Modificazioni dell’atto costitutivo
Le modificazioni dell’atto costitutivo possono avere per oggetto cambiamenti riguardanti la ragione sociale, i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società, la sede, l’oggetto, il capitale, la proroga della società, eccetera.
Se non è convenuto diversamente, vanno deliberate con il consenso di tutti i soci; devono risultare o da scrittura privata con firme autenticate o da atto pubblico; devono essere redatte su carta bollata ed essere registrate in termine fisso.
Entro 30 giorni gli amministratori devono richiederne l’iscrizione nel registro delle imprese; finché non sono iscritte, le modificazioni non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che ne erano a conoscenza. La domanda d’iscrizione va presentata mediante apposito modello a cui deve essere allegata copia autentica del verbale assembleare.
È anche necessario farne denuncia all’ufficio imposte competente per l’accertamento.