La capacità contributiva
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E’ il principio sancito dall’articolo 53 della Costituzione e stabilisce che “ tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Non esiste una nozione legislativa di capacità contributiva, all’elaborazione di tale concetto hanno contribuito dottrina e giurisprudenza entrambe concordi che la capacità contributiva significa capacità economica e che quindi un fatto espressivo di capacità contributiva deve essere un fatto economico, in forza di ciò sarebbe incostituzionale una legge istitutiva di un tributo sui calvi poiché il presupposto non è un fatto espressivo di capacità economica. Da qui la funzione garantistica dell’articolo 53 che vincola il legislatore nella scelta dei presupposti dei tributi: il fatto non può essere un fatto qualunque, bensì espressivo di capacità contributiva. La norma assolve anche ad una funzione solidaristica sancendo l’universalità e doverosità della contribuzione alle spese pubbliche. Con tutti intende non solo i cittadini, ma anche coloro che non hanno la cittadinanza ed i soggetti che non hanno la residenza fiscale in Italia. Per dare concretezza al concetto di capacità contributiva, non basta dire che esprimono capacità contributiva i fatti economici, ma bisogna anche indicare in positivo, quali sono i fatti economici che esprimono capacità contributiva; gli indicatori diretti della capacità contributiva sono:
- il reddito,
- il patrimonio;
- gli incrementi di patrimonio.
Gli indicatori indiretti della capacità contributiva sono:
- i consumi,
- gli affari
- e il trasferimento di beni.
LA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA E IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. Il principio di uguaglianza impone di trattare allo stesso modo fatti economici indicanti pari capacità contributiva e in modo diverso fatti economici espressivi di diverse capacità contributive. Questioni di incostituzionalità sorgono se la legge tributaria tratta allo stesso modo fatti economici espressivi di diverse capacità contributive ed allo stesso modo fatti economici indicanti diverse capacità contributive. La coerenza interna della legge è quindi fondamentale: individuato un presupposto quale indice di una particolare capacità contributiva, ogni fattispecie imponibile deve essere espressione di quel particolare indice prescelto. Il problema della costituzionalità si pone anche per le norme agevolative, in particolare se un’agevolazione è accordata a certe categorie di soggetti, ma non si estende ad altre categorie. Si ritiene che l’agevolazione non violi il principio di uguaglianza se risponde a valori costituzionalmente riconosciuti (famiglia). Secondo la Corte Cost. le norme di agevolazione rientrano nella discrezionalità del legislatore e le sue scelte sono sindacabili dalla Corte se prive di ragionevolezza.
REQUISITO DI EFFETTIVITÀ. Tale requisito impone che la capacità contributiva si a effettiva e non fittizia, per questo è stata ritenuta incostituzionale la norma che imponeva un contributo minimo al servizio sanitario nazionale pur in assenza di reddito. Spesso il legislatore forfettizza la quantificazione di qualche elemento dell’imponibile o dell’imposta, si pensi al reddito catastale, il postulato dell’effettività comporterebbe l’incostituzionalità di tali norme, tuttavia la Corte Costituzionale ha stabilito la costituzionalità di tali norme ed ha inoltre stabilito che è a discrezione del legislatore di tenere conto della svalutazione nella determinazione della base imponibile.
REQUISITO DI ATTUALITÀ. Stabilisce che la capacità contributiva deve essere attuale e non deve fare riferimento ad una capacità contributiva passata o futura. Su questa linea i tributi retroattivi colpendo una capacità contributiva pregressa e non attuale ledono tale principio, tuttavia non sono sempre incostituzionali poiché i fatti del passato potrebbero esprimere un’attitudine contributiva ancora presente, la Corte Costituzionale ritiene queste norme costituzionali nei limiti in cui il fatto passato perduri ancora nel presente e ciò è da valutarsi caso per caso. Sono incostituzionali anche le norme che impongono prelievi sulla base di presupposti che si verificheranno solo in futuro con delle eccezioni se:
- il prelievo anticipato non è scollegato dal presupposto;
- se l’obbligo di versamento non è incondizionato, il contribuente potrebbe versare di meno se ritiene di avere un reddito inferiore all’anno precedente;
- se è assicurato il rimborso.
PRINCIPIO DI PROGRESSIVITÀ. L’articolo 53 stabilisce che il sistema tributario è informato a criteri di progressività ovvero l’aliquota aumenta all’aumentare del reddito del contribuente. Questo indica che il sistema tributario non ha solo lo scopo di reperire i mezzi finanziari allo Stato, ma ha anche funzioni redistributive.