Trasferimento della quota sociale
La disciplina del trasferimento della quota sociale è dettata dall’art.2322 c.c., in cui è fatto riferimento alla partecipazione del socio accomandante. La limitazione di responsabilità, per i soci accomandanti, comporta una mancanza d’intuitus personae, prevedendo, in tal modo, una procedura assai più snella rispetto al trasferimento della quota del socio accomandatario.
La quota del socio accomandante è liberamente trasferibile per causa di morte agli eredi, senza alcun consenso da parte dei soci superstiti. Laddove il trasferimento avvenisse per atto tra vivi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, il trasferimento produce effetti con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, computandosi nel calcolo, ovviamente, sia i soci accomandatari che i soci accomandanti.
Diversa disciplina, invece, è dettata per il trasferimento della quota sociale dei soci accomandatari. Per tali soci, se l’atto costitutivo nulla dispone, deve essere rispettata la disciplina relativa ai soci della società in nome collettivo: la partecipazione è validamente trasferita se vi è il consenso unanime dei soci ovvero, nell’ipotesi di causa di morte, il consenso anche degli eredi.