Costituzione e conferimenti
I conferimenti possono avere per oggetto denaro, crediti, beni in natura, servizi.
Per il trasferimento di un bene in proprietà della società, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita; per il conferimento di un credito il socio non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. L’atto costitutivo della società deve indicare i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione.
Con l’articolo di costituzione si rileva il credito della società verso i soci per le quote che i medesimi hanno sottoscritto. Tale credito si registra in dare di conti finanziari attivi intestati ai singoli soci; ad esempio, Socio A c/ conferimenti
(ma anche Socio A c/ obbligato o Socio A c/ sottoscrizione sono denominazioni usuali).
In avere si accende il conto economico intitolato Capitale sociale:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Capitale sociale |
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… … |
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Socio A c/conferimenti |
… … |
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Socio B c/conferimenti |
… … |
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Socio C c/conferimenti |
… … |
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In un secondo tempo si rileva il conferimento effettuato dai soci.
Il caso più comune è quello in cui i soci conferiscono una somma di denaro. Si manifestano così 2 variazioni finanziarie; un’attiva nel conto Cassa e una passiva nei sopraddetti conti accesi ai soci:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Cassa |
… … |
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Socio A c/conferimenti |
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… … |
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Socio B c/conferimenti |
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… … |
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Socio C c/conferimenti |
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… … |
Supposto che i versamenti avvengano in più volte, il saldo dei conti intestati ai soci indicherà il loro residuo debito verso la società.
Se il conferimento è costituito di beni in natura (fabbricati, mobili, eccetera), si addebitano i conti accesi alle varie attività oggetto di apporto, contro accreditamento dei conti intestati ai soci:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Fabbricati |
… … |
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Socio A c/conferimenti |
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… … |
Quando il conferimento ha per oggetto l’impresa funzionante di un socio, esso non è soggetto a Iva. Lo schema dell’articolo può essere il seguente:
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Merci |
… … |
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Crediti verso clienti |
… … |
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Avviamento |
… … |
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Debiti verso fornitori |
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… … |
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Socio B c/conferimenti |
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… … |
Data |
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Descrizione |
Dare |
Avere |
Merci c/apporti |
… … |
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Merci |
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… … |
I valori di recepimento nella contabilità della società possono essere quelli contabili dell’impresa individuale alla data dell’atto di conferimento e senza iscrizione dell’avviamento; tuttavia l’ufficio del registro e quello delle imposte hanno il potere di rettificare i medesimi in base ai valori di mercato, poiché, a fronte dell’apporto, non è prevista la redazione di apposita perizia di stima da parte di un esperto designato dal tribunale.
È anche previsto il passaggio dei beni nella contabilità della nuova società in base ai valori risultanti da un apposito bilancio straordinario con iscrizione separata dell’avviamento, come appare dall’articolo in partita doppia sopra proposto.
La presenza d’immobili nel conferimento di un’azienda consente la tassazione con l’imposta fissa di registro, se gli immobili sono funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività d’impresa e anche se il complesso aziendale fosse momentaneamente inutilizzato (Agenzia delle entrate, risoluzione del 03/07/2001, n.99/E).