Operazioni speciali di finanziamento
L’utilità del leasing e del factoring
La funzione finanziaria si preoccupa di valutare l’eventuale ricorso a nuovi contratti per l’acquisizione di immobilizzazioni tecniche (leasing) ovvero per l’incasso accelerato dei crediti commerciali (factoring).
Il leasing finanziario è un contratto che ha per oggetto la locazione, dietro pagamento di un canone, di beni immobili e mobili acquistati o fatti costruire dal locatore (società finanziaria di leasing) su scelta e su indicazione del locatario, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per questo ultimo di divenire proprietario dei beni stessi al termine della locazione dietro pagamento di un predefinito prezzo di riscatto. Il leasing, pur essendo mediamente più oneroso di un prestito bancario a m/l termine, ha in parte sostituito l’acquisto diretto delle immobilizzazioni da parte delle imprese; non costituisce un’esposizione ulteriore per la banca o per il locatore. È quindi molto apprezzato, in quanto consente di rinnovare frequentemente i beni a disposizione dell’attività (specie se soggetti a rapida obsolescenza o svalutazione) e di evitare la gestione della loro dismissione. I beni acquisti in leasing non sono inseriti nello Stato patrimoniale[1] in quanto no sono di proprietà dell’impresa, ma i relativi canoni imputati in Conto economico sono totalmente o al più parzialmente deducibili a fini fiscali.
Il leasing operativo è un contratto con il quale il locatore concede al locatario, dietro pagamento di un canone, l’uso di un bene di sua produzione per un tempo determinato curandone la manutenzione; al locatario non è data (di norma) la facoltà di acquistare la proprietà del bene stesso alla scadenza del contratto.
Il lease-back è un contratto con il quale il locatario tende a realizzare un’attività dell’impresa nell’ambito della gestione caratteristica (per esempio la ristrutturazione di un fabbricato). L’opera viene infatti ceduta al locatore, che contestualmente stipula un contratto di leasing con il venditore. L’operazione consiste essenzialmente in un’iniezione di liquidità immediata per il locatario.
Il factoring consiste in un rapporto continuativo in base al quale un’impresa effettua la cessione, secondo apposite formule giuridiche, dei propri crediti commerciali ad un operatore specializzato (factor) che, nel factoring tipico, provvede a prestare, contro pagamento del corrispettivo pattuito, tre fondamentali servizi:
- gestione dei crediti;
- garanzia contro l’insolvenza dei debitori (formula pro-soluto);
- finanziamento attraverso il regolamento delle partite cedute.
In Italia la specie più diffusa è quella che si limita al finanziamento (factoring tipico) tramite smobilizzo dei crediti ceduti salvo il buon fine dei medesimi (formula pro-solvendo). Essendo inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale, sono considerati come investimenti (anticipazioni).
In sintesi, le imprese hanno la possibilità di assicurare o smobilizzare i propri crediti commerciali cedendoli alle società di factoring, attenuando lo sfasamento temporale tra entrate ed uscite monetarie. Il recupero dei crediti verso clienti è fondamentale in quanto libera risorse da investire nella gestione caratteristica, prima impiegate nel finanziamento commerciale.
Sul mercato sono stati introdotti strumenti in grado di fronteggiare il rischio di cambio, molto sentito dalle imprese esportatrici e/o importatrici.