Altre formalità per la costituzione
La costituzione della società deve essere denunciata:
- Nel termine di 3 mesi dalla costituzione all’ufficio delle imposte dirette competente mediante invio dell’atto costitutivo. La comunicazione deve anche essere fatta all’esattoria competente al fine di ottenere il numero di partita esattoriale da utilizzare per i versamenti in qualità di soggetto d’imposta e come sostituto d’imposta;
- Nel termine di trenta giorni dalla costituzione all’ufficio Iva.
La dichiarazione all’ufficio Iva di inizio attività è presentata in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all’ufficio, nonché nelle deleghe per i versamenti e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
Dalla dichiarazione di inizio dell’attività devono risultare:
- Per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Deve, inoltre, essere indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- Per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia;
- Il tipo e l’oggetto dell’attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- Ogni altro elemento richiesto dal modello.
Anteriormente alla stipulazione dell’atto costitutivo della società deve anche essere presentata domanda per l’attribuzione del numero di codice fiscale.