L’obbligazione tributaria
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L’obbligazione tributaria è l’effetto che scaturisce dal realizzarsi della fattispecie imponibile. La fattispecie imponibile è anche detta “presupposto” in quanto è un fatto economico al verificarsi del quale sorge in capo al soggetto passivo l’obbligazione tributaria. Il presupposto è individuato dal legislatore per ogni tributo e può essere classificato in base a tali criteri:
- oggettivi,
- soggettivi,
- temporali e spaziali.
Le classificazioni dell’imposta fanno spesso riferimento al presupposto, avremo così:
- Imposte dirette o indirette, a seconda il presupposto sia o meno la manifestazione diretta od indiretta della capacità contributiva; esempio imposte sul reddito sono dirette poiché colpiscono una manifestazione diretta della capacità contributiva.
- Imposte personali o reali a seconda che nella loro disciplina assumano o meno rilievo elementi che attengono al soggetto passivo.
ESENZIONI ED ESCLUSIONI. Nella disciplina del tributo vi sono , da un lato, gli enunciati legislativi che definiscono la fattispecie tipica e, dall’altro, possono esserci disposizioni volte ad ampliare o ridurre il campo di applicazione del tributo. Le esenzioni sono enunciati normativi che sottraggono dall’applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi assoggettate in base alla definizione generale del presupposto. Per individuare le fattispecie esenti si possono adottare 2 criteri:
- criterio logico, per il quale sono esenti tutti i casi che sono in rapporto di deroga rispetto alla norma che definisce il presupposto;
- criterio nominalistico: sono esenti tutti i casi che il legislatore qualifica espressamente come tali.
Le esenzioni possono essere: temporanee o permanenti, e oggettive o soggettive: L’esenzione è oggettiva se, essendo riferita ad un cespite, opera anche in caso di cambio di proprietà; è soggettiva se non opera più quando il cespite cambia proprietario. Per quel che riguarda gli effetti dell’esenzione, ci sono casi in cui non si hanno effetti, altri in cui, l’esenzione comporta l’esonero dal pagamento del tributo, ma non da altri adempimenti formali, esempio l’obbligo di tenere comunque i registri IVA. Se le esenzioni costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale del tributo, le esclusioni sono ipotesi sottratte all’applicazione del tributo perché esorbitano il presupposto definito dal legislatore.
FATTISPECIE SOSTITUTIVA: sono ipotesi particolari in cui il legislatore decide di sottrarre taluni fatti all’applicazione del tributo e di assoggettarli ad un altro regime fiscale, es. i dividendi ricadrebbero nell’IRPEF ma il legislatore li assoggetta all’aliquota sostitutiva del 12.50%. Questo può avvenire per scopi agevolativi, ma anche per semplificare il meccanismo impositivo.
FATTISPECIE EQUIPARATE E SURROGATORIE: con esse il legislatore amplia l’ambito di applicazione della norma aggiungendo fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche; nel primo caso ipotesi che non ricadrebbero nel presupposto vengono ricomprese per evitare che certi fatti economici sfuggano alla tassazione, e nel secondo caso si amplia la sfera di applicabilità del tributo per fini anti elusivi.
LA FATTISPECIE NELLO SPAZIO: riguarda la collocazione del presupposto dato che per il sorgere dell’obbligazione tributaria può essere rilevante il luogo in cui si verifica il presupposto. In generale il legislatore è libero di localizzare ovunque la fattispecie imponibile, anche oltre i confini dello Stato, può fare riferimento a criteri personali, come la residenza o materiali come la stabile organizzazione nel territorio dello Stato; così l’IRPEF tassa i residenti sul complesso dei redditi posseduti e i non residenti solo per i redditi prodotti in Italia. Questo può dare luogo però a fenomeni di doppia imposizione, è per questo che vengono stipulati i trattati internazionali.
