Disciplina giuridica
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
L’associante ha la libera disponibilità di quanto conferitogli dall’associato, a lui spetta la gestione dell’impresa o dell’affare, e verso di lui i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni.
Il contratto può determinare quale controllo l’associato possa esercitare sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata conclusa.
In ogni caso egli ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione, se questa si protrae per più di un anno.
Il contratto può poi prevedere l’esercizio da parte dello stesso associato di ulteriori forme di controllo sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
Eccetto che le parti convengano diversamente, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che lo colpiscono non possono superare il valore del suo apporto.
Lo stato d’insolvenza dell’associante causa il fallimento del medesimo e lo scioglimento dell’associazione.
L’associato ha diritto di insinuare il suo credito per quella parte di conferimento che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
Viceversa il giudice delegato può ingiungergli di effettuare il versamento della parte ancora dovuta, nei limiti delle perdite a suo carico, anche se non è scaduto il termine stabilito per l’apporto.