Le società di intermediazione mobiliare
Alcuni cenni temporali
Fino al 1991, l’autorizzazione nell’ambito dei servizi finanziari per il pubblico era limitata all’attività di intermediazione ed era delegata a dei professionisti, denominati agenti di cambio, che operavano come intermediari nel mercato borsistico. La borsa era l’unico mercato realmente regolamentato, nel senso che l’attività di intermediazione per ogni tipo di titolo poteva avvenire soltanto attraverso lo scambio in borsa tra due agenti di cambio, che si presentavano l’uno con il ruolo di compratore e l’altro con il ruolo di venditore.
Con la legge 02/01/1991 n. 1, anche in Italia viene aperto il mercato dei servizi finanziari, nel senso che vengono regolamentati tutta una serie di servizi che prima erano in parte vietati e in parte regolamentati da servizi tra privati: ad esempio, fino al 1991, chiunque volesse quotare la propria società in borsa doveva organizzare tale operazione privatamente. Con la legge 02/01/1991 vengono quindi definiti una serie di servizi finanziari, che non analizzeremo nel dettaglio, poiché tale legge è stata modificata sensibilmente dal Testo Unico della Finanza.
Il Testo Unico della Finanza, sotto il profilo tecnico, prende il nome di decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ed al suo interno si trovano tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari italiani, dal momento che tale testo viene continuamente aggiornato anche dall’introduzione di nuove norme che provengono dal Mercato Europeo. Di queste ricordiamo soltanto la legge istitutiva della MIFID (2007).
Il Testo Unico della Finanza lo analizzeremo meglio quando parleremo di organismi collettivi di gestione del risparmio; per il momento ci limitiamo a ricordare che al suo interno troviamo tutto ciò che serve a definire le strutture che operano sui mercati finanziari.
La regolamentazione delle società di intermediazione mobiliare
Per capire che cosa sono le Società di Intermediazione Mobiliare, che, insieme alle banche, sono l’intermediario mobiliare per eccellenza, dobbiamo innanzitutto ricordare la definizione riportata alla lettera e) dell’art. 1 del Testo Unico della Finanza: “La società di intermediazione mobiliare (Sim) è l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia”.
“Avente sede legale e direzione generale in Italia” costituisce una parte importante di tale definizione: dal momento che tutti gli intermediari finanziari sono soggetti al controllo degli organi di vigilanza, è fondamentale sapere dove si trovi la loro sede legale e la loro direzione generale, per capire alla vigilanza di quale organo sono sottoposti.
Le Sim aventi sede legale e direzione generale in Italia, secondo l’art. 5 del Testo Unico della Finanza, devono sottostare a due organi di vigilanza: la Banca d’Italia e la Consob.
In particolare, alla Banca d’Italia compete tutta la vigilanza per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari finanziari (punto 2); alla Consob, invece, compete tutta la vigilanza relativa alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti (punto 3). Gli intermediari, proprio in virtù di questi controlli cui sono soggetti da parte degli organi di vigilanza, sono tenuti a dotarsi di una funzione di controllo interna indipendente. Questo perché la Banca di Italia vuole avere, all’interno degli intermediari finanziari, qualcuno che sia indipendente sotto il profilo della scala gerarchica e che risponda sia al consiglio di amministrazione sia agli organi di controllo. In base a tutto ciò, diventa chiaro a chi bisogna rendere conto quando si vuole costituire una Sim.
A questo punto, bisogna analizzare quali tipi di requisiti siano necessari per costituire questo tipo di società. A tale proposito, bisognerà fare riferimento all’art. 13 del Testo Unico della Finanza, intitolato “Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali”. Sulla base di questo articolo, non è consentito a chiunque costituire una Sim, poiché queste società, operando per conto del sistema finanziario, svolgono, di fatto, una funzione pubblica. La Banca d’Italia richiede quindi una serie di requisiti necessari per chiunque voglia prendere parte alla gestione di una Sim. L’art. 14 del Testo Unico della Finanza tratta poi dei requisiti di onorabilità: per i requisiti di onorabilità vale un discorso simile al precedente, poiché sono tenuti a presentarli anche i soci. L’art. 15 del Testo Unico della Finanza tratta, invece, delle partecipazioni: chiunque voglia acquisire una partecipazione in una Sim, pari o superiore al 10%, deve richiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia, la quale avrà sei mesi di tempo per concedere o negare questa autorizzazione.
Dopo aver capito a chi rivolgersi e aver verificato il rispetto dei requisiti necessari, chiunque voglia costituire una Sim dovrà presentare domanda presso la Banca d’Italia, che studierà la richiesta e la invierà alla Consob. Questo perché, sulla base dell’art. 19 del Testo Unico della Finanza, relativo all’autorizzazione, deve essere la Consob che, sentita la Banca d’Italia, autorizza, entro sei mesi, la costituzione di una Sim.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’art. 20 del Testo Unico della Finanza stabilisce che la Consob iscriva in un apposito albo le Sim appena autorizzate, in modo tale che chiunque voglia rivolgersi ad una Sim possa sapere sia se tale società è autorizzata, sia di quali autorizzazioni dispone.
Concludiamo quindi la parte giuridica con l’analisi di un punto dell’art. 1. Inizialmente, abbiamo visto che la Sim è un’impresa “autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento”, ma non abbiamo specificato cosa siano in realtà i servizi e le attività di investimento. Il punto 5 dell’art. 1 del Testo Unico della Finanza afferma che: “Per servizi e attività di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzioni di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente (il legislatore ha ritenuto opportuno aggiungere questa attività, ma, parlando degli IPOs, abbiamo visto che l’evento fondamentale quando si costituisce un consorzio è l’assunzione a fermo oppure l’assunzione di garanzia. Il collocamento senza assunzione, in realtà, interessa molto poco all’emittente, che si troverebbe con un soggetto che si rende disponibile a tentare di collocare le azioni emesse ma non si obbliga in alcun modo a raggiungere tale obiettivo); gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione”.