Imprese di gruppo e amministrazione straordinaria
Le imprese del gruppo sono ammesse all’amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.
Alla procedura di amministrazione straordinaria dell’impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, salva l’eventuale integrazione del comitato di sorveglianza, anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti stabilito.
Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.