Il giudizio di primo grado
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Il giudizio di primo grado
Il ricorrente si costituisce in giudizio mediante deposito nella segreteria della commissione adita, entro 30 giorni dalla sua notifica all’altra parte l’originale (o la copia del ricorso a seconda della forma della notifica) con il fascicolo di parte (può anche essere solo il ricorso sennò perché ci sono allegati ad esempio l’atto emesso dall’ufficio), contente l’originale o la copia dell’atto impugnato e le documentazioni che si producono (è originale se quando l’abbiamo notificato abbiamo usato l’ufficiale giudiziario cui si dà originale e copia, la copia la consegna, l’originale ce lo ridà e noi lo diamo alla commissione, negli altri casi si dà l’originale all’amministrazione e la copia al destinatario. Non deve esserci differenza di contenuto tra costituzione in giudizio e notificazione. Se notificazione o costituzione in giudizio non avvengono nei termini il ricorso è inammissibile, perché il termine è a pena di decadenza).
Il ricorso e l’esecuzione dell’atto impugnato
Con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se dall’esecuzione dello stesso può derivare un danno grave ed irreparabile. Diverso è la sospensione del processo rispetto alla sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato. Sennò avevamo detto che c’era pagamento frazionato.
Sospensione giudiziale: durante il giudizio la chiedo al giudice oppure allo stesso tempo del ricorso allegandolo (ricorso con istanza di sospensione).
Sospensione amministrativa: chiedendo allo stesso ufficio che mi ha notificato l’atto di sospendere l’esecuzione cosa che non succederà mai. Dobbiamo motivare la sospensione, il giudice la accorda solo se c’è apparente fondatezza del ricorso (legge veloce il ricorso prima di decidere sul merito se dall’esame sommario del ricorso capisce che abbiamo ragione allora ci darà sospensione); danno grave ed irreparabile per il contribuente (se il pagamento che l’ufficio richiede provoca questo; devi dimostrare che danno grave subisci, esempio: ho 800€ mensili e mi chiedono 10.000€ se invece ho giacenza media di 50.000€ allora no; nel caso di società ® situazione finanziaria da cui emerge crisi dell’impresa)
Il giudizio di primo grado:
– L’ufficio si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della commissione adita entro 60 giorni dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo contente le controdeduzioni (con una copia per il ricorrente) e i documenti che si producono (il fascicolo conterrà un atto solo di solito e si chiama atto di controdeduzioni in duplice copia una per giudice altra per ricorrente che deve andarlo a ritirare. È ulteriore risposta ai motivi che ha indicato il ricorrente. Termine: 60 giorni da notifica del ricorso al giudizio stesso. Se non si costituisce allora la commissione non notificherà all’ufficio una serie di dati o altri elementi il che non ha importanza così decisiva.
– la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale.
– il presidente della commissione assegna il ricorso ad una sezione.
– il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara inammissibilità nei casi previsti altrimenti fissa la data per la trattazione della controversia (1 o 2 anni dopo).
– la segreteria comunica alle parti costituite la trattazione del merito della controversia almeno trenta giorni liberi prima (trenta giorni prima dei 2 anni).
– fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le parti possono depositare i documenti (non si possono integrare i motivi, ma magari altre sentenze di cassazione su casi simili).
– fino a 10 giorni liberi prima possono depositare l’istanza
Modalità trattazione udienza
normale ® in camera di consiglio, le parti non sono presenti, il giudice risolve la controversia e non ci sono le parti. Se almeno una parte vuole essere presente deve chiederlo al giudice con istanza di trattazione in pubblica udienza (anche altre persone possono assistere all’udienza. Esempio: valore pratica elevato, chiedere pubblica udienza consente migliore difesa guardare il giudice negli occhi)
– fino a 5 giorni prima brevi repliche se si fa in camera di consiglio (in ogni caso il giudice non prenderà decisioni davanti a noi ma sarà presa in camera di consiglio alla fine della trattazione, esci e loro parlano, vale il principio della immediatezza, devo prendere subito la decisione ma viene comunque comunicata in un momento successivo)
– la sentenza è resa pubblica con il deposito nella segreteria
– entro 10 giorni dal deposito la segreteria comunica alle parti il dispositivo, cioè esito della sentenza, se il giudice ha accolto o no il ricorso e inoltre statuizione delle spese o al soccombente o compensazione. Se vogliamo sapere i suoi ragionamenti andiamo alla segreteria e chiediamo copia della sentenza.