Le decisioni dei soci
La riforma del diritto societario del 2003 ha rivisitato anche la disciplina delle assemblee dei soci sotto l’aspetto sia organizzativo sia delle competenze.
In particolare, la disciplina delle assemblee è dettata dagli art.2479, 2479–bis e 2479–ter in cui si stabilisce, rispettivamente, la competenza delle decisioni dei soci, le adunanze dei soci in assemblee e la procedura di invalidità delle decisioni.
I soci decidono sulle materie di loro competenza attribuite dall’atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.
In particolare i soci, secondo quanto stabilito dal co.2 dell’art.2479 c.c., sono chiamati a decidere sulle seguenti materie:
- L’approvazione del bilancio;
- La distribuzione degli eventuali utili;
- La nomina degli amministratori, se espressamente prevista all’interno dell’atto costitutivo;
- La nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del sindaco unico ovvero del revisore, se sussistono le condizioni previste dall’art.2477;
- Le modificazioni da apportare all’atto costitutivo;
- Il compimento di determinate operazioni che possano comportare una modifica sostanziale dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo;
- Il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L’autonomia statutaria, filosofia cardine della riforma, consente, nell’atto costitutivo, di prevedere l’adozione delle decisioni dei soci, con il metodo collegiale, anche attraverso la consultazione scritta ovverosia sulla base del consenso espresso per iscritto.
Se l’adozione delle decisioni avviene attraverso tale metodologia, devono risultare con estrema chiarezza dai documenti sottoscritti dai soci:
- L’argomento oggetto della decisione;
- Il consenso all’assunzione della decisione.
A ogni buon conto, le decisioni che riguardano le materie di seguito elencate devono essere assunte sempre con il metodo assembleare:
- Le modificazioni dell’atto costitutivo;
- Il compimento di operazioni che comportano sostanziali modifiche dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo;
- Il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- Riduzione del capitale per perdite;
- Nomina e revoca dei liquidatori;
- Revoca dello stato di liquidazione;
- Scioglimento anticipato della società.
Se l’atto costitutivo non prevede l’assunzione di decisioni da parte dei soci con diverse metodologie, tali decisioni devono essere prese mediante deliberazioni assembleari secondo quanto stabilito dall’art.2479-bis.
Tutti i soci hanno diritto alla partecipazione alle decisioni, qualunque sia la tecnica assunta, esprimendo il proprio voto in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i soci possono assumere le decisioni di cui all’ordine del giorno, con voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Le parti stabiliscono nell’atto costitutivo le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci, tali da garantire anche la conoscibilità del ricevimento della convocazione stessa.
Gli amministratori devono assicurare in modo tempestivo un’informazione dettagliata sugli argomenti da trattare in assemblea (ordine del giorno). Se l’atto costitutivo nulla dispone, la convocazione, sottoscritta da tutti gli amministratori, è effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Il socio è libero di farsi rappresentare in assemblea, se l’atto costitutivo non dispone diversamente. La relativa delega non è richiesta per iscritto, ma è necessaria per consentire la conservazione della documentazione.
L’assemblea, se l’atto costitutivo non dispone un diverso luogo, si riunisce presso i locali della sede sociale.
Il legislatore riformatore fissa, sempre che le parti non dispongano diversamente, quale quorum costitutivo la presenza di almeno la metà del capitale sociale e quale quorum deliberativo la maggioranza assoluta.
Nelle ipotesi di modificazioni dell’atto costitutivo, di assunzioni di decisioni che comportano la modificazione sostanziale dell’oggetto sociale e della posizione dei soci, è richiesto il raggiungimento di un diverso quorum deliberativo, vale a dire il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L’atto costitutivo indica il designato a presiedere l’assemblea. Se nulla è disposto, la designazione del presidente è attribuita agli intervenuti in assemblea.
Il co.4 dell’art.2479–bis c.c. detta le funzioni del presidente dell’assemblea. Egli deve:
- Verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea;
- Accertare l’identità dei presenti e la loro legittimazione a intervenire in assemblea;
- Regolare lo svolgimento dell’assemblea;
- Accertare i risultati delle votazioni delle delibere assembleari.
Inoltre, il presidente deve provvedere a far verbalizzare l’esecuzione e gli esiti di tali accertamenti.
L’assemblea s’intende, a ogni modo, validamente costituita e le relative deliberazioni produttive di effetti, anche se non sono state effettivamente eseguite tutte le formalità per la convocazione, se trattasi di assemblea totalitaria.
Si intende per totalitaria l’assemblea in cui sia presente tutto il capitale sociale, l’intero organo amministrativo e l’organo di controllo o questi ultimi siano almeno informati della riunione e nessuno di loro si opponga alla trattazione dell’argomento.
Le decisioni dei soci possono essere impugnate entro 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, se non prese in conformità alle disposizioni di legge ovvero dell’atto costitutivo. Legittimati a impugnare tali delibere sono:
- I soci che non vi hanno consentito;
- Ciascun amministratore;
- L’organo di controllo.
Il co.1 dell’art.2479–ter c.c. disciplina la possibilità di intervento da parte del tribunale che consente di sanare la decisione impugnata. L’intervento del tribunale può essere richiesto dalla società ovvero da chi ha proposto l’impugnativa. Il tribunale, se ne ravvisa l’opportunità, può concedere un periodo, non superiore a 180 giorni, affinché l’assemblea adotti una nuova decisione idonea a eliminare la causa d’invalidità.
Possono essere impugnate le decisioni che arrecano danno alla società e tale danno sia sufficientemente provato, assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
L’annullamento delle delibere assembleari non può avere luogo se la decisione impugnata è sostituita con un’altra presa in conformità della legge e dell’atto costitutivo. In tale caso si appalesa una sanatoria della decisione, in maniera retroattiva e si salvano così i diritti acquisiti dai terzi. La convalida della decisione è favorita dalla legge anche nel corso del giudizio d’impugnazione. Infatti, è previsto che il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e la società ne faccia richiesta, o chi abbia proposto l’impugnativa può assegnare un termine, non superiore a 180 giorni, per l’adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa d’invalidità.
Altra causa d’invalidità delle delibere assembleari è l’oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione. Le decisioni aventi tali caratteristiche possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse, nel termine massimo di 3 anni dalla trascrizione della medesima delibera nel libro delle decisioni assembleari.
Il limite temporale di 3 anni non è richiesto, e quindi possono essere impugnate senza limiti di tempo, le deliberazioni assembleari che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Il legislatore, inoltre, rinvia a una serie di norme, in quanto compatibili, relative alla disciplina della società per azioni. In particolare i rinvii si riferiscono:
- All’annullabilità delle deliberazioni assembleari (art.2377, co.1, 5, 7, 8 e 9 c.c.);
- Al procedimento d’impugnazione (art.2378 c.c.);
- Alla sanatoria della nullità (art.2379-bis c.c.);
- All’invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e dell’emissione di obbligazioni (art.2379-ter c.c.);
- All’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio (art.2434-bis).