L’istruttoria

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

L’attività istruttoria comprende tutti quegli atti dell’Amministrazione finanziaria che sono volti alla verifica della correttezza degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. Prevede tre  tipi di controllo:

  • La liquidazione automatica,
  • il controllo formale
  • e il controllo sostanziale.

LA LIQUIDAZIONE AUTOMATICA: è un primo tipo di controllo cui sono sottoposte le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA. Tale controllo è limitato sia nell’oggetto che negli effetti, infatti on è volto alla rettifica del reddito, ma alla quantificazione dell’imposta dovuta in base all’importo dichiarato. Con tale controllo l’Amministrazione provvede a:

  • correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;
  • ridurre le detrazioni d’imposta, le deduzioni dal reddito e i crediti d’imposta indicati in misura superiore a quella risultante dai controlli;
  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.

Quando da tali controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, deve essere comunicato al contribuente affinché provveda alla regolarizzazione; se il contribuente deve versare una somma aggiuntiva e vi provvede entro 30 giorni, viene evitata l’iscrizione a ruolo. L’iscrizione a ruolo deve avvenire entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

IL CONTROLLO FORMALE: è un secondo tipo di controllo delle dichiarazioni che gli uffici periferici provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. In tale ambito possono:

  • escludere lo scomputo delle ritenute d’acconto non documentate;
  • escludere le detrazioni, de deduzioni e i crediti d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare le maggiori imposte dovute sul reddito complessivo quando il contribuente ha presentato più dichiarazioni;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo.

Questo controllo si differenzia dalla liquidazione automatica perché non riguarda solo la dichiarazione, ma anche altri documenti richiesti al contribuente o altrimenti acquisiti dall’Amministrazione. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente, con i motivi che hanno portato a rettifiche degli imponibili e di altri dati. Al contribuente spetta il versamento della maggior somma determinata con il controllo formale, in caso contrario saranno iscritte a ruolo entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

CONTROLLO SOSTANZIALE: è affidato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza. Tali indagini sono effettuate attraverso: accessi, ispezioni, verifiche. Essi sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo; si svolgono durante l’orario di lavoro e in modo da arrecare il minor disturbo allo svolgimento dell’attività stessa. L’accesso non può durare più di 30 giorni lavorativi prorogabili per altri 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine. Il contribuente che ritenga che le indagini non si stanno svolgendo nel rispetto della legge può rivolgersi al garante. La disciplina dell’accesso varia a seconda che esso riguardi locali destinati all’esercizio di attività commerciali, arti e professioni o siano adibiti ad abitazione. In tutti questi casi è necessaria un’autorizzazione, quello cambia è il soggetto che la rilascia:

  • nel primo caso è rilasciata dal capo dell’ufficio,
  • nel secondo caso è richiesta l’autorizzazione anche del procuratore della Repubblica per l’esame di documenti per cui venga eccepito il segreto professionale;
  • nel terzo caso è richiesta l’autorizzazione del procuratore della Repubblica che può essere rilasciata solo in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali e allo scopo di reperire le prove  di tali violazioni. La norma contempera così la tutela del domicilio con gli interessi fiscali.

L’ispezione documentale ha per oggetto libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali. I documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere usati dal contribuente come mezzo di prova a suo favore in sede di contenzioso. Le verifiche sono controlli sugli impianti, sul personale dipendente e su ogni elemento utile ai fini del calcolo del reddito aziendale. Di ogni accesso deve essere redatto verbale, sottoscritto dal contribuente che ha diritto ad una copia.

INDAGINI BANCARIE: uno dei tipi di indagine più significativi è quello che riguarda i conti correnti bancari del contribuente. In passato il fisco non poteva penetrare il segreto bancario, ora, in sostanza, per il fisco non esiste più, esistono solo vincoli procedurali e limiti all’oggetto delle informazioni acquisibili. Prima di iniziare questo tipo di indagine gli uffici delle entrate devono chiedere l’autorizzazione alla Direzione regionale delle entrate, mentre la Guardia di finanza al comandante di zona. Possono richiedere alla banca copia dei conti intrattenuti con il contribuente. Acquisiti i dati bancari, l’ufficio può chiedere dati e notizie al contribuente invitandolo a comparire di persona o inviandogli questionari. Se i dati relativi ai conti non trovano riscontro nella contabilità scatta una presunzione legale di evasione. La guardia di finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, può utilizzare e trasmettere agli uffici delle entrate dati e notizie acquisiti durante indagini preliminari.

ALTRI STRUMENTI E POTERI DEGLI UFFICI:

  • l’ufficio può chiedere al contribuente di comparire di persona per fornire dati e notizie utili ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
  • invitare il contribuente ad esibire documenti, atti, bilanci o scritture contabili;
  • l’ufficio può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti.

Per quel che concerne i terzi, l’ufficio può:

  • richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, ad assicurazioni, finanziarie la comunicazione di dati e notizie relativi a determinati soggetti;
  • richiedere copie di atti depositati presso i notai ed altri pubblici ufficiali;
  • richiedere ad imprese tenute alla contabilità dati e notizie dei rapporti intercorsi con clienti, fornitori, eccetera (controlli incrociati).

OBBLIGHI E POTERI DEL CONTRIBUENTE: durante l’attività istruttoria il contribuente è tenuto ad ottemperare alle richieste dell’amministrazione, la mancata collaborazione è punita con sanzione amministrativa. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura può entro 60 giorni comunicare agli uffici impositori, osservazioni e richieste.

ESITI DELL’ISTRUTTORIA:

  1. se non è riscontrata alcuna violazione, non è emesso alcun atto;
  2. se sono riscontrate violazioni l’ufficio deve emettere un atto di accertamento, in alternativa può inviare al contribuente un invito al contraddittorio per raggiungere un accordo.

Se viene emesso l’avviso di accertamento il contribuente può o omettere di impugnarlo, oppure impugnarlo, ovvero presentare istanza di accertamento con adesione.