L’Irpef

REDDITO: le principali nozioni di reddito elaborate dagli economisti sono 3:

  • Reddito come prodotto, in base alla quale un’entrata ha natura di reddito solo se deriva da una fonte produttiva, è il concetto adottato dal nostro legislatore ed è quello che deriva da una delle fonti indicate all’articolo 6 del Tuir: (redditi fondiari, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, l’impresa, redditi diversi).
  • Reddito come entrata: comprende non solo tutti i frutti del patrimonio e dell’attività del soggetto, ma anche gli incrementi patrimoniali di ogni origine;
  • Reddito come consumo, gli economisti che sostengono questa nozione ritengono che debba essere tassato solo il reddito consumato, non dovrebbe essere tassato né il reddito risparmiato, né il reddito di capitale.

Nonostante il nostro legislatore abbia adottato la prima di queste nozioni, mostra significative aperture verso il concetto di reddito come entrata dato che assume a tassazione anche gli incrementi patrimoniali. In particolare: è compreso ciò che costituisce incremento del patrimonio, ma on ciò che costituisce mera reintegrazione patrimoniale. Sono quindi tassati i proventi che sostituiscono il reddito imponibile, ma non i proventi o le indennità conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali. Ne discende che:

  • è reddito il risarcimento del lucro cessante, mentre non lo è il risarcimento del danno emergente in quanto mera reintegrazione patrimoniale;
  • analogamente sono tassabili le pensioni che sono proiezione di  un precedente trattamento economico, non lo sono le pensioni risarcitorie.

L’incremento patrimoniale è tassabile sia se espresso in denaro, sia in natura; in quest’ultimo caso la tassazione di questi redditi esige che sia attribuito ad essi un valore monetario: il Valore normale che è dato dal valore di mercato. In particolare: “per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, nel tempo e nel luogo in cui tali beni sono  stati acquistati, ovvero nel tempo e luogo più prossimi”. Per determinare il valore normale si fa riferimento ai listini e alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali. Per i titoli quotati nei mercati regolamentati si tiene conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

PRESUPPOSTO: per le imposte sui redditi è il possesso di redditi, tuttavia il testo unico non da una definizione generale di reddito,ma definisce i singoli redditi; in sostanza se ne può desumere che il reddito è un incremento di patrimonio che deriva da una fonte produttiva. Le singole categorie reddituali sono:

  • redditi fondiari,
  • di capitale,
  • di lavoro autonomo,
  • di lavoro dipendente,
  • l’impresa,
  • redditi diversi

nello stilare questo elenco il legislatore ha dovuto contemperare varie esigenze, ha dovuto, infatti, dare omogeneità alla varie categorie e al tempo stesso comprendere, nelle sei categorie tutta la materia imponibile. A ciascuna categoria corrispondono particolari regole di determinazione: i redditi fondiari sono determinati con il metodo catastale, i redditi di capitale senza deduzione delle spese di produzione, i redditi di lavoro dipendente con una deduzione forfetaria delle spese, i redditi d’impresa sulla base del Conto Economico. Non esiste una nozione di possesso unitaria, vi sono redditi tassati quando sono percepiti, secondo il principio di cassa, come i redditi di capitale, di lavoro e diversi, in questi casi possesso significa percezione; altri sono tassati secondo il principio di competenza, eccetera.

REDDITO LORDO E NETTO: il reddito tassato è quello netto, ossia depurato dei costi e i costi deducibili sono solo quelli inerenti alla produzione del reddito tassato. Non sempre i costi sono dedotti nel loro ammontare effettivo, talvolta sono forfettizzati, esempio redditi da lavoro. Altre volte non sono ammessi costi in deduzione costi di produzione: redditi di capitale, vengono tassati al lordo perché non ci sono costi di produzione!

PERIODO D’IMPOSTA: fiscalmente il reddito assume rilievo come reddito prodotto in un determinato periodo: per le persone fisiche coincide con l’anno solare; per le società è l’esercizio sociale. Si ha interruzione del periodo d’imposta in caso di morte della persona fisica, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione della società e si ha l’inizio di un nuovo periodo d’imposta. Ad ogni periodo corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma alla quale si correlano obblighi di natura formale e sostanziale. Per la determinazione dell’obbligazione tributaria di un periodo d’imposta rilevano i fatti che si verificano in quel periodo, tuttavia gli  eventi economici da cui scaturisce il reddito possono interessare più periodi d’imposta, il legislatore pone regole precise in materia di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi. Per la maggior parte dei redditi vale il principio di cassa, cioè ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, rileva il momento in cui il reddito è percepito; per i redditi d’impresa vige il principio di competenza economica, in base al quale costi e proventi hanno rilievo nel periodo di maturazione.

