L’amministrazione della S.r.l.
La riforma societaria è intervenuta in modo sostanziale nella disciplina dell’amministrazione della S.r.l.
La nomina dell’amministratore o degli amministratori avviene, salvo diversa disposizione prevista dall’atto costitutivo, attraverso l’applicazione dell’art.2479, relativamente alla decisione dei soci, quindi senza una convocazione assembleare, mediante una consultazione in forma scritta, il cui consenso deve avvenire per iscritto. Gli amministratori, in base al co.1 dell’art.2479, devono essere scelti tra i soci, ma l’atto costitutivo può anche prevede la nomina di soggetti estranei alla compagine sociale.
Analogamente a quanto disposto per la S.p.A., gli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina, devono chiedere l’iscrizione presso il registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi, le proprie generalità e a chi è attribuita la rappresentanza della società, con l’indicazione dell’esercizio congiunto ovvero disgiunto. Dopo l’adempimento della pubblicità, attraverso l’iscrizione presso il registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza, a meno che la società non riesca a provare la conoscenza da parte dei terzi di tali cause.
In perfetta sintonia con il principio dell’autonomia statutaria, il co.3 dell’art.2475 demanda alla scelta dei soci l’attribuzione dell’amministrazione a uno o più soggetti.
Se l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In tale ipotesi, l’atto costitutivo può prevedere che l’amministrazione possa essere attribuita sia disgiuntamente, sia congiuntamente in pieno rispetto, e la norma ne fa esplicito riferimento, alla disciplina dell’amministrazione delle società di persone ex artt.2257 e 2258.
L’amministrazione, esercitata in modo disgiuntivo, non è ammessa, in base all’ultimo comma dell’art.2475, nel caso di:
- Redazione del progetto di bilancio;
- Redazione del progetto di fusione;
- Redazione del progetto di scissione;
- Decisione di aumento di capitale.
Tali decisioni sono di competenza dell’intero organo amministrativo.
Il consiglio di amministrazione può adottare le decisioni, se previsto nell’atto costitutivo, attraverso le consultazioni scritte ovvero sulla base di consenso espresso per iscritta.
Tale fattispecie consente di snellire la procedura di adozione di decisioni, in quanto è possibile assumere decisioni amministrative senza una vera e propria riunione, ma è sufficiente una comunicazione scritta.
Se le decisioni vengono adottate in forma scritta, il co.4 dell’art.2475 richiede la sottoscrizione dei documenti accertanti le decisioni, da parte degli amministratori, dai quali si evincono con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso rilasciato.
La rappresentanza della società è attribuita, di regola, a tutti gli amministratori. Sono previste alcune limitazioni apposte dall’atto costitutivo ovvero dall’atto di nomina. Ma anche se rispettati tutti gli adempimenti pubblicitari, tali limitazioni non sono opponibili a terzi, salvo produzione di prove che dimostrino l’agire intenzionale a danno della società.
L’art.2475–ter disciplina l’annullabilità dei contratti e delle decisioni assunte dagli amministratori che si trovano in uno stato di conflitto d’interessi.
In particolare, i contratti possono essere annullati su domanda della società, se conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi e se tale conflitto era conosciuto ovvero riconoscibile dal terzo.
Analogamente, è prevista l’impugnazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società. L’impugnazione, che deve avvenire entro 90 giorni dagli amministratori, deve essere cagionevole di un danno patrimoniale. Le medesime impugnazioni possono essere proposte anche dall’organo di controllo e dal revisore, ove presenti.
Il legislatore, però, fa comunque salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
Gli amministratori rispondono solidalmente nei confronti della società per i danni causati per effetto dell’inosservanza dei doveri a essi imposti, sia dalla legge che dall’atto costitutivo, per l’amministrazione della società.
Tale responsabilità non si estende agli amministratori che:
- Dimostrino di non avere colpa,
- Abbiamo fatto constatare il loro dissenso non appena a conoscenza del compimento dell’atto.
