Il contratto
IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Funzioni già incontrate del contratto:
– funzione di strumento per la circolazione dei beni, tra i modi di acquisto della proprietà (vendita, donazione, ecc.)
– funzione di strumento mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni, tra le fonti delle obbligazioni
Nozione generale: l’ art. 1321 definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale: deve cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. La regolazione del contratto si articola, nel codice civile, in due serie di norme:
– la prima serie riguarda i contratti in generale (art. 1321-1469): norme comuni a tutti i contratti
– la seconda serie riguarda i singoli contratti, cioè contratti che hanno una disciplina particolare (quarto/quinto libro, art. 1470-1986): norme valide solo per i contratti a cui si riferiscono
Ciò che costituisce, regola, o estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo tra le parti: i contraenti si accordano e l’effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate.
La grande importanza del contratto deriva dal riconoscimento legislativo della signoria della volontà: la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali.
LIBERTÀ O AUTONOMIA CONTRATTUALE: legge o autonomia del privato che si manifesta sotto un duplice aspetto, negativo e positivo:
– libertà o autonomia contrattuale in senso negativo: nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro o indipendentemente dalla propria volontà. Ciascuno ubbidisce alla propria volontà e non può essere vincolato, se la legge non lo consente, dalla volontà altrui. Il contratto vincola solo chi ha partecipato all’accordo.
– libertà o autonomia contrattuale in senso positivo: i privati possono, con un proprio atto di volontà, costituire, regolare o estinguere i rapporti patrimoniali. Possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri.
L’autonomia contrattuale in senso positivo si manifesta in tre forme:
1) è libertà di scelta tra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge
2) è libertà di determinare, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto (es. determinare il prezzo di vendita) attraverso la determinazione delle parti di clausole o patti che nell’insieme formano il regolamento contrattuale
3) è libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè contratti non previsti dal codice civile ma ideati dal mondo degli affari (es. leasing, franchising). I contratti atipici sono validi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, devono avere cioè una causa, così come avviene per i contratti tipici.
In contratto può essere:
– bilaterale: le parti sono necessariamente due (es. vendita, locazione)
– plurilaterale: le parti sono più di due (contratto di società o associazione)
Il concetto di parte non coincide col concetto di persona: per parte si intende centro di interesse e ciascuna parte può essere costituita da più persone. La vendita resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più persone (es. comproprietari) perché costituiscono un’unica parte venditrice.
ATTI UNILATERALI: dichiarazione di volontà di una sola parte di per sé produttiva di effetti giuridici (es. voto dei partecipanti alla comunione).
I contratti costituiscono una categoria aperta perché includono anche i contratti atipici. Gli atti unilaterali invece formano un numero chiuso: sono solo quelli previsti dalla legge. Inoltre gli atti unilaterali non hanno una disciplina generale ma solo la disciplina particolare relativa a ciascuno di essi.
I REQUISITI DEL CONTRATTO: a) L’ACCORDO DELLE PARTI
I requisiti del contratto sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma. L’accordo delle parti è l’incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se e quando si raggiunge piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà da entrambe le parti. Il contratto può essere concluso:
– in modo espresso: la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o oralmente
– in modo tacito: la volontà delle parti (o una di esse) si desume dal loro comportamento
L’accordo si può formare:
– in modo simultaneo: le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono nella stessa unità di tempo
– per fasi successive: le dichiarazioni di volontà delle parti prendono il nome di proposta e accettazione (caso più frequente)
La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto. L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente. L’accettazione vale solo se conforme alla proposta: se non è conforme ha il valore di nuova proposta e richiede l’accettazione dell’originario proponente (es. trattazione del prezzo). Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dell’altra parte, che deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o comunque in tempi ragionevoli. La proposta contrattuale può essere rivolta a un destinatario determinato o proposta al pubblico (es. annunci dei quotidiani). Finché il contratto non è concluso, proposta e accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate. La conoscenza della proposta e dell’accettazione è una conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo ma il destinatario è ammesso a provare d’essere stato impossibilitato nell’averne notizia, senza sua colpa. Particolari tecniche di formazione dell’accordo riguardano:
1) contratti con l’obbligazione del solo proponente: il silenzio del destinatario è valutato come tacita accettazione e il contratto è concluso se il destinatario non rifiuta la proposta (es. trasporto gratuito se il proponente è il vettore)
2) contratti che ammettono esecuzione prima della risposta dell’accettante: il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. Si ha accettazione tacita della proposta per fatto concludente.
I LIMITI DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE
Art. 1322: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Questi limiti sono, da un lato, il manifesto della odierna società industriale basata sulla produzione in serie; dall’altro sono imposti dalle esigenze di governo pubblico dell’economia, cioè di intervento dei pubblici poteri nella regolazione dei rapporti di mercato. I limiti all’autonomia contrattuale si manifestano sotto due aspetti dal punto di vista sociologico:
– limiti imposti all’autonomia contrattuale di una delle parti: decorre nel contratto in serie
– limiti imposti all’autonomia contrattuale di entrambi le parti: decorre nel contratto isolato
CONTRATTO IN SERIE: contratto il cui contenuto è, in tutto, predeterminato da una delle parti e l’altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”. Ubbidisce all’esigenza di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli utenti dei servizi.
