I singoli redditi

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

REDDITI FONDIARI: sono i redditi dei terreni e fabbricati, in particolare: “quelli inerenti ai terreni e fabbricati situati nel territorio dello stato che sono o devono essere iscritti , con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o in quello edilizio urbano”. I redditi degli immobili che non sono determinabili catastalmente e quelli degli immobili situati all’estero rientrano nei “redditi diversi”. Non generano reddito fondiario i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, e quelli dati in affitto per usi non agricoli. Le costruzioni rurali ed i fabbricati usati per l’esercizio di attività commerciali o di arti e professioni, cioè gli immobili strumentali, non danno origine a reddito fondiario. Questi redditi concorrono a formare il reddito dei soggetti che possiedono gli immobili, perciò in caso di usufrutto è tassato l’usufruttuario. La tassazione prescinde l’effettiva percezione del reddito e in caso di comproprietà a ciascun comproprietario è imputata una quota di reddito corrispondente al suo diritto.

REDDITO DOMINICALE  E AGRARIO: il reddito dei terreni si distingue in dominicale e agrario. Il reddito dei terreni è suddivisibile in 4 parti:

  • la terra al suo stato naturale
  • il capitale di miglioramento che vi è investito,
  • il capitale di esercizio,
  • il lavoro.

Il reddito dominicale è imputato al proprietario del fondo e comprende il reddito che deriva dalla proprietà del fondo e i capitali stabilmente investiti; il reddito agrario grava sul coltivatore e remunera i capitali d’esercizio e il lavoro di organizzazione.

LE ATTIVITÀ AGRICOLE:sono :

  • La coltivazione, la silvicoltura;  l’impresa agraria consiste nella coltivazione del terreno e nella silvicoltura, per le altre attività agricole per connessione, si richiede un particolare collegamento con il terreno, in mancanza di tale legame, esse non sono agricole, ma commerciali.
  • Per l’allevamento si richiede che sia svolto con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno.
  • Per la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, si richiede che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura ed abbiano ad oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno o dall’allevamento degli animali.

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI: il reddito dei terreni non è colpito nella sua misura effettiva, ma nella media ordinaria. è un reddito medio, perché calcolato sulla media di più anni in modo che tenga conto sia delle vicende favorevoli, sia di quelle sfavorevoli; è un reddito ordinario perché ottenuto da un coltivatore di capacità normali, che applichi le tecniche produttive adottate nella zona. La legge consente revisioni delle tariffe e una riduzione dell’imponibile in caso di mancata coltivazione.

IL CATASTO EDILIZIO: anche il reddito dei fabbricati è generalmente medio ordinario determinato secondo le tariffe dell’estimo del catasto urbano che distinguono le unità immobiliari in categorie e classi. Gli estimi catastali sono aggiornati annualmente mediante coefficienti fissati dal ministro dell’economia e della finanza. Ci sono casi in cui il reddito degli immobili non è determinato in base alle rendite catastali:

  • per i fabbricati a destinazione speciale o particolare si ricorre alla stima diretta;
  • per gli immobili locati si assume come reddito il canone di locazione,
  • per gli immobili non censiti si fa il paragone con quello catastale delle unità similari,
  • il reddito della casa adibita ad abitazione principale non è tassato, mentre quello delle seconde case è maggiorato di 1/3.

Il reddito dei fabbricati rurali che concorrono alla produzione del reddito dei terreni è incluso nel reddito catastale dei terreni. Non sono produttivi di reddito autonomo gli immobili strumentali per la produzione del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

I REDDITI DI CAPITALE: la categoria in esame è definibile, come quella dei redditi che derivano da rapporti aventi ad oggetto impieghi di capitale che sono certi nell’anno, anche se non nel quantum esclusi, quindi, i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto non vi  appartengono, quindi, i capital gains che, invece, appartengono alla categoria dei redditi diversi. I principali redditi di capitale sono gli interessi e i dividendi azionari. I redditi di capitale conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa fanno parte dei redditi d’impresa.

