Vendita di aziende in esercizio
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata tiene conto della redditività, anche se negativa, all’epoca della stima e nel biennio successivo.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l’acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita.
La scelta dell’acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell’ammontare del prezzo offerto, dell’affidabilità dell’offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
Nell’ambito delle consultazioni relative al trasferimento d’azienda il commissario straordinario, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.
Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario può chiedere al tribunale, con l’autorizzazione del ministero dell’industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma.
La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda che costituisca l’attività prevalente dell’impresa cessionaria in qualsiasi forma attuata, qualora per l’impresa cedente e l’impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con la conseguente apertura della procedura straordinaria per entrambe, entro un anno dall’avvenuta cessione, l’impresa cedente risponde in solido con l’impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell’insolvenza.