Eredità: imposta di registro all’1% senza conguaglio
L’Agenzia delle Entrate fornisce dettagli sull’imposizione fiscale delle divisioni ereditarie senza necessità di conguaglio su vari beni.
Divisione ereditaria senza conguaglio: agevolazioni fiscali e tassazioni
Scopriamo come si inquadrano fiscalmente le divisioni ereditarie senza necessità di conguaglio, grazie ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, che ha risposto a un quesito specifico di un notaio riguardante le corrette imposizioni fiscali da applicare.
La divisione ereditaria senza conguaglio solleva interrogativi specialmente in merito all’applicazione dell’imposta di registro, e delle imposte ipotecarie e catastali. Questa tematica complessa è stata affrontata di recente da un notaio che ha interrogato l’Amministrazione finanziaria per ricevere un parere chiaro. Rispondendo a questo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di registro viene applicata con un’aliquota dell’1%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si stabiliscono in una cifra fissa di 200 euro. La soluzione proposta dal contribuente è stata accolta, riflettendo così la struttura del nostro ordinamento e le sue implicazioni legali.
Chiarimenti dell’agenzia delle entrate: aliquote e riferimenti normativi
Il nodo centrale della questione pone al centro l’eredità senza conguaglio, in cui uno degli eredi gode del diritto di usufrutto in un’abitazione in seguito al decesso della moglie. Questo diritto, corrispondente a un terzo del valore della quota ereditaria, solleva interrogativi. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha appoggiato la soluzione che prevede un’imposta di registro all’1% e un’imposizione fissa di 200 euro per le aliquote ipo-catastali.
La logica della decisione risiede nell’assenza di un conguaglio nella partizione dell’eredità. Il richiamo all’articolo 3 della relativa tariffa del Testo Unico sulle disposizioni dell’imposta di registro chiarisce l’inquadramento dell’atto come natura dichiarativa. La sentenza numero 7606/2018 della Corte di Cassazione rimodula ulteriormente la comprensione: “In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (…) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione e non l’aliquota degli atti traslativi.” Queste dichiarazioni ribadiscono come l’applicazione normativa opportuna verta su atti dichiarativi, non traslativi.
Fondamenti dell’interlocuzione con l’agenzia delle entrate
L’interpello che ha originato questi chiarimenti si radica nel presupposto che l’eredità, ripartita senza conguaglio, debba indicare la titolarità esclusiva dei diversi beni condivisi. La comunicazione chiarificatrice dell’Agenzia delle Entrate ribadisce i pilastri di tali divisioni ereditarie, dove “lo scioglimento della comunione ha come conseguenza l’attribuzione a ciascun condividente della titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni o diritti posseduti in comunione.”
Nel dettaglio della suddivisione successoria aiutano a spiegare i termini pratici queste assegnazioni: la figlia maggiore riceve la piena proprietà di un terreno; alla minore viene attribuito il diritto di nuda proprietà per un’immobile e la sua pertinenza; mentre il padre acquisisce il diritto di usufrutto a vita sull’immobile in questione. Questa configurazione assicura che le quote individuate siano rispettate, non necessitando, pertanto, alcun conguaglio. L’articolo 34 del TUR regola questo bilanciamento delle quote, assicurando che il valore complessivo concordi con tali aspetti legali.
Interpretazione dell’assenza di conguaglio nell’imposta di registro
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si completa con accenni alla circolare numero 18/E/2013, che indirizza la determinazione delle aliquote e assolve dal conguaglio, confermando la tassazione a quota fissa. A ulteriore riferimento, la circolare numero 2/E/2014 specifica i dettami riguardanti le imposte ipotecarie e catastali.
In sintesi, l’approccio adottato e convalidato dall’Amministrazione finanziaria si integra chiaramente nel quadro normativo vigente, sottolineando come la divisione tramite atti dichiarativi resti vantaggiosa per gli eredi, eliminando ambiguità e costi aggiuntivi