Determinazione e ripartizione dell’utile di esercizio
Se non è convenuto diversamente nell’atto costitutivo, gli utili si ripartiscono fra i soci in proporzione ai conferimenti e ogni socio ha diritto di percepire quanto gli spetta dopo l’approvazione del bilancio.
La determinazione e la ripartizione del risultato economico possono, quindi, avvenire in 2 tempi diversi.
Al termine dell’esercizio si rileva l’utile con un articolo mediante il quale il saldo del conto economico è girato al conto Utili di esercizio:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Conto economico |
… … |
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Utili d’esercizio |
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… … |
Il conto Utili di esercizio comparirà nello stato patrimoniale quale posta del patrimonio netto.
Nell’esercizio successivo, dopo l’apertura dei conti e dopo l’approvazione del bilancio che si riferisce al periodo amministrativo decorso, si chiude il conto Utili d’esercizio e si rilevano le variazioni passive nei conti finanziari intestati
ai singoli soci per l’utile loro spettante.
La costituzione di una riserva risponde a una buona norma di prudenza, ma non è obbligatoria per legge.
L’articolo di ripartizione è il seguente:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Utili d’esercizio |
… … |
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Riserva |
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… … |
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Socio A c/utili |
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… … |
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Socio B c/utili |
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… … |
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Socio C c/utili |
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… … |
Si precisa che:
- Non può farsi luogo a ripartizione di somme fra i soci, se non per utili realmente conseguiti;
- Se si accerta una perdita, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.