Istruttoria tributaria ed indagini penali
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Nell’istruttoria tributaria e nelle indagini penali si parla, oltre che di sanzioni amministrative verso un contribuente anche di azioni penali. Prima succedeva che se c’era qualcosa di penale allora si fermava il procedimento amministrativo per prima concludere l’indagine penale. Solo la guardia di finanza ha poteri di polizia giudiziaria e non anche l’amministrazione finanziaria. Può dunque accadere che la GdF venga a conoscenza di indizi di reati nell’ambito delle sue funzioni e previa autorizzazione utilizza e trasmette i dati. È in corso un accesso presso l’impresa che lo sta svolgendo l’amministrazione finanziaria e mentre c’è questo accesso la GdF scopre che fa anche reati e può trasmettere i dati all’ufficio delle entrate; questa è una deroga alle norme generali di materia penale.
Di solito non si trasmettono i dati ad altre autorità nelle indagini penali, la guardia di finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o tramite altre forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (art.33, co.3). Tre sono i tipi di controllo: solo il controllo sostanziale può sfociare in un avviso di accertamento. In certi casi un contribuente può essere colpito da tutti e tre i controlli sostanziale, formale e l’avviso di accertamento (atto collegato soltanto al controllo sostanziale, non sempre si conclude con un avviso di accertamento se nella indagini non si provano le irregolarità) è l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria (non può essere emesso dalla guardia di finanza, il potere impositivo è dell’amministrazione finanziaria), verificato un inadempimento da parte del contribuente negli atti dell’accertamento (non negli atti della riscossione), determina autoritativamente l’imponibile e (solitamente) l’imposta dovuta dal contribuente medesimo (non c’è nulla di discrezionale in questo atto, il fisco se ravvisa degli inadempimenti non ha alcun potere discrezionale di fronte all’emettere o al non emettere, se ci sono violazioni deve emettere l’avviso e nemmeno deve esserci discrezione sul quantum cioè per i maggiori imponibili tutti quelli accertati dalle violazioni.
Per questo si dice che è un atto vincolato, questo è dato dall’applicazione dell’art.23 della costituzione). Deve essere notificato, a pena di decadenza, entro determinati termini (conseguenza della notifica non entro i termini è gravissimo, l’atto è giuridicamente inesistente. Non vale per qualsiasi atto della pubblica amministrazione, ci sono atti che se non notificati in tempo hanno una irregolarità sanabile, in questo caso invece conseguenza più grave si dice termine perentorio cioè a pena di decadenza. Esercita in modo illegittimo il suo potere. Quindi è illegittimo e il contribuente deve andare dal giudici per ottenerne l’annullamento, viene ad esistenza ma è illegittimo. Vizio formale).
Per le imposte sui redditi (art.43, dpr 600/1973) entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata; se la dichiarazione è stata omessa, il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (se c’è forse reato i termini vengono raddoppiati. Dichiarazione del 2009 viene fatta nel 2010 quindi dovrà essere fatta entro il 2014 o il 2015; la notificazione sarà un atto amministrativo come l’avviso di accertamento, l’iscrizione al ruolo questi devono essere notificati al contribuente secondo modalità che devono assicurare al contribuente di riceverli; la notificazione degli atti processuali.
Quando parliamo di notificazione richiamiamo le norme del codice di procedura civile. Per queste notificazioni ci sono anche delle norme speciali che dicono che deve essere notificato a mezzo di messi presso il domicilio del contribuente), deve essere motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si basa (abbiamo il dispositivo e la motivazione. Stiamo parlando di vizi formali che sono gravissimi per gli effetti che producono. Determina illegittimità dell’atto. Abbiamo diritto a sapere sulla base di quale ragionamento l’amministrazione è arrivata a sapere che ho un maggior reddito.
Presupposti di fatto: ragioni giuridiche = disposizione di legge con la quale ha trovato il maggior reddito tipo non rispetta regole sugli ammortamenti allora devo richiamare queste norme). Se siamo in presenza di una presunzione legale come l’ufficio motiva il suo atto? Richiama la legge che giustifica la presunzione. Se nella motivazione si richiama un altro atto (come un processo verbale di constatazione), questo deve essere allegato all’avviso (a meno che non sia già stato notificato al contribuente), motivazione per relazione anche questo altro atto deve essere allegato perché il contribuente deve poter conoscere.