Iscrizione a ruolo
Libri consigliati per approfondire questo argomento:
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– Il ruolo è un atto amministrativi collettivo, cioè un elenco di debitori con indicazione, per ciascuno, delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti (prima tutte le imposte erano fatte con iscrizione a ruolo, adesso invece c’è autotassazione, l’intervento dell’amministrazione finanziaria non c’è più per semplificare adempimenti dell’ammistrazione stessa. Noi non vediamo il ruolo, vediamo solo la cartella di pagamento. A fare l’iscrizione è l’ufficio delle entrate. È un atto collettivo cioè è un elenco di contribuenti che sono debitori d’imposta con imposta, sanzioni e interessi).
– Emesso dall’ufficio (non da GdF, perché è espressione del potere di riscossione che la GdF non ha) sulla base di una dichiarazione e di un avviso di accertamento.
E’ importante la sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio con il quale il ruolo diventa esecutivo, sennò non lo è. Se ci sono dei difetti nel ruolo, vizi che il contribuente può eccepire nel proporre ricorso. Anche se non vediamo il ruolo ma è decisiva la sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio è importante che poi nella cartella di pagamento sia riprodotto tutto il ruolo e la sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio. Se non è sottoscritta la cartella è viziata e in quanto tale la possiamo contestare. La cartella di pagamento, altro atto, è effettuato da Equitalia cioè l’agente della riscossione che riceve il ruolo e provvederà ad emettere la cartella di pagamento riproducendo in essa il ruolo.
Applicazione delle norme sulle imposte indirette, salvo diversa previsione
– Il ruolo deve essere motivato: “sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria” (lo statuto stabilisce ciò, il ruolo è il titolo esecutivo. Se è fondata sul precedente avviso di accertamento allora questo è già stato notificato e lui sa. Se invece non è fondata sull’avviso di accertamento allora la motivazione deve essere esplicitata sennò il contribuente non capisce. In particolare quindi se stiamo parlando dell’ipotesi di avviso di accertamento si dice che il ruolo è meramente riproduttivo di un avviso di accertamento. Quando invece è fondato su dichiarazione allora perché è richiesta maggiore imposta perché c’è stato controllo minimale o formale, allora non è riproduttivo ma è innovativo e la motivazione è essenziale e deve essere esplicitata. L’avviso di accertamento si allaccia solo al controllo sostanziale. Quando dalla liquidazione è automatica o formale risultano errori l’ufficio prima di procedere a iscrizione a ruolo deve notificare l’avviso bonario al contribuente che così può fare sanzioni ridotte).
– La cartella di pagamento è rivolta invece al contribuente e deve riprodurre i dati della singola partita di ruolo.
– Dalla sua notifica decorre il termine per ricorrere contro il ruolo. Poiché l’iscrizione a ruolo non è notificata allora è tramite la cartella che decorre il termine perché solo tramite questo può sapere qualcosa sul ruolo.
– Contiene l’invito (avviso) di pagare nei 60 giorni successivi; in caso di inadempimento può iniziare l’esecuzione forzata (volendo lo può fare senza emettere alcun altro atto) iscrizione a ruolo sulla base di un titolo costituito dalla dichiarazione.
– Mancato versamento di somme a debito indicate in dichiarazione (non ho versato l’imposta che risultava dovuta in base alla dichiarazione, ho determinato l’imposta ma risultava poi un debito che non ho versato)
– Maggiore imposta da liquidazione automatica o controllo formale (abbiamo versato tutto in base a dichiarazione in base al debito eventuale, ma l’ufficio nell’eseguire queste due attività ha individuato degli errori allora avviso bonario, se non paghiamo c’è iscrizione a ruolo)
– Imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (per certi redditi soggetti a tassazione separata che non fanno cumulo coi redditi del soggetto. Es. il TFR matura di anno in anno ed è liquidato una tantum quindi è un reddito a formazione pluriennale allora è sbagliato che si richiami questo reddito separatamente).