REDDITI DEL DE CUIUS: gli eredi possono essere soggetti passivi per un duplice titolo:

  • perché ereditano gli obblighi cui era tenuto il de cuius;
  • perché incassano redditi prodotti dal de cuius.

Nel primo caso sono soggetti passivi dell’imposta dovuta per effetto dei presupposti realizzati dal de cuius e di tali obblighi gli eredi sono obbligati in solido. Nel secondo caso i redditi prodotti dal de cuius, che si tassano per cassa e che non sono  stati incassati dal del cuius, si tassano come redditi degli eredi quando li percepiranno, costituisce una deviazione rispetto al modello del reddito come prodotto, in questo caso rileva la nozione di possesso.

REDDITI DI PROVENIENZA ILLECITA: in passato la tassabilità di questi redditi veniva esclusa per più ragioni:

  • si riteneva che un fatto illecito non potesse qualificarsi anche come fatto economico;
  • il legislatore non prevedeva l’attività illecita tra le fonti di reddito;
  • inidoneità del reddito illecito ad essere oggetto di possesso.

Nel ’93 il legislatore è intervenuto sul punto stabilendo che devono ricomprendersi, nelle categorie di reddito tipiche, anche i proventi derivanti da fatti o atti illeciti purché non siano già sottoposti a sequestro o confisca. Tale norma fa di conseguenza cadere le obiezioni alla tassabilità adottate in precedenza. Non costituiscono una categoria reddituale diversa da quelle tipizzate dal legislatore, ma sono redditi inquadrabili, se ne hanno i requisiti tra quelli elencati all’articolo 6 del Tuir.

SOGGETTI PASSIVI: soggetti passivi IRPEF sono le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. La nozione di residenza fiscale adottata dal legislatore tributario non coincide con quella civilistica, ai fii IRPEF si considerano, infatti, residenti: “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza civilistica, cioè se ha in Italia il centro dei propri affari e interessi o dimora abituale”. I residenti sono tassati sul complesso dei loro redditi, ovunque prodotti ( World wide taxation); mentre i non residenti sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia. Non rileva la cittadinanza, abbiamo per i residenti un criteri di tipo personale, e per i non residenti di tipo reale.

I REDDITI DEL CONIUGE: quando fu introdotto l’IRPEF  nel 1976 i redditi della moglie erano imputi al marito, che era soggetto passivo sia per i propri redditi, sia per quelli della moglie: operava il meccanismo del cumulo, questo comportava,  a causa della progressività dell’imposta, una tassazione dei redditi dei coniugi più elevata rispetto alla tassazione individuale. Fu per questo che tale sistema fu dichiarato incostituzionale dato che penalizzava le famiglie. Oggi i redditi dei coniugi sono tassati separatamente.

  • i redditi che formano oggetto di comunione legale, sono imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare netto, salva diversa previsione convenzionale;
  • i redditi derivanti da beni di figli minori soggetti ad usufrutto legale dei genitori, sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore;
  • per i redditi derivanti da attività lavorativa del figlio minore, i genitori devono presentare dichiarazione dei redditi di pertinenza dei figli minori.

I REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE: in applicazione del principio di trasparenza sono imputati ai soci, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, proporzionalmente alle quote di partecipazione di ciascuno agli utili. Tali redditi non sono qualificati come redditi di capitale, ma come redditi di partecipazione. Alla società fanno capo obblighi di tipo formale quali la tenuta della contabilità, presentazione della dichiarazione, eccetera. Non essendo tassata la società è risolto il problema della doppia tassazione degli utili societari. Le perdite sono ripartite tra i soci allo stesso modo degli utili; se l’ammontare delle perdite supera i redditi dell’anno, la differenza può essere dedotta negli anni successivi non oltre il quinto. Nelle S.a.p.a i soci accomandanti non possono dedurre le perdite che superino la loro quota di K.s. Le ritenute operate sui redditi della società sono scomputate dall’imposta dovuta dai soci.

