Metodi di determinazione dei redditi determinati contabilmente
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Nell’ambito della determinazione analitico – induttivo la rettifica dei ricavi o dei compendi può avvenire in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività ovvero dagli studi di settore (sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione ha però detto che gli studi non rappresentano delle presunzioni legali, se legale si ha inversione dell’onere della prova, ma sono presunzioni semplici quindi deve essere gravi, precise e concordanti e non c’è inversione dell’onere della prova.
L’altra possibilità che ha l’ufficio sulla base della contabilità può provare ulteriori ricavi o compensi sulla base di caratteristiche attribuibili a quel contribuente perché sono desumibili dalle condizioni dell’attività cioè sulla base di certe caratteristiche quei ricavi o compensi dichiarati non sono attendibili. È il caso del parrucchiere che ha dichiarato per più anni un reddito inferiore di quello del lavoratore dipendente. Come possiamo contestare un avviso di accertamento che ha una tale motivazione? In questo caso la presunzione è semplice ho un fatto noto che è lo stipendio del lavoratore dipendente e deduco un fatto ignoto cioè che il compenso dell’imprenditore è superiore al compenso del lavoratore. È una presunzione semplice ed è una sola, deve portarmene altre a supporto. Devono essere gravi, precise e concordanti non una sola).
Gli studi di settore non si applicano a tutte le imprese e a tutti i professionisti, c’è il limite dei 5 ml di euro di ricavi annui. Solo a quelle inferiori si applicano. E ci sono limiti anche per i professionisti. Quindi gli studi di settore non indagano i medio – grandi imprenditori. L’accertamento difficilmente si basa su prove certe di evasione. La GdF quasi mai riesce a reperire prove dirette di evasione. Gli uffici per accertare il reddito del contribuente si basa su prove (le presunzioni sono prove), c’è poi enorme differenza se sono presunzioni semplici o legali. Se legali l’ufficio non ha alcun onere di provare la propria pretesa se non quella di richiamare l’articolo e la legge che si riferisce.
Quando invece si basa su presunzioni semplici questo non solleva l’ufficio di provare una pluralità di presunzioni o la gravità di quell’unica presunzione semplice addotta. Non sono mai presunzioni assolute perché si andrebbe contro a principi costituzionali. Il contribuente ha poi contrastare con prove dirette (quella somma me l’ha regalata mio padre) o con presunzioni. Le presunzioni legali sono poste sempre a favore dell’ufficio e non a favore del contribuente). Tre diverse ipotesi: l’avviso di accertamento può essere giuridicamente inesistente che ricorre quando l’avviso di accertamento non è stato notificato; l’atto di accertamento è nullo (nullità) in ipotesi particolarmente gravi: totale inesistenza dell’atto in quanto non sottoscritto dal responsabile dell’ufficio e cose simili.
Di fronte ad un atto nullo occorre impugnarlo; illegittimo: l’atto ha vizi sostanziali (l’ufficio accerta un maggior reddito e questo reddito è inesistente) oppure formali (mancanza di motivazione dell’atto stesso ad esempio). Un altro tipo di vizio dell’atto può derivare da violazioni che l’amministrazione ha compiuto nell’esercizio di metodi di accertamento. Alcuni metodo richiedono il verificarsi di certi condizioni. La legge pone dei presupposti applicativi sennò non può procedere con questo metodo. Lo abbiamo visto nel redditometro ad esempio. Nei casi in cui l’ufficio esercita in modo illegittimo il suo potere di conseguenza l’atto è illegittimo, ha un vizio procedimentale.