Il legislatore, in analogia a quanto disposto per le società di persone, consente ai soci che non partecipano all’amministrazione, di svolgere un controllo sull’amministrazione della società. Tale controllo si svolge esercitando il diritto, di cui al co.2 dell’art.2476, di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
Ciascun socio, oltre ad avere il diritto di controllo sulla società, può anche esercitare individualmente l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Nell’ambito dell’esercizio dell’azione di responsabilità, il socio, che la propone, può anche chiedere, in caso si ravvisassero gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.6/2003, l’azione di responsabilità rivolta agli amministratori di società a responsabilità limitata era regolata dal co.2 dell’art.2487 c.c., il quale richiamava espressamente la normativa dettata per le società per azioni.
Secondo la precedente formulazione, l’azione sociale di responsabilità degli amministratori poteva e doveva essere promossa a seguito di un’apposita deliberazione dell’assemblea societaria.
Dal punto di vista del più ampio concetto di società appartenente nell’agglomerato delle società di capitali, la S.r.l. è destinata a essere comparata con le vicende delle società capitalistiche per eccellenza, le società per azioni.
Ai sensi del co.1 dell’art.2392 c.c., per le S.p.A., gli amministratori della società a responsabilità limitata devono adempiere gli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
La responsabilità nasce in conseguenza della violazione di un obbligo, non è, infatti, sufficiente a determinare una responsabilità il mancato raggiungimento di un risultato positivo dell’attività sociale ovvero dei singoli atti a essa legati.
Accanto agli obblighi specifici esistono 2 generali obblighi di comportamento, il primo è quello di perseguire l’interesse sociale senza conflitti di interesse, il secondo è quello di amministrare con diligenza.
Gli amministratori devono tenere una condotta conforme alla diligenza che è ragionevole attendersi da chi gestisce un’impresa, tenendo presenti le caratteristiche dell’impresa stessa e delle qualifiche professionali degli amministratori.
La responsabilità degli amministratori verso la società è configurabile come una responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, che grava in solido su tutti gli amministratori.
Deve persistere il pregiudizio che può essere arrecato alla società dal mantenimento in carica dell’amministratore ed è necessaria la prova del grave e irreparabile pregiudizio che la permanenza in carica degli amministratori potrebbe derivare alla società.
I presupposti della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dunque, sono riconducibili alla violazione degli obblighi e al danno al patrimonio sociale.
L’art.2476, co.2, c.c. sancisce, per i soci che non partecipano all’amministrazione sociale, il diritto di ottenere dagli amministratori sociali, il diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, anche in presenza dell’organo di controllo, prescindendo da una reale e solida fiducia posta nei confronti dell’organo di controllo sull’effettiva indipendenza dei sindaci. Tale consultazione può avvenire anche tramite l’ausilio di professionisti di fiducia dei soci.
I soci che non partecipano all’amministrazione sociale, quindi, godono del diritto inderogabile di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, garantendo, così, ai soci un esame approfondito sia dei documenti relativi alle scelte gestionali, sia ai libri e alle scritture contabili delle operazioni già poste in essere e di quelle in corso e di prossima attuazione.
Nella rubrica dell’art.2476 c.c. ci si riferisce al controllo dei soci. Il controllo assume le 2 forme delle informazioni (diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali) e della consultazione (diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione). Informazione e consultazione sono modalità di esercizio del controllo da parte dei soci, il quale è a sua volta finalizzato a garantire una buona gestione della società da parte degli amministratori. Una buona gestione è certamente favorita dalla possibilità per i detentori delle partecipazioni di controllare l’operato dei gestori.
Anzitutto le informazioni raccolte dai soci possono essere strumentali all’assunzione di una decisione, vuoi nella forma di una decisione dei soci (art.2479), vuoi nella forma di un’assemblea dei soci (art.2479-bis). I soci possono chiedere agli amministratori quelle informazioni che li pongono in condizione di decidere se e come votare. A seconda dei dati che raccoglie, il socio può decidere di non votare oppure può decidere d’indirizzare il suo consenso in una direzione piuttosto che in un’altra. L’informazione che precede il voto può essere particolarmente importante nei casi in cui le decisioni sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art.2479, co.3). Non essendoci difatti in queste ipotesi una discussione assembleare, il socio può avere un bisogno maggiore di ottenere in via preventiva dati e notizie.