Iscrizione a ruolo che ha titolo in un avviso di accertamento
E’ tipico delle sole imposte di redditi, perché nell’Iva l’avviso di accertamento è, al tempo stesso anche atto della riscossione, cioè, determina un obbligo immediato di versamento. Tuttavia, se lo impugna, si sospende in parte la riscossione (con l’iscrizione a ruolo diventa esigibile l’imposta accertata con l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo ha l’effetto di rendere esigibile l’obbligazione tributaria che è sorta precedentemente con l’avviso di accertamento. In caso di IVA l’accertamento è anche atto di riscossione)
Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio
E’ eseguito solo in base alle seguenti due condizioni:
1) avviso di accertamento (deve avere titolo su avviso di accertamento);
2) l’accertamento deve essere impugnato e non definitivo, deve aver proposto ricorso contro questo avviso di accertamento. Se controlli formali o liquidazione automatica è sempre definitiva perché non c’è avviso di accertamento).
Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia essa avviene frazionatamente per le imposte (il fatto di aver fatto ricorso non sospende la riscossione delle imposte, l’ufficio non deve sospendere la riscossione, ma la stessa deve avvenire in modo frazionato). Fino al 50% (imposte, interessi) dopo la notifica dell’avviso di accertamento (al massimo) e ovviamente anche dopo la notificazione della cartella di pagamento(siamo nella fase in cui è stato notificato l’avviso, poi c’è stata cartella di pagamento poi abbiamo impugnato l’avviso di accertamento. Non c’è ancora stata sentenza del giudizio di primo grado).
Dopo la sentenza della Commissione Provinciale che respinge il ricorso, 2/3 (imposta e interessi) con deduzione di quanto già pagato. (un anno due tre dopo c’è la sentenza che ha respinto il ricorso cioè ha dato totalmente ragione all’ufficio, allora l’ufficio può riscuotere fino a 2/3 ovviamente detratto il 50% che abbiamo già pagato). Se, invece, il ricorso è accolto in parte la commissione ritiene che abbiamo in parte ragione, il giudice ha ritenuto che dobbiamo 80 e non 100, allora in questo caso si renderà dovuto tutto l’importo in base a sentenza ma sempre con il limite dei 2/3 dell’importo controverso. Dopo che c’è stata sentenza della regionale l’ufficio può riscuotere l’intero importo e sempre dedotto quanto già pagato.
Iscrizione a ruolo a titolo definitivo
Seguono alla dichiarazione (tassazione separata, debito ma non ho versato, automatica o formale), le ipotesi precedentemente indicati. Oppure, a un avviso di accertamento divenuto definitivo (quando non l’abbiamo impugnato entro i 60 giorni) le somme sono definitivamente dovute benché non in senso assoluto (la sentenza del giudice che non accoglie ricorso e dà ragione all’ufficio non è più impugnabile con mezzi ordinari, è passata in giudicato.
Esempi di impugnazione del ruolo fondato su dichiarazione
Accertamento definitivo rimosso in autotutela, in questo caso la riscossione è definitiva. Abbiamo fatto un errore di calcolo in dichiarazione tipo scritto 5.000 invece che 50, ci notifica avviso bonario non rispondiamo allora l’iscrizione a ruolo e poi cartella di pagamento, ma questa è viziata. In questo caso noi siamo tenuti a pagare perché l’iscrizione a ruolo è definitiva; ma io so che la cartella è viziata quindi la voglio impugnare allora è possibile che il giudice mi riconosca il vizio della cartella ed in questo caso abbiamo il diritto ad essere rimborsati; quindi è possibile affermare che la cartella non è definitiva perché c’è restituzione. Altra ipotesi: l’accertamento è definitivo ma l’ufficio si accorge che c’è errore clamoroso dell’avviso di accertamento e lo ritira sulla base del potere di autotutela. È di nuovo una definitività non autentica.