Procedura di cooperazione
La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall’Atto unico europeo (1986); ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo legislativo mediante la “doppia lettura”. Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di Amsterdam ha segnato un’inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione all’Unione economica e monetaria.
L’avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.
In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto all’unanimità.
A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento.
Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all’unanimità la proposta riesaminata oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo caso all’unanimità.
Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della Commissione, e bloccare quindi l’iter legislativo.