Questioni tributarie
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I questione
L’amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’avviso di accertamento a tutti i coobbligati, o può notificare anche solo ad uno, o ad alcuni? Gli eredi hanno pagato le imposte del de cuius ma il fisco non è d’accordo su quanto dichiarato. L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente per garantire la conoscenza di questo atto dal contribuente. Se il contribuente non è d’accordo può impugnare l’atto di fronte al giudice. In ipotesi di solidarietà ciò non solleva il fisco dal notificare l’atto a tutti i coobbligati, se il fisco vuole poi agire nei confronti di uno qualunque di questi. A chi manda l’avviso dovrà chiedere l’imposta. Se lo manda a tutti poi lo può chiedere a chi vuole, se lo manda ad uno potrà chiederlo solo ad uno.
II questione
Se l’avviso di accertamento (deve essere notificato con certi mezzi ed anche un certo termine a pena di decadenza, cioè decade dal suo potere di accertare il maggior reddito, superato questo termine non può più accertarci quel maggior reddito) non è notificato nel termine a tutti (due nel termine e uno no) è applicabile l’art.1310 c.c. Secondo l’articolo precedentemente menzionato, gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori? La giurisprudenza salva l’avviso di accertamento nei confronti di quello che l’ha ricevuto oltre il termine, la dottrina è invece più rigida.
III questione
Può il fisco procedere ad esecuzione forzata nei confronti di un condebitore, se ha proceduto all’iscrizione al ruolo solo nei confronti di un altro condebitore? Visto che non c’è stata iscrizione a ruolo di un condebitore allora non potrà procedere ad esecuzione forzata.
IV questione
La fase della tutela cioè nella fase processuale: c’è stato avviso di accertamento, c’è stata iscrizione a ruolo e c’è stata impugnazione dell’avviso di accertamento da parte degli eredi. Se l’avviso di accertamento è stato notificato a tutti i condebitori, ma alcuni impugnano l’avviso e ne ottengono l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, altri restano inerti, provocando la definitività dell’avviso di accertamento? Se non lo impugna diventa definitivo, si cristallizza, non può più essere impugnato. Si estende a questo soggetto il giudicato dei condebitori che hanno impugnato?
Visto che vale anche in materia tributaria l’art.1306 c.c. co.1 “la sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei condebitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori” non è estendibile nei confronti degli altri coobbligati la sentenza che sia sfavorevole ad un coobbligato, si capisce allora che può essere esteso il giudicato favorevole agli altri coobbligati che hanno agito ma che hanno avuto diversa sentenza e anche nei confronti di colui che è rimasto inerte. La giurisprudenza tutela quindi anche colui che è rimasto inerte ma se ha già pagato tutto rimane fregato.
Ipotizziamo che uno abbia pagato per tutti. Cerchiamo di mettere a fuoco i rapporti interni. Se sono eredi in parti uguali io che ho pagato chiedo agli altri la loro quota che è uguale alla mia, se le quote sono diverse anche in questo caso chiederò agli altri la loro parte. L’art.1299 parla del regresso tra condebitori.
La solidarietà dipendente è completamente diversa per ciò che concerne i rapporti interni, nessuna differenza con ciò che riguarda l’esterno. In questo caso il presupposto d’imposta è indice di capacità contributiva è riferibile a solo un soggetto che è l’obbligato principale. Per ragioni di garanzia per il fisco compare la figura di obbligato dipendente (soggetto passivo in senso lato, prima erano tutte in senso stretto) che è obbligato perché ha posto in essere una fattispecie collaterale.
Es. il notaio: in un atto di compravendita ai fini dell’imposta di registro il compratore e il venditore sono coobbligati paritetici, cioè sono entrambi obbligati principali, il notaio è responsabile d’imposta è obbligato dipendente, la fattispecie collaterale è il fatto che sta redigendo quell’atto pubblico. Il notaio è obbligato come tutti gli altri. Il fisco può chiedere indifferentemente a tutti e tre i soggetti. La diversità è solo nei rapporti interni. Non avendo il notaio posto in essere il presupposto d’imposta è impensabile che sia lui a dover pagare. Il notaio ha diritto di riavere l’intero, non una quota ma tutto l’intero da parte degli altri soggetti.