Società regolari, irregolari e di fatto
Con riferimento alla loro forma di costituzione, le società personali si distinguono in:
- Società regolari. Sono costituite mediante atto scritto che deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione nel registro stesso.
- Società irregolari. Sono società di persone costituite senza la prescritta forma di pubblicità e cioè senza l’iscrizione nel registro delle imprese.
In conseguenza della mancata registrazione i rapporti fra la società e i terzi sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice e quindi:
- Il creditore particolare del socio può chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del debitore quando gli altri beni sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti;
- Anche prima dell’escussione del patrimonio sociale i creditori della società possono agire contro i soci per soddisfare i loro crediti; tuttavia il socio richiesto del pagamento può indicare i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi;
- Ogni socio, che agisce per la società, si presume ne abbia la rappresentanza.
- Società di fatto. Sono caratterizzate dalla mancanza di un atto costitutivo, ma in esse i soci tengono un comportamento tale da far ritenere che tra loro esista una società (comportamento concludente).
Per quanto riguarda le imposte dirette la società di fatto esercente attività commerciale:
- Non è soggetto passivo dell’Ire;
- Deve dichiarare il proprio reddito;
- E’ obbligata alla tenuta della contabilità ordinaria o semplificata secondo l’ammontare dei ricavi annui.
Le quote di partecipazione agli utili devono essere dichiarate dai soci.
La norma, che dispone la non imponibilità delle plusvalenze emergenti in sede di trasformazione di società da uno ad altro dei tipi indicati nell’art.2200 c.c., non è applicabile nel caso in cui la società di fatto regolarizzi la propria posizione assumendo la veste di società in nome collettivo.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto la società di fatto ha tutti gli obblighi delle società in nome collettivo.
Le società irregolari e di fatto, che svolgono attività commerciale, sono soggette a procedura fallimentare in caso d’insolvenza; i soci illimitatamente responsabili falliscono in proprio. Sono esclusi i benefici del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata.
Dette società possono comunque essere regolarizzate mediante successiva iscrizione nel registro delle imprese. La regolarizzazione comporta il pagamento dell’imposta di registro secondo le stesse modalità previste per la costituzione di società regolari.