Gli ammortamenti
Il codice civile stabilisce, all’articolo 2426 numero 2 : “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente(cioè compiuto in ogni esercizio) ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.
L’ammortamento consiste nella ripartizione del costo nei vari esercizi, ai quali l’immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi e prende inizio dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso.
Il processo presuppone 3 elementi:
- Il valore da ammortizzare: differenza tra costo originario (aumentato delle rivalutazioni e delle migliorie e diminuito delle svalutazione) e il valore residuo al termine della vita utile del bene;
- Vita utile basata sulle prospettive temporali di utilizzo dell’elemento considerato. Se la riconsiderazione del piano di ammortamento portasse a mutare la vita utile il valore netto deve essere ripartito sulla nuova vita utile residua e la modifica deve essere motivata in Nota Integrativa ;
- Criterio di ripartizione del valore: a quote costanti, a quote decrescenti.