La sorte dei debiti
L’art.2560 c.c. disciplina la sorte dei debiti dell’azienda ceduta.
L’imprenditore alienante continua a rispondere dei debiti, anche se trasferiti insieme all’azienda, a meno che non risulti che i creditori abbiano acconsentito espressamente al trasferimento e implicitamente abbiano dato il consenso alla liberazione del debito così come previsto dall’art.1273 c.c.
Il comma 2 dell’art.2560 c.c. prevede una responsabilità in solido dei debiti relativi all’azienda commerciale anche per l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La responsabilità solidale dei debiti aziendali viene meno se i debiti non risultano dai libri contabili, ma interviene se le parti prevedono un espresso patto di accollo. In sede ordinaria il passaggio delle passività relative all’azienda ceduta dal cedente al cessionario è disciplinato dall’art.2560 c.c., ai sensi del quale “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Come detto, la disposizione reca la disciplina generale in materia di responsabilità patrimoniale per le passività aziendali nell’ambito della circolazione dell’azienda e, in quanto disciplina generale, essa trova applicazione nei confronti della “generalità” dei debiti aziendali, a prescindere dunque dalla loro natura e origine, salvo espresse deroghe di legge per specifiche tipologie di debiti.
Ciò detto, si deve quindi, in primo luogo, osservare che le clausole del contratto di cessione di azienda, che dispongono in merito al trasferimento delle passività in capo al cessionario, hanno una mera efficacia “interna” tra le parti del contratto, nel senso che il cedente non è comunque liberato dalla propria obbligazione verso il terzo creditore, se non risulta che questi abbia espressamente acconsentito al trasferimento della passività in capo al cessionario.
Allo stesso tempo va rilevato che, nell’ottica del cessionario, nonostante il mantenimento delle passività in capo al cedente, il cessionario viene comunque gravato dall’obbligo di soddisfare la pretesa creditoria del terzo, seppure nei limiti in cui tale pretesa creditoria risulti dai libri contabili obbligatori del cedente.
In altre parole, la norma dispone la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per le passività relative al complesso aziendale compravenduto ed emerge che l’accordo concluso tra le parti relativamente al destino delle passività aziendali nell’ambito di un contratto di compravendita di azienda, regola solo i rapporti interni.
Per quanto concerne i rapporti con i terzi creditori, a prescindere da quanto stabilito nell’atto, la responsabilità patrimoniale per i debiti relativi all’azienda trasferita sussiste sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, fatta eccezione per i debiti relativi all’azienda trasferita che non risultano dai libri contabili obbligatori e debiti relativi all’azienda trasferita per i quali risulta l’espresso consenso del terzo creditore alla liberazione del cedente.
Pertanto, il terzo creditore il cui credito risulta dai libri contabili obbligatori può richiedere l’adempimento, oltre che al cessionario, anche al cedente (salvo che lo abbia espressamente liberato dall’obbligazione nei suoi confronti), se il credito risulta tra i debiti aziendali trasferiti unitamente all’azienda.
Egli può agire per il proprio soddisfacimento nei confronti del cessionario che ha acquisito il complesso aziendale, cui il debito era strutturalmente e funzionalmente connesso, se il credito risulta tra i debiti aziendali rimasti in capo al cedente.
Se, viceversa, il suo credito non risulta dai libri contabili obbligatori, il terzo creditore può rivalersi in via diretta esclusivamente sul cedente.