CONTRATTO ISOLATO: contratto frutto di trattative intercorse tra le parti contraenti che si trovano in condizione di parità economica e possono quindi trattare ciascuna clausola del contratto (es. tra grandi imprese). Dal punto di vista giuridico i limiti all’autonomia contrattuale si manifestano nelle condizioni generali di contratto: condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Esse sono efficaci per l’altro contraente se questi le ha conosciute o se avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità. Il consumatore (o l’utente) è, rispetto al contraente che predispone le condizioni generali di contratto, un contraente debole che la legge si preoccupa di proteggere. Per questo sono previste alcune eccezioni: devono essere specificamente approvate per iscritto (quindi conosciute e volute, non solo conoscibili) le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
OBBLIGO A CONTRARRE. L’obbligo di contrattare è un limite a carico del contraente forte e a protezione del contraente debole: chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l’oggetto dell’impresa, con parità di trattamento. Questo limite riguarda la scelta di concludere o meno il contratto: per l’utente questa scelta è libera ma non per l’imprenditore che, davanti alla proposta altrui, deve accettare. Egli deve giustificare le ragioni del diniego di prestazione e rispettare comunque la parità di trattamento, deve cioè soddisfare le richieste non secondo il proprio arbitrio ma secondo criteri obiettivi.
FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO. Ci sono casi in cui l’autonomia contrattuale è limitata per entrambi i contraenti, come nel caso della determinazione dei prezzi di vendita dei beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici. L’organo pubblico che provvede alla variazione di prezzi e tariffe è il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP); gli interessi protetti sono connessi alla direzione pubblica dell’economia (controllo del costo della vita, lotta all’inflazione). I prezzi e le clausole contrattuali imposte dall’autorità pubblica entrano direttamente a far parte del contenuto del contratto anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti. L’inserzione automatica si verifica anche quando una clausola contrattuale è contraria a una norma imperativa di legge: la clausola diventa nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma. Il contratto non è solo frutto dell’accordo delle parti ma è la risultante di una pluralità di componenti che il codice civile esprime con il seguente principio: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e le equità. Si distingue perciò:
– contenuto pattizio: voluto dalle parti
– contenuto legale: imposto dalla legge
Fonti del regolamento contrattuale:
1) volontà espressa delle parti
2) norme imperative di legge e clausole direttamente inserite per disposizione di legge
3) usi
4) equità
I REQUISITI DEL CONTRATTO: b) LA CAUSA
La concorde volontà delle parti è un requisito necessario ma non sufficiente del contratto: occorre altresì una causa. La causa è la funzione economico-sociale dell’atto di volontà, è la giustificazione dell’autonomia privata. Il bene non passa e l’obbligazione non sorge se manca una giustificazione economico- sociale dell’atto: la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo, la causa della permuta è lo scambio di cosa con cosa, la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro per retribuzione in denaro, ecc.
Contratto a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni
Contratto a titolo gratuito: la prestazione di una delle parti non trova una controprestazione dell’altra parte ed hanno una propria causa: ad es. la causa della donazione è lo spirito di liberalità
I contratti tipici sono previsti e regolati dalla legge e hanno tutti una causa tipica e per essi non si pone il problema di mancanza di una funzione economico-sociale. I contratti tipici sono quindi modelli o schemi precostituiti di operazioni economiche secondo i quali i privati possono regolare i loro interessi. Per i contratti atipici o innominati, cioè non previsti dall’ordinamento giuridico, si pone il problema della causa in astratto: il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione economica non previsto dalla legge con il quale le parti hanno regolato i propri interessi ricorra il requisito della causa (causa atipica). È così riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. Il giudice controlla:
– in senso negativo: per accertare se si tratti di interessi illeciti (causa illecita)
– in senso positivo: per accertare che gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela pur essendo interessi leciti.
Il potere di controllo dell’autonomia contrattuale è riconosciuto al giudice non a protezione di interessi pubblici ma a protezione degli stessi contraenti, soprattutto del contraente più debole. Contratto con causa mista: contratto atipico risultante dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici.
CONTRATTI COLLEGATI: pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare un’unitaria e complessa operazione economica. Il criterio distintivo non è dato dalla pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può avere più testi e un testo può avere più contratti), ma dalla pluralità di cause.
ASTRAZIONE DELLA CAUSA. Sono inammissibili i contratti astratti: contratti diretti a produrre effetti per la sola volontà delle parti, indipendentemente dall’esistenza di una causa, sia tipica che atipica. La semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte perché non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori.
ASTRAZIONE PROCESSUALE: secondo i principi generali sull’onere della prova, anziché essere il creditore a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore a doverne provare l’esistenza per sottrarsi al pagamento. Si attua una inversione dell’onere della prova: l’esistenza di questo si presume sino a prova contraria.
