Determinazione e ripartizione dell’utile di esercizio

Se non è convenuto diversamente nell’atto costitutivo, gli utili si ripartiscono fra i soci in proporzione ai conferimenti e ogni socio ha diritto di percepire quanto gli spetta dopo l’approvazione del bilancio.

La determinazione e la ripartizione del risultato economico possono, quindi, avvenire in 2 tempi diversi.

Al termine dell’esercizio si rileva l’utile con un articolo mediante il quale il saldo del conto economico è girato al conto Utili di esercizio:

Data

 

Descrizione

Dare

Avere

  Conto economico

… …

  Utili d’esercizio

… …

Il conto Utili di esercizio comparirà nello stato patrimoniale quale posta del patrimonio netto.

Nell’esercizio successivo, dopo l’apertura dei conti e dopo l’approvazione del bilancio che si riferisce al periodo amministrativo decorso, si chiude il conto Utili d’esercizio e si rilevano le variazioni passive nei conti finanziari intestati

ai singoli soci per l’utile loro spettante.

La costituzione di una riserva risponde a una buona norma di prudenza, ma non è obbligatoria per legge.

L’articolo di ripartizione è il seguente:

Data

 

Descrizione

Dare

Avere

  Utili d’esercizio

… …

  Riserva

… …

  Socio A c/utili

… …

  Socio B c/utili

… …

  Socio C c/utili

… …

Si precisa che:

  1. Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra i soci, se non per utili realmente conseguiti;
  2. Se si accerta una perdita, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.