Il bilancio preventivo dell’ente locale
Il decreto legislativo n.77/95, che si applica agli Enti Locali, disciplina che il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza finanziaria deve essere deliberato dall’organo politico osservando i seguenti principi generali:
- Pareggio economico finanziario: il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio. Il totale delle entrate deve cioè coprire l’ammontare complessivo delle uscite; perciò nel caso in cui gli esercizi precedenti abbiano prodotto disavanzo questo deve trovare applicazione all’interno del bilancio di previsione e pertanto il totale delle uscite di competenza dovrà essere pari al totale delle entrate al netto del disavanzo applicato.
- Annualità: nel bilancio possono essere iscritte previsione di entrata e di uscita con riguardo al periodo temporale di riferimento. L’anno finanziario coincide con l’anno solare dal 01/01 al 31/12, dopo tale termine non possono effettuarsi accertamenti di entrate né impegni di uscite riferiti alla competenza dell’esercizio scaduto.
- Universalità: tutti i movimenti finanziari devono essere ricondotti al bilancio di previsione. Sono vietate le gestioni fuori bilancio. Tutte le entrate e tutte le uscite devono quindi essere contabilizzate con specifiche registrazioni delle operazioni che le hanno generate, con evidenza della qualità (voce e natura) e della quantità (valore).
- Integrità: le entrate e le uscite vanno iscritte in bilancio nel loro importo “integrale” (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le uscite al lordo delle eventuali correlate entrate). Il principio sancisce perciò che è fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di compensazione tra entrate e uscite.
- Veridicità: il bilancio deve presentare le reali condizioni finanziarie dell’Ente. Le entrate e le uscite devono cioè essere iscritte per i valori che realisticamente si prevede di accertare ed impegnare. Il principio è stato introdotto per la necessità di evitare che le poste di bilancio siano iscritte con l’unico obiettivo di raggiungere un pareggio fittizio (entrate sovrastimate o uscite sottostimate).
- Unità: tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un ammontare complessivo di risorse da contrapporre all’ammontare complessivo delle uscite, non esiste se non in casi particolari e prescritti dalla legge (entrate con destinazione vincolata) una correlazione diretta tra singole voci di entrata e singole voci di uscita [1].
- Pubblicità: la trasparenza dell’azione amministrativa richiede che i contenuti del bilancio e di tutti i suoi allegati siano resi accessibili ai cittadini e agli organismi di partecipazione. L’ente locale è quindi tenuto a realizzare una giusta informazione circa l’utilizzo delle risorse e le modalità di recepimento dei finanziamenti.
Il bilancio preventivo dell’ente locale ha carattere autorizzativo (costituisce infatti un limite agli impegni delle uscite correnti e delle uscite in conto capitale), anche per quanto riguarda il bilancio pluriennale, come già detto.
L’unità elementare di bilancio è:
- La risorsa per le previsioni d’entrata;
- L’intervento per le previsioni di uscita;
- Il capitolo per le previsioni relative ai servizi gestiti per conto terzi, e quale possibile ulteriore articolazione dell’intervento.
Ciascuna risorsa, ciascun intervento, ciascun capitolo (laddove utilizzato) deve indicare nel bilancio di previsione:
L’ammontare degli accertamenti e degli impegni risultanti dall’ultimo rendiconto deliberato [2].
La previsione aggiornata dell’esercizio in corso;
I valori che si prevede di accertare o di impegnare nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Nel caso in cui nel bilancio sia applicato l’avanzo o il disavanzo di amministrazione di esercizio precedenti, tale valore va iscritto prima di tutte le entrate e di tutte le uscite.
[1] Il principio trova applicazione in un allegato di bilancio nel quale si dimostra il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del bilancio, garantito dal fatto che le previsioni di competenza delle spese correnti + le previsioni relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono superare le previsione dei primi tre titoli delle entrate.
[2] Il rendiconto viene deliberato entro il 30/06 dell’anno successivo cui il bilancio si riferisce.