I beni e la proprietà
I BENI
BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani.
BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani.
BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani.
COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell’uomo (es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza.
Per i BENI NON COMUNI a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le cose è impari in quanto la loro utilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione degli altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che costituisce un conflitto che mira all’appropriazione delle risorse.
Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini: per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che l’uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni, giuridicamente, le cose comuni a tutti). Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. energia elettrica, energia atomica).
Ogni sistema giuridico:
1) riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
2) determina i modi acquisto della proprietà, regolando i conflitti tra gli uomini per l’appropriazione delle cose con il divieto dell’uso della forza
3) pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario
4) fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilità generale e vengono sottratti ad ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perché appartenenti alla società nel suo insieme, cioè allo Stato che il ha il compito di: consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi); utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato).
PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione.
BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà.
Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio.
BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà.
Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tutti: entrambi sono destinati all’uso di tutti ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti.
I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI
I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette: diritto di PROPRIETA’, diritto di SUPERFICIE, diritto di ENFITEUSI, diritto di USUFRUTTO, diritto di USO, diritto di ABITAZIONE e diritto di SERVITU’.
Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi: “Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico .”
Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario:
a) FACOLTÀ DI GODERE DELLE COSE. Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla, trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili.
b) FACOLTA’ DI DISPORRE DELLE COSE. Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l’adempimento di un debito.
Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della cosa:
c) PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’. Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre della cosa a proprio piacimento. Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà.
d) ESCLUSIVITA’ DEL DIRITTO DI PROPRIETA’. Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall’autorità giudiziaria.
Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con essi si ricerca un punto di equilibrio tra l’interesse del proprietario e l’interesse dell’intera collettività.
e) LIMITI ALLA FACOLTA’ DI GODERE E DI DISPORRE. Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all’agricoltura, quali ad insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l’interesse generale ad un uso equilibrato del suolo prevale sull’interesse particolare del singolo proprietario.
f) OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO. Il proprietario di terreni ha l’obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all’interesse generale. Le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta. Il proprietario ha inoltre l’obbligo di consentire l’accesso al suolo: al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo; a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone)
LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di bene).
BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno.
BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare).
BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d’acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è detto fondo: fondo rustico (suoli destinati all’agricoltura) oppure fondo urbano (suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali).
BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel momento della separazione (i frutti degli alberi).
La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro):
– i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario all’altro con regole molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio dell’economia liberale per il quale tanto più la ricchezza circola tanto più contribuisce alla formazione di nuova ricchezza)
– i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme più complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la proprietà.
BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili).
UNIVERSALITA’ DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili.
PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un’altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo, garage di una villa). Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati (vendo le scialuppe senza vendere la nave). Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale, quindi può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che non gli appartengono e così l’acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell’acquisto che le pertinenze non appartenevano al venditore.
RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare un’unica cosa.
COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es. l’automobile). Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa composta perda la propria identità (un’automobile senza ruote cessa di essere un’automobile, invece un’automobile senza radio è pur sempre un’automobile).
ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI:
– cose fungibili e cose infungibili: le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un genere all’interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in considerazione in base alla loro identità
– cose consumabili e cose inconsumabili: le cose consumabili si estinguono per l’uso (alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se l’uso può deteriorarli (automobili, indumenti)
LA PROPRIETA’ FONDIARIA
Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio: in senso orizzontale, è il carattere geometrico che segna i confini dell’area; in senso verticale, la proprietà estende al sottosuolo (e a tutto ciò che esso contiene) e allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni). Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica, infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo o scavi per galleria).
I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà.
NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino. Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere che possano recare danno al vicino. Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante.
LE DISTANZE LEGALI
Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi:
1) costruzioni: se non sono unite almeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza minima affinché le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro sicurezza.
PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce per primo; egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo del proprio muro (pagando un’indennità per l’innesto). Se il secondo viola le distanze legali il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede). Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell’interesse generale ad un razionale ed equilibrato uso del territorio.
2) pozzi, cisterne e tubi almeno due metri dal confine; fossi distanza dal confine uguale alla loro profondità
3) alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza) almeno tre metri; gli altri alberi un metro e mezzo; viti e siepi mezzo metro. Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine.
LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino.
VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi
Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere: munite di inferriate e grate fisse; collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se sono ai piani superiori).
Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non può chiudere le vedute.
LE IMMISSIONI
Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all’altro, di sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un proprietario interferisce con il godimento del vicino. Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell’uomo di media tolleranza. In caso contrario il vicino può richiedere l’applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la cessazione dell’attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive). Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque).
LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto.
ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un’AZIONE)
CONVENUTO: persona contro la quale l’azione è proposta
Le azioni petitorie cioè le azioni a difesa del diritto di proprietà, sono: l’azione di rivendicazione che spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa. L’azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l’attore deve dare la prova, spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa. L‘azione negatoria, spetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto, servitù, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice l’inesistenza del diritto altrui e l’ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà. L’attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto spetta l’onere di provare l’esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.
L‘azione di regolamento dei confini, spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del confine e per l’accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova. Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato. La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa proprietario (usucapione).