Criteri di collegamento bilaterali
I criteri di collegamento bilaterali possono solo limitare quelli unilaterali (articolo 23), quindi possono solo limitare l’ambito di applicazione dell’imposta e di conseguenza se c’è una norma interna che prevede che un fato è esente non vi potrà comunque essere tassazione anche se prevista dalle convenzioni.
ARTICOLO 6: redditi immobiliari. La dicitura è che sono imponibili: quindi vi è una duplice possibilità di imposizione. Il criterio di collegamento è di tipo personale con il primo stato in quanto il criterio è la residenza. Nel secondo caso è di tipo materiale infatti il criterio di collegamento è il fatto che il bene immobile è localizzato sul territorio dello Stato. Articolo 22 comma 1: duplice criterio per la tassazione del patrimonio. Articolo 13 comma 1: duplice criterio per la tassazione anche in caso di alienazione. Nel caso in cui il contribuente abbia la residenza in 2 stati avremmo un caso di triangolazione e quindi abbiamo una tripla imposizione. Non è applicabile l’articolo 6 tra i due stati di residenza ma occorre applicare l’articolo 21 comma 1. L’articolo 21 prescinde dalla provenienza del reddito dall’altro stato contraente quindi non tiene conto dei redditi provenienti dall’altro stato di residenza ma tiene solo conto dei redditi provenienti dallo stato dove è situato l’immobile anche se questo stato non fa parte della convenzione. In questo caso potrà tassare R e non R1 in quanto R è lo stato di residenza convenzionale. Quindi tra R ed R1 tassa R. Tra R e I tassa I grazie all’applicazione congiunta dell’articolo 6 e dell’articolo 23.Quindi tassa solo I. Se vi fosse l’immobile in R e fossimo di fronte a una convenzione tra R e R1 non si potrebbe applicare l’articolo 6 in quanto lo stato di residenza convenzionale è R e l’immobile si trova nello Stato di residenza. Non si applica quindi il 6 ma il 21.
ARTICOLO 7: Utili delle imprese. È una norma generale sugli utili delle imprese che è derogata dall’articolo 8 per quanto concerne gli utili derivanti dai trasporti internazionali. Rientrano nell’articolo 7 anche gli utili derivanti da investimenti fatti dalla stabile organizzazione anche in altri casi.
ARTICOLO 8: trasporti marittimi in acque interne e trasporto aereo
ARTICOLI 10: dividendi
ARTICOLO 11: interessi
ARTICOLO 12: canoni. Non tutti i trattati italiani seguono il modello OCSE infatti in alcuni casi abbiamo un duplice collegamento. Il modello OCSE prevede un criterio di collegamento esclusivo con lo stato dove è residente il beneficiario. I trattati italiani definiscono anche il termine provenienza: vengono stabiliti uno o più criteri cosiddetti di localizzazione. I canoni tipicamente vengono pagati infra-gruppo e rappresentano la via più utilizzata per spostare materia imponibile da uno stato all’altro.
ARTICOLO 13: utili di capitale. Sono i capital gains derivanti dalla cessione di beni. 1. rinvio all’articolo 6. vi è un duplice collegamento. L’immobile deve essere situato nell’altro stato contraente. 2. i beni mobili non devono necessariamente essere situati nell’altro Stato ma possono essere situati ovunque purché facciano parte dell’attivo dello stato patrimoniale della stabile organizzazione (forza di attrazione della stabile organizzazione). 4. stiamo parlando di cessione di azioni investite in una società immobiliare ( + del 50% è determinato da proprietà immobiliare). 5. è una norma di chiusura/residuale ma è comunque molto importante infatti vi ricadono gli utili derivanti dalla cessione di azioni in partecipazione di società (ad eccezione delle società previste dal paragrafo 4). Alcuni trattati modificano questo comma per evitare che il contribuente modifichi la propria residenza per pagare una plusvalenza minore.
ARTICOLO 14: professioni indipendenti. È stato abrogato dal modello OCSE in quanto si è pensato che le ipotesi rientrino nell’articolo 7. E’ un articolo previsto da tutti i trattati italiani. Se non vi è una base fissa a poter tassare è solo lo stato di residenza.
ARTICOLO 15: redditi di lavoro subordinato. È una norma generale che si applica se non si applica una norma speciale che è quella dell’articolo 16, 18 e 19. Comma 2: a tassare è esclusivamente lo Stato di residenza se si rispecchiano tutte e tre le ipotesi. Ipotesi tipica è quella di un’impresa che manda il lavoratore che manda a lavorare in un altro stato per un breve periodo.
ARTICOLO 16: compensi a membri del consiglio di amministrazione
ARTICOLO 17: artisti e sportivi. È una norma speciale che deroga gli articolo 7 e 15
ARTICOLO 18: pensioni. Non concerne le pensioni derivanti da funzioni pubbliche che sono disciplinate dall’articolo 19 al secondo paragrafo
ARTICOLO 19: funzioni pubbliche. 1a: la tassazione è prevista solamente in capo allo Stato che eroga lo stipendio. 1b: io ho nazionalità italiana, sono residente in Italia e svolgo la mia attività in Italia ma lo stipendio me lo paga uno stato estero. In questo caso vi sarà un collegamento esclusivo con lo stato di residenza (Italia).
ARTICOLO 20: studenti. Tassazione esclusiva da parte dello stato di residenza o comunque da parte dello stato di cui era residente al momento della partenza a condizione che le somme non provengono dallo stato in cui si è andati a studiare.
ARTICOLO 21: altri redditi. È la cosiddetta clausola catch all in quanto riguarda tutti i casi che non hanno trovato disciplina nella convenzione e non richiede una certa provenienza del reddito. È un articolo che si applica tipicamente nei casi di doppia residenza.
ARTICOLO 22: patrimonio. I casi di doppio d’imposta sono rari infatti nella maggior parte degli stati le imposte hanno carattere territoriale. Comma 2: l’immobile può essere situato ovunque ma deve appartenere alla stabile organizzazione. Comma 4: in Italia il patrimonio mobiliare non è tassato.