LA FATTISPECIE NEL TEMPO: la fattispecie può essere costituita da un fatto istantaneo o di durata dando così vita alle imposte istantanee e periodiche. Le prime per ogni singolo fatto che costituisce un presupposto, sorge un’obbligazione tributaria e quindi avremo tante obbligazioni quanti sono i presupposti; le seconde hanno come presupposto un fatto economico che si protrae nel tempo dando luogo ad un’unica obbligazione tributaria riferita ad un determinato arco temporale cd. Periodo d’imposta.
EFFETTI DELLA FATTISPECIE D’IMPOSTA: l’effetto principale collegato al presupposto è il sorgere dell’obbligazione tributaria e i relativi effetti sostanziali ad essa connessi, e una serie di obblighi e poteri formali che danno vita alle varie attività volte all’applicazione del tributo. L’obbligazione tributaria non si differenzia sotto il profilo strutturale e concettuale da quella di diritto privato benché abbia una disciplina propria nell’ambito del diritto tributario; in caso di lacune potrà essere integrata dalle norme del codice. E’ un’obbligazione legale, nel senso che è interamente disciplinata dalla legge, nulla può essere determinato dalla volontà delle parti. Il presupposto è concettualmente diverso dalla base imponibile, anche se in taluni casi possono coincidere (esempio reddito). Il presupposto è il fatto economico che provoca l’applicabilità del tributo (l’an debeatur) mentre la BASE IMPONIBILE è ciò che determina la misura dell’imposta (il quantum). Il legislatore non si limita a stabilire la base imponibile, ma detta anche norme che fissano la composizione della base imponibile ed i criteri di valutazione. A volte il legislatore fissa un limite minimo al di sotto del quale non vi è tassazione (minimo imponibile), in questi casi il minimo imponibile diventa elemento costitutivo del presupposto. Per ottenere l’entità dell’imposta dovuta dal contribuente si applica alla base imponibile un TASSO che può essere fisso o variabile. Nel primo caso l’imposta è predeterminata in una somma fissa, nel secondo caso, quando la base imponibile è una grandezza monetaria, il tasso è costituito da un’aliquota (cioè una percentuale dell’imponibile) che può essere fissa o progressiva. Nel primo caso abbiamo un’imposta proporzionale, in cui l’aliquota non muta con il variare della base imponibile; nel secondo caso avremo un’imposta progressiva che varia all’aumentare della base imponibile.
OBBLIGAZIONI D’ACCONTO: l’obbligazione tributaria collegata al presupposto può essere preceduta da altre obbligazioni, di natura provvisoria, che sorgono prima del verificarsi del presupposto realizzando un’anticipazione della riscossione rispetto al presupposto. E’ un fenomeno diffuso nelle imposte periodiche (sui redditi e IVA). Ciò che viene riscosso in via provvisoria dovrà essere poi oggetto di conguaglio o di rimborso in relazione a ciò che risulterà dovuto in base al presupposto.
LE SOVRAIMPOSTE E LE ADDIZIONALI: la dottrina parla di imposta madre e imposta figlia quando la fattispecie di un tributo viene assunta come fattispecie di un altro tributo (sovrimposta) , nel caso dell’addizionale il pagamento del quantum è ragguagliato ad una frazione o ad un multiplo di quanto dovuto per un certo tributo.
LE GARANZIE DEL CREDITO D’IMPOSTA: può essere assistito da garanzie, per lo più da privilegi, tuttavia in alcuni casi sono richieste garanzie fideiussorie:
- Se, nel caso di dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il loro importo supera un certo ammontare, devono essere assistite da una polizza fideiussoria o da una fideiussione bancaria.
- Per ottenere in via anticipata il rimborso dell’IVA è previsto che il contribuente garantisca la retrocessione nel caso in cui il rimborso dovesse risultare non dovuto, con fideiussioni.
Lo Statuto del Contribuente ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni se viene accertato che l’imposta non è dovuta.