GLI INTERESSI: una delle più importanti ipotesi di redditi di capitale sono gli interessi che il Testo unico elenca in :

  • interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e c/c.
  • interessi e proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari;
  • interessi di altri titoli diversi dalle azioni;
  • proventi dei certificati di massa.

Sono tassabili tutti gli interessi che derivano da un rapporto giuridico che ha come oggetto l’impiego di un capitale finanziario. Gli interessi moratori, non appartengono alla categoria in esame,ma appartengono alla categoria reddituale dei crediti dai quali derivano. Rientrano nei redditi di capitale:

  • le rendite perpetue,
  • i compensi per prestazioni di garanzie

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE: il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione. I redditi di capitale sono cioè tassati al lordo delle deduzioni e per cassa. Deroghe:

  • gli interessi derivanti da mutuo si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nelle misure pattuite. Se le scadenze non sono pattuite, gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta;  se la misura non è determinata per iscritto si applica il saggio legale del 2.5%.

DEPOSITI E C/C: gli interessi e altri frutti derivanti da depositi e c/c bancari o postali sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 27%. Titoli obbligazionari: gli interessi derivanti da titoli obbligazionari o similari,

  • Se emessi da soggetti diversi da società quotate, banche, stato, sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta del 27%, se di durata inferiore ai 18 mesi; del 12.5% se di durata pari o superiore ai 18 mesi e tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 o raddoppiato a seconda dei casi.
  • Se emessi da società quotate, stato, banche, sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12.5% se di durata pari o superiore a 18 mesi.

PARTECIPAZIONI: sono gli utili da partecipazioni in società ed enti soggetti ad Ires  e le partecipazioni in società estere. Se i dividendi sono distribuiti a soci anch’essi società, non sono tassati; in caso di consolidato o trasparenza l’esclusione dall’imposta è totale, è pari al 95% negli altri casi; se il dividendo è attribuito ad una persona fisica, la tassazione è in misura ridotta, più precisamente:

  • le se la partecipazione è qualificata, concorrono a formare il reddito limitatamente al 40%,
  •  se non lo è sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%;

la partecipazione è qualificata se:

  • la società è quotata, quando le partecipazioni rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale superiore al 5%;
  • se la società non è quotata: le partecipazioni rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.

Non costituiscono utili, sino a concorrenza del costo della partecipazione,, le somme conseguite a titolo di ripartizione delle riserve formate da appositi soci; non costituiscono utili le azioni e ricevute in caso di aumento gratuito del capitale. I dividendi in uscita, cioè distribuiti da società residenti a persone fisiche non residenti sono soggetti a ritenuta pari al 27%, tuttavia i contribuenti non residenti possono chiederne il rimborso del 4/9 se gli stessi dividendi sono tassati anche nel loro Stato di residenza.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE: “sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui”. Sono compresi:

  • i redditi di lavoro dipendente pubblico e privato;
  • i redditi di lavoro a domicilio,
  • le pensioni di ogni tipo e gli assegni ed esse equiparati;
  • le somme che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore a seguito di condanna del giudice del lavoro.

L’espressione “pensioni di ogni tipo” è da intendere in senso restrittivo, dato che deve trattarsi di pensioni collegate ad un precedente rapporto di impiego. Caratteristica di tali redditi è l’omni comprensività: “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Da ciò si desume che:

  • la retribuzione imponibile è costituita da tutti i compensi,(omni comprensività)
  • che sono tassabili non solo i redditi monetari, ma anche quelli in natura (valori in genere), si fa riferimento ai fringe benefit, ossia i benefici aggiunti alla normale retribuzione in denaro. Sono tassati come redditi del lavoratore e ai fini della determinazione del loro valore imponibile, sono quantificati in base al loro valore normale e non sono tassati se il loro valore non supera le 500.000 Lire.
  • la tassazione segue il principio di cassa per cui i compensi sono imponibili, non quando maturano, ma nel periodo d’imposta in cui sono percepiti ad eccezione dei redditi percepiti entro il 12/1 che sono imputati al periodo d’imposta precedente.

Dato che il reddito imponibile è quello che si collega al rapporto di lavoro, e prescinde dalle prestazioni effettivamente svolte, vi rientrano anche le indennità di malattia, maternità, ecc e le indennità risarcitorie quando sostituiscono il reddito. Sono compresi anche i compensi sotto forma di utili.

