Prescrizione e decadenza
LA PRESCRIZIONE
La prescrizione è l’estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato determinato dalla legge. Il tempo ordinario di prescrizione è di dieci anni. Un termine maggiore vale per i diritti reali su cosa altrui, che si estinguono per mancato esercizio ventennale. Non sono soggetti a prescrizione:
– i diritti indisponibili diritti della personalità, diritti inerenti al rapporto di famiglia
– il diritto di proprietà si estingue solo se si ha il prolungato possesso altrui (usucapione)
– l’azione di nullità del contratto
Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se:
1) il titolare del diritto compie un atto di esercizio dello stesso (es. costituzione in mora)
2) il soggetto passivo riconosce l’esistenza del diritto
Con l’atto interruttivo della prescrizione ne consegue che questa ricomincia dal principio. La sospensione della prescrizione, invece, si ha quando il decorso del termine di prescrizione si arresta per il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere per la parte residua. La prescrizione è sospesa:
– tra coniugi (se creditore e debitore si sposano, la prescrizione del credito è sospesa sino allo scioglimento del matrimonio)
– tra genitori esercenti la potestà e figli minori
– tra tutore e pupillo
PRESCRIZIONE A BREVE. Diritti che si prescrivono in un tempo più breve:
– azione di annullamento del contratto cinque anni
– diritto al risarcimento del danno da fatto illecito cinque anni (due anni se il danno è stato prodotto dalla circolazione di veicoli)
– azione revocatoria cinque anni
– diritti derivanti dal contratto di società cinque anni
– diritti derivanti dai contratti di mediazione (spedizione, trasporto) un anno
PRESCRIZIONE PRESUNTIVA. Ci sono crediti, sottoposti all’ordinaria prescrizione, che si presumono estinti se è trascorso un certo tempo da quando sono sorti:
– sei mesi per conti di albergo e ristoranti
– un anno per la retribuzione dei lavoratori e per il prezzo delle merci vendute dai commercianti
– tre anni per il compenso dell’opera prestata dai liberi professionisti
La presunzione di avvenuta estinzione si può vincere solo con la confessione del debitore resa in giudizio o con il giuramento.
LA DECADENZA
La decadenza è, anch’essa, l’estinzione di un diritto per mancato esercizio entro un dato tempo ma differisce dalla prescrizione per la specifica funzione che assolve: limita entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche. Sono sottoposti a termine di decadenza, ad es:
– il diritto del compratore di denunciare entro otto giorni dalla scoperta i vizi della cosa vendutagli
– termini previsti per il compimento di atti processuali
La decadenza non ammette né interruzione né sospensione. Essa può essere impedita solo dal compimento dell’atto. La decadenza non può essere pattuita. È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.