CONTRATTO DI ACCERTAMENTO: con esso le parti non dispongono, l’una a favore dell’altra, di propri diritti; esse mirano invece ad eliminare l’incertezza relativa a situazioni giuridiche tra esse intercorrenti e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all’atto preesistente gli effetti che risultano dall’accertamento contrattuale.
MOTIVI DEL CONTRATTO. La causa è la funzione oggettiva del contratto: è unica per entrambi i contraenti ed è sempre la stessa per i contratti di quel determinato tipo. I motivi invece sono le ragioni che inducono le parti del contratto e sono diverse da un contraente all’altro. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritti: acquistano rilevanza solo nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.
I REQUISITI DEL CONTRATTO: c) L’OGGETTO
OGGETTO DEL CONTRATTO: cosa o, più in generale, il diritto reale o di credito che il contratto trasferisce da una parte all’altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Il contratto, in genere, ha più oggetti ma l’oggetto è unico nei contratti che traferiscono cose o diritti o titolo gratuiti o in quelli con obbligazioni di una sola parte. Art. 1346: l’oggetto del contratto deve essere:
– possibile: l’oggetto deve esistere o la prestazione deve essere materialmente eseguibile. Una cosa può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire ad esistenza, cioè le cose future, ad es. i frutti dell’albero o case in costruzione. L’oggetto deve anche essere possibile giuridicamente: deve essere per legge un bene giuridico, cioè deve formare oggetto di diritti. Sono oggetti impossibili i beni inalienabili o fuori commercio;
– lecito;
– determinato: deve contenere elementi che permettano una sicura identificazione della cosa;
– determinabile: in base ai criteri di individuazione enunciati nel contratto stesso o ricavabili.
I REQUISITI DEL CONTRATTO: d) LA FORMA
PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERTA’ DELLE FORME: i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse o essere invece contratti taciti; i contratti espressi possono a loro volta essere contratti orali o scritti. Affinché il contratto sia valido e produttivo di effetti è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata, qualunque sia il modo o la forma della sua manifestazione. Fanno eccezione i contratti specialmente indicati dalla legge e i contratti immobiliari: contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che costituiscono o modificano o estinguono diritti reali su questi beni. Questi contratti devono essere conclusi per atto scritto, pena la nullità. La forma scritta può consistere:
– in un atto pubblico: documento redatto dal notaio il quale attesta le volontà dichiarate dalle parti in sua presenza
– in una scrittura privata: documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti. Può essere autenticata da un notaio che si limita ad accertare l’autenticità delle firme.
L’atto pubblico e l’autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova. Inoltre servono per formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari. Forma solenne: caso eccezionale in cui la mancanza dell’atto pubblico annulla il contrato, ad es. nel caso delle donazioni e del contratto di società per azioni. Validità del contratto: in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo. Prova del contratto: il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto ma nel caso in cui se ne contesti l’esistenza è necessaria una prova.
IL CONTRATTO PRELIMINARE
CONTRATTO PRELIINARE: contratto con il quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto del quale predeterminano il contenuto essenziale. La figura più diffusa è il preliminare di vendita: non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all’altra, ma è fonte di obbligazione, per , di vendere e, per l’altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si ha solo quando le parti concludono il contratto definitivo. Il codice civile ne prescrive la forma, che deve essere la stessa del contratto definitivo (pena la nullità) e prevede l’eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: in tal caso l’altra parte può rivolgersi a un giudice ed ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligazione di contrattare e il giudice emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Un’altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non ancora su punti essenziali (es. il prezzo). In tal caso se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti si è in presenza di un contratto con oggetto non determinato e non determinabile, quindi nullo.
I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE
Le norme a tutela del consumatore fanno riferimento al contratto che intercorre tra le seguenti parti:
– un professionista: persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che svolge in modo non occasionale un’ attività diretta alla produzione o distribuzione di beni o la prestazione di servizi;
– un consumatore: persona solo fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi del professionista per utilizzarli a fini personali.
Il contratto che intercorre tra questi due soggetti è valutato come contratto con il quale il contraente forte (il professionista) può imporre al contraente debole (consumatore), con la propria forza contrattuale, condizioni contrattuali che provocano, a danno del secondo, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
CLAUSOLA VESSATORIA: clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio oggettivo dei diritti e degli obblighi reciproci. L’art. 33 presume vessatorie venti clausole, fino a prova contraria del professionista. La categoria delle clausole è una categoria aperta: il consumatore può sempre dare prova che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che è, quindi, una clausola vessatoria. Nel caso di una contrattazione condotta fuori dei locali commerciali (porta a porta o a distanza) il codice del consumatore prevede il diritto di recesso dal contratto entro dieci giorni lavorativi perché il consumatore:
– può essere indotto a sottoscrivere un contratto per sollecitazioni di un abile venditore che non gli lascia il tempo per una ponderata decisione;
– nelle vendita per televisione accetta in assenza del professionista e senza poter chiedere informazioni.