I soci accomandatari e accomandanti
I soci accomandatari
I diritti e gli obblighi dei soci accomandatari sono disciplinati dall’art.2318 c.c. in base al quale vengono attribuiti tutti i diritti e gli obblighi dettati per i soci della società in nome collettivo. Infatti, a questi soci, e solo a loro (salvo talune eccezioni), è attribuita, in base al co.2 dell’art.2318 c.c., l’amministrazione della società.
I soci accomandatari, analogamente a quanto disposto per i soci della s.n.c., non possono limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali e non possono esercitare, senza il consenso degli altri soci, un’attività, per conto proprio o altrui, concorrente a quella della società di cui sono soci accomandatari.
Il socio accomandatario risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e anche se subentra in un secondo momento, per quelle sorte nel periodo antecedente al proprio ingresso nella società.
Anche la partecipazione d’incapaci nel ruolo di soci accomandatari è disciplinata integralmente dalla normativa detta per le s.n.c., all’art.2294 c.c.
I soci accomandanti
Particolare, invece, risulta la disciplina relativa ai soci accomandanti di cui all’art.2320 c.c.
Anche ai soci accomandanti vengono riconosciuti determinati diritti e determinati doveri, sia pure in misura notevolmente e naturalmente ridotta rispetto a quelli dei soci accomandatari.
Il socio accomandante svolge un ruolo delicato per la nomina e la revoca degli amministratori di cui all’art.2319 c.c.
Se la nomina avviene con atto separata dall’atto costitutivo, i soci accomandanti, unitamente agli accomandatari, hanno il diritto di nominare e revocare gli amministratori con la maggioranza dei consensi degli stessi soci accomandanti, mentre i soci accomandatari devono esprimere il loro consenso in modo univoco.
Laddove, invece, l’amministratore fosse stato nominato nell’atto costitutivo, è richiesto, per la revoca, il parere favorevole di tutti i soci, accomandatari e accomandanti.
Il socio accomandante può, in ogni caso, chiedere la revoca per giusta causa degli amministratori, in via giudiziale, così come previsto dall’art.2259, co.3 c.c.
I soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione e trattare ovvero concludere affari in nome della società solo in forza di una procura speciale per singoli affari. A loro è fatto assoluto divieto di contravvenire a tale norma, a pena dell’assunzione di responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le operazioni passate, presenti e future. Gli accomandanti possono anche essere soggetti al procedimento di esclusione dalla società, così come previsto dall’art.2286 c.c.
Al socio accomandante viene imposto il divieto di immistione che riguarda non solo gli atti di amministrazione esterna, ma anche gli atti di amministrazione interna. I soci accomandanti non possono intervenire in modo autorevole e determinante sulle decisioni degli amministratori, ma solo, se previsto dall’atto costitutivo, dare autorizzazioni e pareri per specifiche operazioni, sotto la sorveglianza degli amministratori.
Il socio accomandante che viola il divieto d’immistione non diventa un socio accomandatario, pur rispondendo solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e quindi soggetto anche a fallimento insieme alla società. In particolare, la perdita del beneficio della responsabilità limitata è solo nei confronti dei terzi, avendo il socio accomandante sempre la possibilità di rivalersi verso la società e verso i soci accomandatari, qualora sia costretto a pagare personalmente per i debiti sociali.
Non vale, però, l’effetto opposto: i soci accomandatari non possono rivalersi in nessun caso sui soci accomandanti che non abbiano rispettato il divieto ingerendosi nell’amministrazione della società.
La società resta obbligata per i debiti contratti dal socio accomandante solo se contratti in forza di una procura ovvero previa ratifica degli amministratori. Se il socio accomandante avesse operato senza procura ovvero, se gli amministratori non avessero ratificato il suo operato, l’accomandante sarà obbligato verso i terzi non essendogli neanche concessa la possibilità di rivalersi nei confronti della società e dei soci accomandatari.
I soci accomandanti, oltre a subire tali limitazioni, in base ai co.2 e 3 del’art.2320 c.c., godono di particolari diritti e poteri: essi possono prestare la loro opera, sotto la direzione degli amministratori, all’interno della società e possono compiere atti di ispezione e di controllo sull’operato degli amministratori.
Inoltre, è dato loro il diritto di avere comunicazione una volta l’anno del bilancio e del contro profitti e perdite, accertandosi della loro esattezza mediante confronto con i libri e altri documenti sociali.
Inoltre i soci accomandanti, in base all’art.2321 c.c., non sono tenuti alla restituzione degli utili che abbiano riscosso in buona fede in base alle risultanze del bilancio annuale redatto dagli amministratori e regolarmente approvato.