La nozione di azienda
Il codice civile all’art.2555 fornisce la definizione di azienda come “il complesso dei beni organizzato dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La norma è stata introdotta per la prima volta dall’ordinamento di diritto privato, ma nel 1957 Gino Zappa aveva definito l’azienda come un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione, o il procacciamento e il consumo di ricchezza. L’azienda costituisce l’apparato strumentale (locali, attrezzatura, merci, eccetera) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività.
Il codice, nel fornire tale definizione, menziona l’organizzazione, oltre dei beni, anche dei servizi, che evidentemente sono indispensabili per l’esercizio di attività d’opera, pur essendo complementari per l’esercizio dell’attività aziendale.
Appare evidente la differenza tra azienda e impresa. La prima è un concetto che riconduce direttamente all’attività dell’imprenditore; la seconda, a sua volta, è un concetto che riconduce allo strumento per l’esercizio dell’impresa.
I beni e i servizi utilizzati nell’azienda, pur avendo natura eterogenea (in quanto oltre ai beni fisicamente tangibili, si considerano parte dell’azienda anche i diritti economicamente rilevanti) devono essere considerati come un’unica entità economica. L’abilità dell’organizzazione di tali beni e servizi, nel rendere l’unità economicamente rilevante, consente di ottenere un valore complessivo maggiore rispetto al valore di ogni bene considerato singolarmente.
Per attribuire il valore aggiunto all’azienda bisogna considerare la capacità dell’impresa di realizzare un profitto. Tale valore aggiunto, identificato come avviamento, è un concetto accostato da molti a quello della clientela: maggiore è la clientela, maggiore è il valore dell’avviamento aziendale. La clientela è, quindi, uno degli indicatori della produttività di un’azienda.
L’avviamento è distinguibile in due fondamentali tipologie: l’avviamento oggettivo e l’avviamento soggettivo. Il primo si riferisce a un maggiore valore intrinseco attribuito all’azienda, come per esempio, la posizione particolarmente vantaggiosa di un locale; il secondo, invece, si riferisce esclusivamente all’imprenditore e alla sua capacità personale.
L’azienda, entità economicamente rilevante, è soggetta alla disciplina di tutela della propria conservazione. Essa è tutelata sia perché si è cercato di limitare la sua polverizzazione, sia perché si è cercato di agevolare la sua circolazione.
Le norme a tutela dell’avviamento commerciale, quelle cioè volte alla salvaguardia dell’azienda, si pongono l’obiettivo di agevolare l’imprenditore alla conservazione dell’immobile in cui viene esercitata l’attività aziendale, concedendo un diritto di prelazione all’imprenditore locatario. Oppure viene data la possibilità di ricevere un indennizzo a carico del locatore se, a causa della perdita dell’immobile, si è subita anche una perdita della clientela.