi e passivi) e delle attività finanziarie che hanno comportato una manifestazione numeraria oltre alle differenze sui cambi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: comprende componenti reddituali che non riflettono costi e ricavi derivanti da operazioni con terzi ma dipendenti da rilevazioni di assestamento, quali svalutazioni e rivalutazioni.

E) Proventi e oneri straordinari: comprende i componenti straordinari del reddito (gestione extra caratteristica). La separazione dell’area straordinaria da quella caratteristica favorisce la comparabilità dei bilanci in quanto consente di evidenziare quei costi e ricavi irripetibili.

Il documento numero 29 dell’OIC definisce straordinari gli eventi che congiuntamente presentano tali caratteristiche:

  1. Siano determinati da circostanze casuali, estranee alla volontà dell’azienda;
  2. Siano estranei all’attività ordinaria;
  3. Siano infrequenti.