LE SOCIETA’ SEMPLICI: il principio della trasparenza si applica anche alle società semplici con la differenza che non è ammesso il riporto delle perdite e taluni costi sostenuti dalle società semplici sono imputabili ai soci come oneri deducibili.

REDDITO COMPLESSIVO E PERDITE DEDUCIBILI: esaminiamo ora l’iter attraverso il quale si giunge alla determinazione dell’imponibile e dell’imposta. La base imponibile lorda è costituita per i soggetti passivi residenti dal complesso dei redditi ovunque prodotti e per i non residenti solo quelli prodotti in Italia. Per calcolare il reddito complessivo, occorre prima individuare e qualificare i singoli redditi  e aggregarli per singole categorie. Il reddito complessivo è dato dalla somma algebrica dei redditi delle varie categorie  e delle perdite del periodo e dalla sottrazione delle perdite dei precedenti esercizi. Non tutte le perdite sono deducibili e solo per alcune è previsto il riporto a nuovo. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri e si ottiene la base imponibile netta alla quale si applicano le aliquote, progressive e per scaglioni ottenendo l’imposta lorda.

GLI ONERI DEDUCIBILI:  l’IRPEF è un’imposta personale perché tiene conto di elementi di natura personale; questo avviene concedendo deduzioni o detrazioni, sono più convenienti gli abbattimenti della base imponibile (deduzioni) perché attenuano la progressività. Dal reddito complessivo sono deducibili determinati oneri in modo da tassare solo quella parte di reddito impiegata per finalità ritenute meritevoli di considerazione; gli oneri deducibili sono costituiti da spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente, sono costituiti da spese essenziali, obbligatorie:

  • spese mediche;
  • assegni di mantenimento;
  • contributi previdenziali e assistenziali,
  • spese funebri
  • spese di istruzione
  • gli interessi sui mutui, per incentivare l’impiego di risorse.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA LORDA: dopo aver dedotto dal reddito complessivo gli oneri si ottiene la base imponibile dell’imposta, cioè la grandezza alla quale si applicano le aliquote. Le aliquote sono crescenti per scaglioni di reddito:

  • 23%, fino a 15 mila €,
  • 29%, da 15 a 29 mila €;
  • 31%, da  29 a 32.600 €,
  • 39%, da 32.600 a 70 mila €;
  • 45%, oltre i 70 mila €.

Da tale calcolo si ottiene l’imposta lorda alla quale si applicano le detrazioni che sono di 3 tipi:

  • per carichi familiari, a chi ha familiari a carico;
  • sostitutive delle spese di produzione,a chi ha redditi di lavoro dipendente, ai pensionati che hanno come unico reddito ulteriore quello dell’abitazione e a chi ha redditi di lavoro autonomo o d’impresa minimi.
  • per oneri (interessi passivi per mutui, per spese sanitarie, funebri, di istruzione, premi per assicurazione sulla vita, per manutenzione e restauro di immobili di interesse  storico o artistico). E prevista una detrazione forfetaria per i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Dopo aver tenuto conto delle detrazioni si ottiene l’ammontare dell’imposta netta riferita a quel periodo d’imposta. Da essa si scomputano :

  • i crediti per imposte pagate all’estero;
  • i versamenti di acconto,
  • le ritenute a titolo di acconto.

Se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta, degli acconti e delle ritenute è superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto a sua scelta, di compensare l’eccedenza con i versamenti dei periodi successivi o chiederne il rimborso.

TASSAZIONE SEPARATA: si applica in via opzionale a determinati redditi a formazione pluriennale come: quelli ricollegabili alla cessazione di attività lavorative, (Tfr); quelli conseguiti per effetto della cessazione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni o dalla liquidazione di società se la partecipazione è posseduta da più di 5 anni. Il legislatore accorda questa possibilità perché è ben diverso tassare frazioni di reddito o il reddito intero a causa della progressività. I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono a formare il reddito complessivo, ma sono tassati autonomamente: in generale applicando alla somma percepita  l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente, per questo non sarà più conveniente quando nel biennio precedente ho conseguito redditi molto elevati.