Lo scambio d’informazioni tra le amministrazioni finanziarie
Pluralità di strumenti di cooperazione. Ci sono diversi strumenti che attuano l’assistenza internazionale: la legge interna, le Convenzioni fiscali bilaterali, la Convenzione multilaterale OCSE/Consiglio d’Europa, la direttiva comunitaria. L’articolo 27 OCSE stabilisce che gli Stati contraenti che siano anche membri della Comunità devono applicare le regole comuni vigenti nella Comunità (vale a dire la direttiva). Nello scambio di informazioni, la Convenzione multilaterale si applica solo nei casi non considerati dalla direttiva (processi per reati fiscali e assistenza nella riscossione).
Articolo 26 modello OCSE. L’articolo stabilisce che: “le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni necessarie ad applicare le disposizioni della Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte di ogni tipo e nome applicate dallo Stato contraente, nella misura in cui la tassazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio delle informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2”. Lo scambio reciproco delle informazioni è utilizzato per prevenire l’evasione fiscale. Ricordiamo che, in ordine alle modifiche del modello OCSE, è necessario precisare che esse hanno effetto solo per i Trattati che saranno stipulati successivamente e non influenzeranno i Trattati già in vigore.
Estensione ai non residenti. L’articolo 26 prevede espressamente che lo scambio non è limitato dall’articolo 1 OCSE, cosicché esso può riguardare anche informazioni relative a soggetti non residenti. Lo scambio può avvenire:
- su richiesta di uno specifico caso;
- automaticamente: per varie categorie di reddito, con fonte in uno Stato e percepite in un altro (sistematica);
- spontaneamente: quando uno Stato ha acquisito informazioni e ritiene possano interessare all’altro.
Gli Stati possono utilizzare altre tecniche, quali:
- verifiche simultanee: sono accordi tra le amministrazioni finanziarie, tramite i quali ciascuna amministrazione effettua una verifica fiscale, nel proprio territorio, nei confronti di un contribuente. Gli accordi per le verifiche simultanee possono essere realizzate solo con Stati con i quali esiste una Convenzione ed essa costituisce il fondamento giuridico per lo scambio. Nelle verifiche simultanee, ogni Paese mantiene la propria autonomia, deve eseguire la verifica nel rispetto della legislazione interna, individua i soggetti da sottoporre a verifica simultanea e comunica la propria scelta all’altro Stato. L’attenzione è rivolta ai soggetti di dimensioni importanti quali società multinazionali, con operazioni infra-gruppo e con attività diretta verso paradisi fiscali.
- verifica fiscale all’estero: permette di ottenere informazioni tramite rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente. L’autorità competente è il Ministero delle finanze.
Le informazioni oggetto di scambio. Possono riguardare: prezzi, residenza, effettivo beneficiario. Uno Stato, prima di avanzare la richiesta deve aver già utilizzato tutti i mezzi di cui può servirsi per ottenere le informazioni (principio di efficienza dell’amministrazione).
Riservatezza. L’articolo 26 paragrafo 1 OCSE stabilisce che: “le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono segrete e sono comunicate soltanto a persone e autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che abbiano relazione con l’accertamento o la riscossione. Dette persone potranno comunicare le informazioni nel corso di procedimenti giudiziari o nelle sentenze”. Il secondo paragrafo dell’articolo 26 stabilisce che “le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno Stato contraente l’obbligo:
- di adottare misure amministrative, in deroga alla propria legislazione o a quella dell’altro Stato contraente;
- di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione;
- di trasmettere informazioni che potrebbero svelare un segreto commerciale, industriale, professionale o contrario all’ordine pubblico”.
In definitiva, i limiti indicano che:
- uno Stato non può sfruttare più ampi poteri istruttori dell’altro Stato, rispetto ai propri;
- il limite è costituito dalla disciplina più rigorosa di entrambi gli Stati, quindi lo Stato che chieda informazioni e abbia estesi poteri non potrà ottenerle dallo Stato che abbia minori poteri istruttori.
Disposizioni dell’ordinamento italiano che prevedono lo scambio di informazioni (TUIR). Le disposizioni sono:
- articolo 61 comma 3 bis TUIR: svalutazioni delle partecipazioni in società non quotate e non residenti nell’UE;
- articolo 127 bis comma 4 TUIR: nozione di regime fiscale privilegiato in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
- articolo 76 comma 7 bis TUIR: indeducibilità delle componenti negative pagate a imprese domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata.
La direttiva 77/799/CEE. Essa interessa tutti gli Stati membri dell’UE. Nell’ambito comunitario, spiega perché:
- sebbene la maggior parte dei Trattati contenga una disposizione simile all’articolo 26 OCSE, alcune forme di evasione ed elusione di carattere multilaterale non sono contrastate da misure bilaterali;
- il mercato unico promuove non solo il commercio e la libera circolazione di capitali e pagamenti, ma riunisce anche gli evasori fiscali;
- L’evasione internazionale provoca perdite di entrate per gli Stati e viola il principio di corretta imposizione.
Ambito della direttiva. Dall’articolo 1 emerge che la direttiva si occupa solo di accertamento delle imposte (determinazione del debito tributario) non della riscossione. La direttiva prevede 3 forme di collaborazione fra le autorità, come l’articolo 26 OCSE: su richiesta, assistenza automatica, assistenza spontanea. Lo scambio spontaneo è obbligatorio quando:
- uno Stato ritenga che esista una riduzione o un esonero di imposta anormali nell’altro Stato;
- un contribuente ottenga una riduzione o un esonero che dovrebbero comportare, per lo stesso soggetto, un aumento di imposta nell’altro Stato;
- le relazioni tra contribuenti svolte da stabili per diminuire l’imposta in uno degli Stati membri o in entrambi;
- nel caso di trasferimenti fittizi di utili infra-gruppo.
Limiti della direttiva. L’articolo 8 prevede che le autorità possano effettuare ricerche, raccogliere o utilizzare informazioni nell’ambito dei poteri istruttori previsti dalla legislazione. Inoltre:
- Principio di equivalenza: lo Stato non è obbligato a fornire informazioni che non possa raccogliere secondo il diritto interno;
- Principio di confidenzialità: gli Stati possono rifiutarsi di fornire informazioni se così facendo possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o se ciò risulti contrario all’ordine pubblico (già detto).
- Principio di sussidiarietà (articolo 2 paragrafo 1): lo Stato non è obbligato a fornire le informazioni se il richiedente non ha utilizzato i propri mezzi interni per ottenerle prima della richiesta.
- Principio di reciprocità: l’assistenza deve essere fornita in egual misura dagli Stati interessati.
L’articolo 6 subordina la presenza dei funzionari stranieri a un accordo bilaterale, secondo la procedura di consultazione prevista dall’articolo 9. Questa possibilità non era prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo la Corte di Giustizia è sufficiente che l’esonero o la riduzione di imposta siano presunti senza necessità che essi siano stati accertati.
I controlli in materia di IVA. Il regolamento CEE 218/92 ha previsto la creazione di un ufficio centrale di collegamento (CLO, central link office, costituito presso il Ministero delle finanze). L’abolizione delle frontiere ha comportato la necessità di operare controlli senza ostacolare la libera circolazione delle merci. I dati che prima nel ’93 erano raccolti dalle dogane sono stati successivamente acquisiti presso i singoli operatori (venditori o acquirenti) attraverso gli Intrastat.