Risoluzione e rescissione del contratto
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La causa del contratto può essere:
– onerosa: entrambe le parti sono obbligate l’una nei confronti dell’altra
– gratuita: una sola delle parti assume un’obbligazione
Si distinguono così: contratti a titolo oneroso (generalità dei contatti) e contratti a titolo gratuito (mandato gratuito, deposito gratuito, mutuo senza interessi). La causa dei contratti a titolo oneroso è lo scambio di prestazioni tra le parti quindi questi contratti sono detti anche contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte trova giustificazione nella prestazione dell’altra. Il rapporto di corrispettività tra prestazioni è detto sinallagma (che costituisce la causa del contratto) e si realizza nella fase di esecuzione del contratto.
Alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi o non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite. A questo riguardo si parla di difetto funzionale della causa che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe, anziché il contratto, il rapporto contrattuale e comporta la risoluzione del contratto. Si parla invece di difetto genetico della causa quando il contratto ha una mancanza originaria della causa o una sua illiceità. In questo caso il difetto investe il contratto e comporta la sua nullità.
Risoluzione: scioglimento del contratto. Lo rendono possibile le cause ammesse dalla legge, ossia il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti. La risoluzione non è una vicenda del contratto, ma del rapporto contrattuale: il contratto resta valido ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti (l’effetto retroattivo della risoluzione non si produce rispetto a terzi). Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Nei contratti plurilaterali vale la solita regola: la risoluzione del contratto rispetto a una parte non comporta lo scioglimento dell’intero contratto a meno che la parte non sia considerata essenziale. La legge prevede tre generali cause di risoluzione del contratto:
– risoluzione per inadempimento
– risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione
– risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
L’inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto, deve presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (l’inadempimento di una parte è tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell’altra). La risoluzione per inadempimento può assumere due forme:
1) risoluzione giudiziale: se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie la propria obbligazione, l’altra parte ha una scelta: a) può agire in giudizio per l’inadempimento chiedendo al giudice di condannare l’inadempiente ad eseguire la prestazione mancata (potendo, inseguito, sempre domandare la risoluzione del contratto); b) può agire per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto (non potendo più chiedere l’adempimento)
2) risoluzione stragiudiziale (utile per risolvere rapidamente il contratto): il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento giudiziario in tre forme: a) diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto l’altra parte di adempiere entro un dato termine non inferiore a quindici giorni, altrimenti il contratto si intende risolto di diritto; b) clausola risolutiva espressa: le parti convengono che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolve di diritto. Occorre anche che la parte adempiente dichiari all’altra che intende valersi di questa clausola: sarà questa dichiarazione a risolvere il contratto; c) è previsto un termine essenziale: una volta scaduto il contratto è risolto di diritto
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO. Il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali legittima ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Un’altra eccezione è basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione: la parte tenuta ad eseguire la prestazione per prima può sospendere l’esecuzione della prestazione. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte.
CLAUSOLA PENALE E CAPARRA. Il contratto può prevedere una penale che viene versata solo per l’inadempimento o per il ritardo con il duplice effetto di: dispensare dall’onere di provare il danno; limitare il risarcimento del danno all’ammontare della penale pattuita (a meno che non sia prevista la risarcibilità del danno superiore). La caparra, invece, è una somma di denaro che una parte dà all’altra nel momento stesso della conclusione del contratto (detta anche caparra confirmatoria). Possono allora verificarsi tre situazioni:
– se la parte che ha dato la caparra adempie il contratto l’altra parte deve restituirgliela o imputarla alla prestazione dovuta
– se la parte che ha dato la caparra non adempie il contratto l’altra parte può trattenerla e recedere dal contratto
– se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, chi l’ha data può esigere il doppio della caparra e recedere dal contratto
La caparra penitenziale, invece, è sempre data al momento della conclusione del contratto ma il recedente la perde o deve il doppio di quella ricevuta.
RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE E RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l’estinzione dell’obbligazione. Nel caso in cui l’obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende priva di ogni giustificazione la controprestazione. Essa comporta la risoluzione del contratto e l’estinzione dell’obbligazione dall’altra parte (quindi la parte liberata dall’obbligazione non può chiedere la controprestazione e, se l’ha già ricevuta, deve restituirla). Se l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, il contratto non si risolve ma l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto.
Nella disciplina della sopravvenuta impossibilità parziale di una delle prestazioni non c’è solo un rapporto di corrispettività, c’è anche uno specifico rapporto di corrispettività tra il valore economico dell’una e quello dell’altra. I contratti commutativi sono quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni economicamente equivalenti dove le vicende straordinarie e imprevedibili, successive al contratto, che modificano il valore di una prestazione e provocano uno squilibrio economico influiscono sulla misura della controprestazione o, addirittura, sulla sorte del contratto. L’eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda i contratti a esecuzione differita e i contratti a esecuzione continuata o periodica. La parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto; l’altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali.
NB: l’onerosità sopravenuta deve essere eccessiva: deve consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti.
CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali un contraente si obbliga a una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione; accetta perciò il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio. Il contratto può essere aleatorio:
– per sua natura, come il contratto di assicurazione
– per volontà delle parti, come la vendita di cosa futura
Le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano ai contratti aleatori. Ad essi si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
È, invece, irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: in sede di formazione del contratto, domina il principio dell’autonomia contrattuale che è insindacabile e incensurabile (ognuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte). A questo principio generale però sono stati apportati due temperamenti che vanno entrambi sotto il nome di rescissione.
Rescissione: scioglimento o risoluzione del contratto per le sue specifiche cause:
– rescissione in caso di contratto concluso in stato di pericolo: chi assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
– rescissione in caso di contratto concluso in stato di bisogno (rescissine per lesione): c’è sproporzione tra le due prestazioni a causa di un bisogno economico di una parte e del quale l’altra parte ha approfittato (es. chi svende i propri beni per avere denaro e il compratore ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio conoscendo le condizioni di bisogno del venditore). La legge, però, stabilisce che occorre una lesione oltre la metà: la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto
La rescissione per lesione non può essere domandata per i contratti aleatori. La parte contro cui è stata chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di modificare le condizioni del contratto in modo da ricondurle ad equità. La rescissione è soggetta al termine di prescrizione di un anno.
LA PRESUPPOSIZIONE
Presupposizione: causa di risoluzione del contratto non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione ma che non hanno menzionato nel contratto, es. chi prende in locazione un balcone per assistere ad una manifestazione pubblica ma poi la manifestazione viene spostata e questo pretende la restituzione del corrispettivo già versato. Per molto tempo si è negato ogni valore giuridico alla presupposizione in quanto i motivi del contratto sono irrilevanti per il diritto. È accolta oggi l’opposta soluzione basata sulla buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto e sul fatto che l’evento sopraggiunto ha prodotto un’alterazione funzionale della causa che non rende più giustificabile lo scambio tra le prestazioni.