I REDDITI NON TASSABILI:  l’omni comprensività è derogata in molte ipotesi tra cui:

  • i contributi che il datore di lavoro versa per l’assistenza, la previdenza e la sanità,
  • le erogazioni liberali concesse in occasione di festività,
  • le prestazioni di vitto (mensa)
  • le prestazioni di trasporto collettivo.

LE STOCK OPTION:

  • le azioni attribuite ai dipendenti con funzione retributiva alla generalità dei dipendenti non sono tassate se non superano i 4 milioni e a condizione che il lavoratore non le ceda prima che siano trascorsi 3 anni;
  • le stock option: sono attribuite a particolari categorie di dipendenti, di regola dirigenti, che danno il diritto di acquistare in futuro azioni della società al prezzo che avevano quando sono stati attribuiti i diritti di opzione. Non sono tassabili per la differenza tra valore e importo corrisposto dal dipendente.

Nella determinazione del reddito imponibile, non sono direttamente rilevanti le spese di produzione, il legislatore prevede una detrazione forfetaria dall’imposta lorda, inoltre l’indennità di trasferta non è imponibile fino a un certo limite: le 90 mila lire al giorni elevate a 150.000 per trasferte all’estero.

REDDITI ASSIMILATI:

  • redditi percepiti dai soci delle cooperative,
  • borse di studio,
  • la remunerazione dei sacerdoti,
  • i gettoni di presenza
  • le indennità dei parlamentari.
  • i redditi derivanti da rapporti di co.co.co.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, ovvero dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo. Si caratterizzano per 3 connotati:

  • dev’essere un’attività svolta in modo autonomo,
  • abituale,
  • di natura non commerciale.

Il primo carattere distingue i redditi in esame da quelli di lavoro dipendente, il secondo dai redditi diversi, il terzo dai redditi d’impresa. Il lavoro autonomo si distingue dall’esercizio dell’impresa dall’oggetto dell’attività, se l’attività ha uno degli oggetti considerati all’articolo 2195 del codice civile si ha impresa commerciale, altrimenti lavoro autonomo. Un altro profilo è l’organizzazione, se l’organizzazione è di tipo imprenditoriale, si ha reddito d’impresa, se non lo è  si ha reddito di lavoro autonomo. Rientrano in tale categoria le attività artistiche e professionali e tutti i contratti d’opera.

DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: sono dati dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute basandosi sul principio di cassa. Insieme con i compensi sono tassati anche i rimborsi di spese e gli interessi moratori , ma sono esclusi i rimborsi di spese sostenute in nome e per conto del cliente. Sono escluse le plusvalenze e le sopravvenienze attive perché non sono compensi, sono esclusi i compensi al coniuge.

SPESE DEDUCIBILI: sono quelle sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione, ossia inerenti a tale esercizio e sono deducibili per cassa. Eccezioni:

  • per i costi pluriennali non vige il principio di cassa, ma di competenza:
  • per quel che riguarda i beni strumentali, sono deducibili mediante quote di ammortamento annue ; se di importo inferiore a 1 milione di Lire, la deduzione può avvenire integralmente al momento dell’acquisto.
  • i beni immobili non sono deducibili, sono deducibili i canoni di locazione finanziaria (leasing) dei beni immobili, ma per un importo pari alla rendita catastale.
  • i beni mobili ad uso promiscuo sono deducibili per metà,
  • anche le spese per convegni sono deducibili per metà,
  • spese per alberghi, ristoranti nel limite del 2% dei compensi percepiti,
  • spese di rappresentanza nei limiti dell’uno % dei compensi percepiti,
  • autovetture 50%, ma con un tetto massimo.

