Rapporti fra norme convenzionali e norme interne
Può accadere che abbiano lo stesso ambito di disciplina. Di solito vi è il criterio della prevalenza della norma convenzionale rispetto a quella interna in Italia, salvo i casi in cui la norma interna sia più favorevole. Possono essere comunque fatte distinzioni fra un ordinamento e un altro. Nel diritto internazionale non vi è una disciplina di questo aspetto ma è compito della disciplina interna e di solito della Costituzione dove infatti viene precisato l’atteggiarsi delle norme interne rispetto a quelle convenzionali. Vi può essere una prevalenza indubitabile mentre in altri casi possono esser posti dei limiti. Nell’ordinamento italiano la questione ha subito modifiche nel corso del 2001 dove all’articolo 117 della costituzione si è introdotta una disposizione che ha suscitato polemiche. Prima della riforma dell’articolo 117 si prendeva in esame l’articolo 10 della costituzione dove si riteneva e si ritiene ancora oggi (perché non è stato modificato) che esiste un adattamento permanente tale per cui ogni norma del diritto generale viene automaticamente trasformata in norma di diritto interno. Quindi consuetudini e principi generali del diritto internazionale si trasformano in maniera automatica in norme interne. Questo articolo parla però solo del diritto internazionale generale e non di quello convenzionale e quindi dei trattati. Si è posto il problema di come disciplinare i rapporti fra il diritto interno e quello convenzionale. Insomma i trattati avevano una garanzia nella costituzione italiana? Prima della riforma si escludeva questa garanzia o copertura. Cosa significava? Questo non voleva dire che la norma internazionale non prevalesse su quella nazionale ma pur affermata la prevalenza del diritto convenzionale su quello interno, se il legislatore avesse voluto venir meno ai suoi obblighi internazionali, pur in contrasto con una norma convenzionale, lui lo poteva fare, proprio perché i trattati non avevano copertura costituzionale. Ora con l’articolo 117 modificato della costituzione si sottolinea che devono essere adempiuti gli obblighi internazionali. La norma interna non può derogare da quella internazionale dei trattati. Prima vi era il cosiddetto treaty override perché quando vi era la volontà del legislatore di venire meno alla norma internazionale lui lo poteva fare, perché i trattati non avevano copertura costituzionale. Vi sono stati molti casi di treaty override dei trattati specialmente per quanto riguarda gli USA. Nell’ordinamento italiano la modifica costituzionale ha portato quindi a dire che una norma interna in contrasto con quella internazionale dei trattati è incostituzionale. La Riforma non ha modificato la procedura di adattamento cioè le norme internazionali devono essere adattate alle norme nazionali. Esiste il trattato e le norme convenzionali, gli stati adattano le norme al diritto interno e si creano norme interne di identico contenuto di quelle convenzionali e questa prevale su quelle interne. Quindi le norme interne di derivazione convenzionale prevalgono su quelle intere pure. L’articolo 117 sembra che dica che abbiano copertura costituzionale anche i trattati che non sono stati oggetto di adattamento ma secondo la giurisprudenza consolidata nel tempo questa interpretazione sembra sbagliata. L’adattamento dei trattati avviene in 2 modi:
- Trattati self executive dove è necessario il processo di adattamento. Significa quindi che il meccanismo di adattamento si risolve in un processo di ratifica molto semplice con una formula espressiva. Un procedimento di ratifica che da integrale esecuzione del trattato.
- Legge ordinaria che ripete fedelmente le disposizioni del trattato. Una legge che riflette il trattato stesso. Crea una legislazione parallela al trattato.
Tutti i trattati contro la doppia imposizione sono self executive.