La norma non pone limiti temporali all’esercizio del diritto all’informazione e tanto meno prescrive particolari formalità; pertanto il singolo socio ha il diritto di chiedere agli amministratori sia notizie sull’andamento generale della gestione, sia dettagliate informazioni relative a operazioni già concluse o in procinto di essere attuate.
L’aspetto decisamente più incisivo concerne il potere ispettivo, che può riguardare tutti i libri sociali, compresi le scritture e i libri contabili. Tale potere emerge chiaramente dalla lettera della norma, che non si limita a indicare i libri sociali, ma fa anche un espresso riferimento ai documenti della società.
La revoca dell’amministratore, in base all’art.2476 c.c.) è inequivocabilmente definito quale provvedimento cautelare.
Il provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata può essere inteso quale rimedio anticipatorio in vista della proposizione dell’azione di responsabilità e quale surrogato del rimedio di cui all’art.2409 c.c., ormai inapplicabile per scelta legislativa, alle società a responsabilità limitata, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, da parte di ciascun socio, ai sensi dell’art.2476, co.3 c.c.
Il provvedimento cautelare può essere chiesto sia prima e sia in pendenza del giudizio di merito.
Evidentemente il socio ha interesse a fare valere il proprio diritto al risarcimento dei danni provocati da una non diligente gestione degli amministratori e procedere alla loro revoca prima della proposizione dell’azione sociale di responsabilità, nell’ipotesi in cui tale gestione abbia provocato danni particolarmente gravi.
Una volta che il socio ha ottenuto il provvedimento di tutela dei propri diritti attraverso la revoca cautelare, il provvedimento può essere confermato attraverso la decisione di merito e visto in quest’ottica, il provvedimento di natura cautelare ha natura puramente anticipatori.
Qualora il giudizio di merito abbia avuto inizio, l’oggetto del contendere è sia quello di accertare la responsabilità degli amministratori e il relativo risarcimento del danno e sia quello relativo la loro revoca.
Quindi, con il giudizio di merito, il socio, attraverso l’azione di responsabilità, può chiedere la conferma della revoca degli amministratori già ottenuta attraverso il giudizio ante causam.
In assenza del giudizio di merito, agli amministratori è data l’opportunità di fare accertare la correttezza del loro operato, nelle forme dei giudizi a cognizione piena ed esauriente, la cui conseguenza è l’impossibilità a procedere alla revoca cautelare ante causam, e ottenere, così, il loro reinserimento.
La revoca cautelare è un provvedimento rivolto ad anticipare gli effetti della futura decisione di merito; il socio di S.r.l. è legittimato a proporre ricorso ante causam o in corso di causa e a ottenere l’ordinanza di revoca cautelare dell’amministratore.
È compito dell’amministratore di promuovere il giudizio a cognizione ordinaria avente a oggetto l’accertamento negativo dei presupposti della revoca.
Il medesimo risultato può essere ottenuto anche nell’ipotesi in cui il socio, una volta ottenuta la revoca ante causam degli amministratori, non istauri l’azione sociale di responsabilità ovvero non chieda il risarcimento dei danni.
L’eventuale sentenza di condanna deve essere emessa in favore della società e non del socio ed, inoltre, il diritto di impugnazione della sentenza spetta anche alla società.
Il diritto al risarcimento del danno cagionato al patrimonio della società dall’inadempimento dell’amministratore alle obbligazioni a esso derivanti dall’incarico di preposizione gestoria di cui è titolare, può essere proposto dal socio attraverso l’azione cautelare di revoca dell’amministratore stesso, facendo valere nel processo in nome proprio e pertanto agisce quale sostituto processuale della società ex art.81 c.p.c., in quanto il diritto fatto valere appartiene alla società.
Quindi, a seguito della revoca in via cautelare ex art.2476 c.c. dell’amministratore, il potere di nomina di un nuovo amministratore è di competenza assembleare, ovvero dei soci, in armonia con le disposizioni dello statuto e secondo la previsione dell’art.2479 c.c.
Responsabili solidalmente con gli amministratori sono anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i terzi o i soci e quindi coloro che di fatto, anche se non formalmente, amministrano la società. L’intenzionalità sembra limitare la responsabilità del socio alla sola ipotesi di dolo, cioè solo se egli abbia previsto e voluto il danno della società come conseguenza dell’atto deciso o autorizzato.