REDDITI ASSIMILATI: redditi derivanti dall’utilizzazione dei diritti d’autore, deduzione forfetaria del 25%, sono assimilati anche gli utili spettanti ai soci promotori e fondatori delle società e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

REDDITI  D’IMPRESA: è tassato come reddito degli imprenditori individuali e come reddito delle società. Questa categoria interessa sia l’Irpef, sia l’Ires. Secondo l’art. 55 del T.U. sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Dove per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate all’articolo 2195 del Codice Civile. L’articolo 2195 specifica che sono commerciali:

  • le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi,
  • le attività intermediarie nella circolazione di beni,
  • le attività di trasporto,
  • l’attività bancaria o assicurativa,
  • le attività ausiliarie alle precedenti.

Sono comprese in tale categoria ai fini fiscali anche alcune attività connesse all’agricoltura che eccedono i limiti per essere definite agricole. Sono redditi d’impresa quelli che derivano dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e acque interne. Ai fini fiscali non rileva l’organizzazione in forma d’impresa è sufficiente che si tratti di un’attività commerciale, mentre, per i redditi derivanti da attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 è indispensabile che siano organizzate in forma d’impresa. Ne consegue che:

  • la produzione di servizi genera reddito d’impresa anche se non organizzata in forma d’impresa,
  • la prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 genera redditi d’impresa solo se organizzata in forma d’impresa,
  • la prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 e con organizzata in forma d’impresa è attività di lavoro autonomo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA: il reddito d’impresa, in regime ordinario, si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto Economico. relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme tributarie.

REGIME SPECIALE: si applica alle imprese minori, cioè quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone, che, avendo ricavi non superiori a 600 milioni, per le imprese di servizi e 1 miliardo le altre, sono ammesse al regime di contabilità semplificata. La relativa disciplina prevede che:

  • il reddito d’impresa è determinato dalla differenza tra componenti positivi e negativi;
  • gli unici accantonamenti consentiti sono quelli di quiescenza e previdenza, gli altri non sono consentiti perché presuppongono la redazione del bilancio,
  • gli ammortamenti dei beni strumentali sono consentiti a patto che sia tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili
  • sono applicabili anche ad esse le norme che limitano o regolano la deducibilità delle spese.

REDDITI DIVERSI: in questa categoria il legislatore ha raggruppato una serie di ipotesi reddituali eterogenee non riconducibili a categorie tipiche che hanno cioè, il carattere della residualità. Le regole generali di determinazione di tali redditi sono: al netto delle spese di produzione e in base al criterio di cassa. Rientrano in tale categoria:

  • le plusvalenze immobiliari: che non sono realizzate nel contesto di un’attività economica di tipo continuativo, come l’attività d’impresa, sono quelle realizzate con intento speculativo, anche se non è più una componente della fattispecie imponibile, esse sono previste dal legislatore: sono tassabili:
  • quelle realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita dei terreni o egli edifici.
  • quelle realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, con esclusione:
    • degli immobili acquisiti per donazione o successione,
    • delle unità immobiliari che per la maggior parte del tempo intercorso tra l’acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale.
  • capital gains, sono le plusvalenze realizzate con la cessione di titoli ad un presso superiore rispetto a quello di acquisto.
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate sono soggette ad imposizione per il 40% del loro ammontare,
  • se le minusvalenze eccedono le plusvalenze la differenza è deducibile sino a concorrenza del 40% delle plusvalenze realizzate nei periodi d’imposta successivi non oltre il quarto.

Le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazione non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 12.50%, (regime ordinario), ma il contribuente più scegliere tra 3 regimi alternativi:

  • Risparmio amministrato, che presuppone n rapporto di custodia e amministrazione con un intermediario autorizzato che applica l’imposta sostitutiva del 12.5% sulle plusvalenze, se sono realizzate minusvalenze l’intermediario le computa in deduzione delle plusvalenze percepite nell’ambito del medesimo rapporto nello stesso periodo d’imposta e nei successivi,non oltre il quarto; il contribuente non deve esporre in dichiarazione le plusvalenze soggette a tale regime.
  • Risparmio gestito: presuppone un rapporto di gestione di portafoglio individuale, il gestore applica l’imposta sostitutiva del 12.5% sul risultato della gestione calcolato al termine di ogni anno, se il risultato della gestione è negativo, la perdita è portata in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi non oltre il quarto.

Altri redditi diversi: premi e vincite, redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, redditi di immobili siti all’estero, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente